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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2026

Cassazione n. 19689/2026

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e e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocatiGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GeronimoLiuzzo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoMassimo Liuzzo ScorpoCultrera Silvana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n.258/2020 depositata il 15/05/2020.Numero registro generale 21541/2020Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 19689/2026Data pubblicazione 13/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1.

Si comprende dal ricorso che nella specie le attuali ricorrenti[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] AngiolettaAda avevano chiamato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nicosia,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CultreraCorrado, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ScaliciAntonio e [OSCURATO:PERSONA].Le attrici chiesero la divisione di fondi originariamente appartenutia [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 1911, lasciando, secondo laricostruzione dei giudici di merito, quattro figli: Giuseppe, Concetta,Lucia e Angelo.

Essendo deceduti i figli e anche gli ulterioridiscendenti dell’originario titolare, il Tribunale, con sentenza nondefinitiva n. 28/2014, ha ricostruito i vari passaggi ereditari,determinando infine le quote di ciascuno degli attuali concorrenti suifondi oggetto della domanda di divisione.

Nel fare ciò, il Tribunale hatenuto conto di un atto di cessione, posto in essere da alcuni degliulteriori discendenti di uno dei figli del primo de cuius CuvaAlessandro, in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale, inoltre,ha accertato che una porzione materiale di uno dei fondi oggetto didivisione, il fondo in [OSCURATO:PERSONA], era stata donata dall’originariode cuius al figlio Giuseppe.

Secondo il Tribunale, in via preventivarispetto alla divisione, occorreva stralciare la porzione oggetto didonazione del fondo in contrada Bosco.

Il Tribunale ha disposto laprosecuzione della causa per le operazioni divisionali.2.

Le originarie attrici hanno proposto appello contro la decisione,ma l’impugnazione è stata rigettata dalla Corte d’appello diNumero registro generale 21541/2020Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 19689/2026Data pubblicazione 13/06/2026Caltanissetta, la quale ha innanzitutto ritenuto inammissibile lacensura con la quale le appellanti avevano fatto valere la nullità dellasentenza per vizio del contraddittorio.

In particolare, secondo leappellanti, il contraddittorio doveva essere ab initio esteso neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non essendorilevante, a questi effetti, che questi discendenti avessero venduto leloro quote a [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’appello ha ritenutoinammissibile tale censura, perché non proposta nei motivi digravame.

Quanto al resto, la Corte d’appello, per quanto quiinteressa, dopo avere isolato e identificato le ragioni di censurecontro la sentenza non definitiva di primo grado, le ha ritenute oinammissibili o infondate, confermando in toto la decisione.3.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso CuvaAngioletta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base ditre motivi.Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Hanno altresì resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], CultreraCorrado, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Haresistito altresì con controricorso [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti a mezzo dinuovo difensore.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Come emerge dalla precedente esposizione hanno resistito concontroricorso, fra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CultreraLuigi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA].

È poi avvenuto che [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 21541/2020Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 19689/2026Data pubblicazione 13/06/2026Scalici Silvano si sono costituiti a mezzo di nuovo difensore avvocatoGiancarlo Contento, con atto depositato il 2 dicembre 2024.Insieme all’atto di costituzione è stato depositato l’atto di rinunziaal mandato del precedente difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].In rapporto a tale vicenda, il Collegio non deve assumere alcunainiziativa.

Vale infatti il principio secondo il quale «per effetto delprincipio della cd. perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui èespressione l'art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare,nell'ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da unosvolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che ildifensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte primadell'udienza di discussione già fissata» (Cass. n. 28365/2022; n.26429/2017).2.

Il primo motivo denunzia «violazione e falsa applicazione dellenorme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: violazione degli artt.784 e 102 c.р.с. in ragione della mancata autorizzazioneall'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i coeredi elitisconsorti necessari (in particolare [OSCURATO:PERSONA] ninfa, [OSCURATO:PERSONA] e CuvaGiuseppe), nonostante la natura inscindibile del giudizio di divisioneereditaria. - Violazione art. 307 c.p.c. per non aver dichiarato, insubordine, l'estinzione del processo».2.1.

La censura richiama una problematica ben nota in tema dilitisconsorzio necessario nei giudizi divisori.In presenza di atti di disposizioni di beni comuni attuati dai singolicompartecipi, occorre distinguere fra quelli che hanno ad oggetto laquota astratta di proprietà dell’intero oggetto della comunione e quelliche trasferiscono diritti del compartecipe su una o più delle singolecose comuni.

La distinzione, sul piano degli effetti, è così definitaNumero registro generale 21541/2020Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 19689/2026Data pubblicazione 13/06/2026dalla giurisprudenza della Corte: «Con riguardo alla comunione proindiviso l'alienazione che il comproprietario faccia del suo dirittodetermina l'ingresso dell'acquirente nella comunione soltanto nel casoin cui l'alienazione riguardi la quota o una frazione di questa, con laconseguenza che l'acquirente quale successore a titolo particolaredell'alienante è legittimato a domandare lo scioglimento dellacomunione a norma dell'art. 1111 c.c. nell'assunta qualità dipartecipante.

Qualora, invece, il comproprietario disponga di unsingolo bene, o di una frazione di esso, tra quelli compresi nellacomunione, l'alienazione ha efficacia non reale, bensì soloobbligatoria, con la conseguenza che della comunione continua a farparte il disponente, il quale resta pertanto titolare della azione di cuiall'art. 1111 c.c., potendo l'avente causa soltanto avvalersi dei dirittiaccordatigli dall'art. 1113 c.c.» (Cass. n. 8315/1990).In altre parole, sulla base di questo principio, al quale si intendedare ulteriore continuità, l’alienazione da parte di uno deicomproprietari della propria quota aritmetica sul singolo bene oggettodella comunione non importa che una parte del bene esca dallamassa, né che comunque se ne restringa la sua quota aritmetica el’alienante perda la comproprietà del bene stesso (Cass. n.4831/2019).In rapporto a tali principi, le ricorrenti assumono che LiuzzoScorpo Giuseppe, in quanto acquirente della sola quota del fondo“[OSCURATO:PERSONA]”, avrebbe assunto la veste di interventore ai sensidell’art. 1113 c.c., non quella di litisconsorte necessario.

Tale qualitàcontinuava a competere ai cedenti, nei cui confronti doveva esserepertanto integrato il contraddittorio.Numero registro generale 21541/2020Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 19689/2026Data pubblicazione 13/06/20262.2.

Il primo motivo è inammissibile.

La Corte d’appello, investitadella questione circa la nullità della sentenza per il supposto difetto dicontraddittorio sopra indicato, l’ha ritenuta inammissibile, «perchéessa non ha formato oggetto di uno specifico e tempestivo motivod’appello.

La richiesta di disporre la integrazione del contraddittorio,che integra un motivo di gravame, è stata tardivamente proposta agiudizio d’appello instaurato, e quindi è inammissibile».Tale statuizione è in linea con il principio, stabilito da questaCorte, secondo cui «qualora nel corso del giudizio di primo grado sisia verificata la non integrità del contraddittorio, non rilevata dalgiudice che, con la decisione della controversia nel merito, ne abbiaimplicitamente accertato la regolarità, il relativo error in procedendo,traducendosi in error in iudicando, non determina l'inesistenza ma lanullità della sentenza che - per il principio dell'assorbimento dellenullità in mezzi di gravame - deve formare oggetto di specificaimpugnazione, sicché, in difetto di essa, sul punto si forma ilgiudicato e la questione non può più essere fatta valere in sede dilegittimità» (Cass. n. 8637/2011; n. 8141/2004).Giova comunque precisare che la Corte d’appello, nel ricostruire ilcontenuto della decisione di primo grado (pag. 13, ultimo capoverso),identifica il [OSCURATO:PERSONA] quale acquirente delle “quote dieredità” spettanti agli ulteriori discendenti ([OSCURATO:PERSONA], n. il1953 e [OSCURATO:PERSONA], n. il 1971) di [OSCURATO:PERSONA], eredeimmediata dall’originaria dante causa [OSCURATO:PERSONA].Le ricorrenti deducono invece che il [OSCURATO:PERSONA] si reseacquirente delle quote del solo fondo “[OSCURATO:PERSONA]”.

Talededuzione, oltre a non confrontarsi con la ricostruzione dei fattirecepita dalla sentenza impugnata, trascura altresì che, nelNumero registro generale 21541/2020Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 19689/2026Data pubblicazione 13/06/2026dispositivo della sentenza non definitiva del Tribunale di Marsala, ilLiuzzo Scorpo è indicato quale comproprietario non solo del fondo inContrada “Bosco”, ma anche del fondo in Contrada “Pulemi”.

Ladecisione, quindi, sembra avvalorare l’ipotesi dell’alienazione dellaquota dell’intero oggetto della comunione, con il conseguenteingresso dell’acquirente nella stessa comunione al posto deicompartecipi alienanti.3.

Il secondo motivo denunzia «violazione o falsa applicazionedelle norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 5, error in procedendo -violazione degli artt. 724, 725, 737 c.c. nonché 785, 786 e 789 с.р.c.per non aver ricostruito la massa ereditaria previa collazione deldonatum al relictum per poi procedere allo scioglimento dellacomunione, in mancanza di CTU - contraddittorietà intrinseca dellasentenza».3.1.

Il motivo è inammissibile.Esso, in primo luogo, è formulato senza il rispetto rigoroso delnovero dei vizi del provvedimento impugnato, previsti dall’art. 360c.p.c., cui ciascuna doglianza deve poter essere agevolmentericondotta, avendo il ricorrente, a pena di inammissibilità, l’onere diindicare puntualmente le norme asseritamente violate e l’esatto capodella pronunzia impugnata, prospettando altresì le argomentazioniintese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto,contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con le normeregolatrici della fattispecie, secondo l’interpretazione delle stessefornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità,così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fraopposte soluzioni (ex multis, Cass. n. 635/2015; Cass. n.26307/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 22348/2007; Cass. n.Numero registro generale 21541/2020Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 19689/2026Data pubblicazione 13/06/20265353/2007; Cass. n. 4178/2007; Cass. n. 828/2007); ove rilevanti,inoltre, vanno indicati anche gli elementi fattuali in concretocondizionanti gli ambiti di operatività della violazione, ai fini diconsentire alla Corte la corretta sussunzione del fatto nelle norme chesi assumono violate o erroneamente applicate (Cass. n. 16872/2014;Cass. n. 15910/2005).Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto, pertanto, nonsolo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche,e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intellegibili edesaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo dateaffermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbanoritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecieo con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza dilegittimità: pertanto, è inammissibile la denuncia di violazione e falsaapplicazione di una serie di articoli, ove essendo la stessa meramenteenunciata nella rubrica del motivo, ma non trovando sviluppoargomentativo nel corpo del medesimo (Cass., sez. un., n.25392/2019).

Pertanto, ove il motivo di ricorso non rispetti taliregole, esso si risolve in un “non motivo”, la cui proposizione èsanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4,c.p.c. (cfr. Cass., sez. un., n. 20501/2019; Cass. n. 454/2019; Cass.n. 447/2019; Cass. n. 22478/2018; Cass. n. 20910/2017; Cass. n.17330/2015; Cass. n. 187/2014; Cass. n. 11984/2011).Nella specie, il motivo di ricorso non rispetta tali parametri.Sono formulate, infatti, critiche eterogenee e di difficileintellegibilità.

Si fa riferimento a motivi che la Corte d’appello hadichiarato inammissibili, ai quali le ricorrenti danno un contenutodiverso da quello che risulta dalla sentenza (è il caso del motivo 2.10,Numero registro generale 21541/2020Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 19689/2026Data pubblicazione 13/06/2026descritto con contenuti diversi a pag. 23 della sentenza e a pag. 17del ricorso).

Quanto al motivo 2.27, dichiarato inammissibile con lasentenza impugnata, non si comprende quale sia l’errore che lericorrenti imputano alla Corte d’appello, che in proposito haperentoriamente dichiarato (pag. 59 della sentenza): «sulla base diquelle che sono state le domande, le eccezioni ed i mezzi di provaarticolati entro i termini di preclusione dell’art. 183, comma 6, c.p.c.,non risultava che [OSCURATO:PERSONA], al momento della sua morte nel1911, fosse proprietario di altri immobili, che per successionelegittima, siano entrati a fare parte del patrimonio dei suoi eredi; névi è prova che altri beni donati debbano essere portati in collazione,in aggiunta a quelli che sono stati già indicati nella sentenza nondefinitiva impugnata».Le ricorrenti richiamano confusamente documenti depositati inprimo grado, che comproverebbero la maggiore ampiezza sia delrelictum e sia del donatum; tuttavia, la deduzione non è sfociata nellachiara e intelleggibile denunzia di un error iudicando o in procedendo,sollecitandosi piuttosto la Corte a ripetere il giudizio di fatto sullabase dei documenti prodotti.Sembra che l’autentico rimprovero che le ricorrenti muovono allaCorte d’appello sia di avere avallato una “spericolata” divisione senzala previa collazione del donatum al relictum, ed i dovuti prelevamentiper ristabilire l’uguaglianza fra gli eredi.

In questo senso, il motivonon tiene conto della particolare struttura del giudizio divisionale,dipendente dalla tendenziale duplicità del suo oggetto: l’accertamentodel diritto che ha ogni partecipante ad una comunione alloscioglimento della comunione stessa, così come espressamenteNumero registro generale 21541/2020Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 19689/2026Data pubblicazione 13/06/2026prevedono gli artt. 713 e 1111 cc e, quindi, l’attuazione di queldiritto.In rapporto alla duplicità dell’oggetto si tende a identificare nelgiudizio divisorio due fasi caratteristiche:- la prima, diretta ad accertare l’esistenza del diritto alla divisione,senza che a tale accertamento consegua come di consueto l’efficaciaproprio dell’esercizio del diritto potestativo (e, cioè, nella specie, latrasformazione dei diritti pro quota sulla cosa comune in dirittiesclusivi su porzioni della cosa stessa), dal momento che non sonopredeterminati le parti che dovrebbero rappresentare l’oggetto di queidiritti;-la seconda fase diretta conseguentemente a integrare glielementi mancanti del rapporto, e cioè a definire la quantità e qualitàdel contenuto del diritto finale spettante a ogni singolo condividente(Cass. n. 15504/2018; n. 2951/2018).In rapporto a tali nozioni, la vicenda, quale risulta dalla decisioneimpugnata e dal ricorso, non rivela alcuna anomalia.

In verità, ilTribunale non ha operato alcuna divisione, ma ha solo determinatocon sentenza non definitiva le quote di comproprietà; e quanto allacollazione, il primo giudice si è limitato ad accertare il relativo obbligodei donatari.

Le operazioni di collazione, come quelle di divisione,sono state rimesse al prosieguo del giudizio, senza nessun pregiudizionell’ordine delle operazioni divisionali, nel cui ambito quelle dicollazione, con i conseguenti prelevamenti, si svolgono prima delladivisione vera e propria (Cass. n. 3617/1987; n. 27086/2021).4.

Con il terzo motivo si censura la liquidazione delle spese delgrado, poste a carico delle attuali ricorrenti, nonostante la Corted’appello abbia riconosciuto la fondatezza di una parte delle censure eNumero registro generale 21541/2020Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 19689/2026Data pubblicazione 13/06/2026la complessità delle questioni decise.

La Corte d’appello, inoltre,avrebbe trascurato che la proposizione del gravame si era resanecessaria per privare la sentenza di primo grado della provvisoriaesecutorietà erroneamente concessa dal primo giudice.4.1.

Il motivo è infondatoIn sede di appello avverso sentenza non definitiva del giudice diprimo grado, per la pronunzia sulle spese del giudizio d'impugnazionenon può essere seguito il criterio di adeguamento al risultato finaledell'intero processo indipendentemente dall'esito alterno delle suevarie fasi, ma va seguito il solo criterio di adeguare la pronunzia sullespese del giudizio d'appello al risultato dello stesso giudizio (Cass. n.4531/1976).Nel caso in esame l’appello è stato interamente rigettato, essendoquindi le appellanti interamente soccombenti.

Le integrazionimotivazionali operate dal giudice d’appello o la diversa statuizionesulla provvisoria esecuzione non determinano soccombenza reciproca.Vale comunque il principio, secondo il quale «in tema di condanna allespese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel sensoche soltanto la parte interamente vittoriosa non può esserecondannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse;ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitatoall'accertamento della mancata violazione di detto principio,esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto oin parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca,quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativaquantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, oveprevisti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restanoNumero registro generale 21541/2020Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 19689/2026Data pubblicazione 13/06/2026appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito» (Cass. n.9860/2025; n. 19613/2017).5.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza.Sussistono peraltro i presupposti processuali di cui all’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per ilversamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamentodelle spese di lite, liquidate, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ineuro 6.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori dilegge; quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella somma di euro 5.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; e quantoLiuzzo [OSCURATO:PERSONA] nella somma di euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 28 aprile 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avvocatiGiuseppe [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GeronimoLiuzzo [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoMassimo Liuzzo ScorpoCultrera Silvana, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n.258/2020 depositata il 15/05/2020.Numero registro generale 21541/2020Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 19689/2026Data pubblicazione 13/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026dal [OSCURATO:PERSONA].1. Si comprende dal ricorso che nella specie le attuali ricorrenti[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] AngiolettaAda avevano chiamato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Nicosia,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CultreraCorrado, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ScaliciAntonio e [OSCURATO:PERSONA].Le attrici chiesero la divisione di fondi originariamente appartenutia [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel 1911, lasciando, secondo laricostruzione dei giudici di merito, quattro figli: Giuseppe, Concetta,Lucia e Angelo. Essendo deceduti i figli e anche gli ulterioridiscendenti dell’originario titolare, il Tribunale, con sentenza nondefinitiva n. 28/2014, ha ricostruito i vari passaggi ereditari,determinando infine le quote di ciascuno degli attuali concorrenti suifondi oggetto della domanda di divisione. Nel fare ciò, il Tribunale hatenuto conto di un atto di cessione, posto in essere da alcuni degliulteriori discendenti di uno dei figli del primo de cuius CuvaAlessandro, in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale, inoltre,ha accertato che una porzione materiale di uno dei fondi oggetto didivisione, il fondo in [OSCURATO:PERSONA], era stata donata dall’originariode cuius al figlio Giuseppe. Secondo il Tribunale, in via preventivarispetto alla divisione, occorreva stralciare la porzione oggetto didonazione del fondo in contrada Bosco. Il Tribunale ha disposto laprosecuzione della causa per le operazioni divisionali.2. Le originarie attrici hanno proposto appello contro la decisione,ma l’impugnazione è stata rigettata dalla Corte d’appello diNumero registro generale 21541/2020Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 19689/2026Data pubblicazione 13/06/2026Caltanissetta, la quale ha innanzitutto ritenuto inammissibile lacensura con la quale le appellanti avevano fatto valere la nullità dellasentenza per vizio del contraddittorio. In particolare, secondo leappellanti, il contraddittorio doveva essere ab initio esteso neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non essendorilevante, a questi effetti, che questi discendenti avessero venduto leloro quote a [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello ha ritenutoinammissibile tale censura, perché non proposta nei motivi digravame. Quanto al resto, la Corte d’appello, per quanto quiinteressa, dopo avere isolato e identificato le ragioni di censurecontro la sentenza non definitiva di primo grado, le ha ritenute oinammissibili o infondate, confermando in toto la decisione.3. Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso CuvaAngioletta, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sulla base ditre motivi.Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Hanno altresì resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], CultreraCorrado, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Haresistito altresì con controricorso [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti a mezzo dinuovo difensore.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Come emerge dalla precedente esposizione hanno resistito concontroricorso, fra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CultreraLuigi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]. È poi avvenuto che [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 21541/2020Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 19689/2026Data pubblicazione 13/06/2026Scalici Silvano si sono costituiti a mezzo di nuovo difensore avvocatoGiancarlo Contento, con atto depositato il 2 dicembre 2024.Insieme all’atto di costituzione è stato depositato l’atto di rinunziaal mandato del precedente difensore avv. [OSCURATO:PERSONA].In rapporto a tale vicenda, il Collegio non deve assumere alcunainiziativa. Vale infatti il principio secondo il quale «per effetto delprincipio della cd. perpetuatio dell'ufficio di difensore (di cui èespressione l'art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare,nell'ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da unosvolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che ildifensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte primadell'udienza di discussione già fissata» (Cass. n. 28365/2022; n.26429/2017).2. Il primo motivo denunzia «violazione e falsa applicazione dellenorme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: violazione degli artt.784 e 102 c.р.с. in ragione della mancata autorizzazioneall'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i coeredi elitisconsorti necessari (in particolare [OSCURATO:PERSONA] ninfa, [OSCURATO:PERSONA] e CuvaGiuseppe), nonostante la natura inscindibile del giudizio di divisioneereditaria. - Violazione art. 307 c.p.c. per non aver dichiarato, insubordine, l'estinzione del processo».2.1. La censura richiama una problematica ben nota in tema dilitisconsorzio necessario nei giudizi divisori.In presenza di atti di disposizioni di beni comuni attuati dai singolicompartecipi, occorre distinguere fra quelli che hanno ad oggetto laquota astratta di proprietà dell’intero oggetto della comunione e quelliche trasferiscono diritti del compartecipe su una o più delle singolecose comuni. La distinzione, sul piano degli effetti, è così definitaNumero registro generale 21541/2020Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 19689/2026Data pubblicazione 13/06/2026dalla giurisprudenza della Corte: «Con riguardo alla comunione proindiviso l'alienazione che il comproprietario faccia del suo dirittodetermina l'ingresso dell'acquirente nella comunione soltanto nel casoin cui l'alienazione riguardi la quota o una frazione di questa, con laconseguenza che l'acquirente quale successore a titolo particolaredell'alienante è legittimato a domandare lo scioglimento dellacomunione a norma dell'art. 1111 c.c. nell'assunta qualità dipartecipante. Qualora, invece, il comproprietario disponga di unsingolo bene, o di una frazione di esso, tra quelli compresi nellacomunione, l'alienazione ha efficacia non reale, bensì soloobbligatoria, con la conseguenza che della comunione continua a farparte il disponente, il quale resta pertanto titolare della azione di cuiall'art. 1111 c.c., potendo l'avente causa soltanto avvalersi dei dirittiaccordatigli dall'art. 1113 c.c.» (Cass. n. 8315/1990).In altre parole, sulla base di questo principio, al quale si intendedare ulteriore continuità, l’alienazione da parte di uno deicomproprietari della propria quota aritmetica sul singolo bene oggettodella comunione non importa che una parte del bene esca dallamassa, né che comunque se ne restringa la sua quota aritmetica el’alienante perda la comproprietà del bene stesso (Cass. n.4831/2019).In rapporto a tali principi, le ricorrenti assumono che LiuzzoScorpo Giuseppe, in quanto acquirente della sola quota del fondo“[OSCURATO:PERSONA]”, avrebbe assunto la veste di interventore ai sensidell’art. 1113 c.c., non quella di litisconsorte necessario. Tale qualitàcontinuava a competere ai cedenti, nei cui confronti doveva esserepertanto integrato il contraddittorio.Numero registro generale 21541/2020Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 19689/2026Data pubblicazione 13/06/20262.2. Il primo motivo è inammissibile. La Corte d’appello, investitadella questione circa la nullità della sentenza per il supposto difetto dicontraddittorio sopra indicato, l’ha ritenuta inammissibile, «perchéessa non ha formato oggetto di uno specifico e tempestivo motivod’appello. La richiesta di disporre la integrazione del contraddittorio,che integra un motivo di gravame, è stata tardivamente proposta agiudizio d’appello instaurato, e quindi è inammissibile».Tale statuizione è in linea con il principio, stabilito da questaCorte, secondo cui «qualora nel corso del giudizio di primo grado sisia verificata la non integrità del contraddittorio, non rilevata dalgiudice che, con la decisione della controversia nel merito, ne abbiaimplicitamente accertato la regolarità, il relativo error in procedendo,traducendosi in error in iudicando, non determina l'inesistenza ma lanullità della sentenza che - per il principio dell'assorbimento dellenullità in mezzi di gravame - deve formare oggetto di specificaimpugnazione, sicché, in difetto di essa, sul punto si forma ilgiudicato e la questione non può più essere fatta valere in sede dilegittimità» (Cass. n. 8637/2011; n. 8141/2004).Giova comunque precisare che la Corte d’appello, nel ricostruire ilcontenuto della decisione di primo grado (pag. 13, ultimo capoverso),identifica il [OSCURATO:PERSONA] quale acquirente delle “quote dieredità” spettanti agli ulteriori discendenti ([OSCURATO:PERSONA], n. il1953 e [OSCURATO:PERSONA], n. il 1971) di [OSCURATO:PERSONA], eredeimmediata dall’originaria dante causa [OSCURATO:PERSONA].Le ricorrenti deducono invece che il [OSCURATO:PERSONA] si reseacquirente delle quote del solo fondo “[OSCURATO:PERSONA]”. Talededuzione, oltre a non confrontarsi con la ricostruzione dei fattirecepita dalla sentenza impugnata, trascura altresì che, nelNumero registro generale 21541/2020Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 19689/2026Data pubblicazione 13/06/2026dispositivo della sentenza non definitiva del Tribunale di Marsala, ilLiuzzo Scorpo è indicato quale comproprietario non solo del fondo inContrada “Bosco”, ma anche del fondo in Contrada “Pulemi”. Ladecisione, quindi, sembra avvalorare l’ipotesi dell’alienazione dellaquota dell’intero oggetto della comunione, con il conseguenteingresso dell’acquirente nella stessa comunione al posto deicompartecipi alienanti.3. Il secondo motivo denunzia «violazione o falsa applicazionedelle norme di diritto ex art. 360 comma 1 n. 5, error in procedendo -violazione degli artt. 724, 725, 737 c.c. nonché 785, 786 e 789 с.р.c.per non aver ricostruito la massa ereditaria previa collazione deldonatum al relictum per poi procedere allo scioglimento dellacomunione, in mancanza di CTU - contraddittorietà intrinseca dellasentenza».3.1. Il motivo è inammissibile.Esso, in primo luogo, è formulato senza il rispetto rigoroso delnovero dei vizi del provvedimento impugnato, previsti dall’art. 360c.p.c., cui ciascuna doglianza deve poter essere agevolmentericondotta, avendo il ricorrente, a pena di inammissibilità, l’onere diindicare puntualmente le norme asseritamente violate e l’esatto capodella pronunzia impugnata, prospettando altresì le argomentazioniintese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto,contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con le normeregolatrici della fattispecie, secondo l’interpretazione delle stessefornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità,così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fraopposte soluzioni (ex multis, Cass. n. 635/2015; Cass. n.26307/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 22348/2007; Cass. n.Numero registro generale 21541/2020Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 19689/2026Data pubblicazione 13/06/20265353/2007; Cass. n. 4178/2007; Cass. n. 828/2007); ove rilevanti,inoltre, vanno indicati anche gli elementi fattuali in concretocondizionanti gli ambiti di operatività della violazione, ai fini diconsentire alla Corte la corretta sussunzione del fatto nelle norme chesi assumono violate o erroneamente applicate (Cass. n. 16872/2014;Cass. n. 15910/2005).Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto, pertanto, nonsolo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche,e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intellegibili edesaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo dateaffermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbanoritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecieo con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza dilegittimità: pertanto, è inammissibile la denuncia di violazione e falsaapplicazione di una serie di articoli, ove essendo la stessa meramenteenunciata nella rubrica del motivo, ma non trovando sviluppoargomentativo nel corpo del medesimo (Cass., sez. un., n.25392/2019). Pertanto, ove il motivo di ricorso non rispetti taliregole, esso si risolve in un “non motivo”, la cui proposizione èsanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4,c.p.c. (cfr. Cass., sez. un., n. 20501/2019; Cass. n. 454/2019; Cass.n. 447/2019; Cass. n. 22478/2018; Cass. n. 20910/2017; Cass. n.17330/2015; Cass. n. 187/2014; Cass. n. 11984/2011).Nella specie, il motivo di ricorso non rispetta tali parametri.Sono formulate, infatti, critiche eterogenee e di difficileintellegibilità. Si fa riferimento a motivi che la Corte d’appello hadichiarato inammissibili, ai quali le ricorrenti danno un contenutodiverso da quello che risulta dalla sentenza (è il caso del motivo 2.10,Numero registro generale 21541/2020Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 19689/2026Data pubblicazione 13/06/2026descritto con contenuti diversi a pag. 23 della sentenza e a pag. 17del ricorso). Quanto al motivo 2.27, dichiarato inammissibile con lasentenza impugnata, non si comprende quale sia l’errore che lericorrenti imputano alla Corte d’appello, che in proposito haperentoriamente dichiarato (pag. 59 della sentenza): «sulla base diquelle che sono state le domande, le eccezioni ed i mezzi di provaarticolati entro i termini di preclusione dell’art. 183, comma 6, c.p.c.,non risultava che [OSCURATO:PERSONA], al momento della sua morte nel1911, fosse proprietario di altri immobili, che per successionelegittima, siano entrati a fare parte del patrimonio dei suoi eredi; névi è prova che altri beni donati debbano essere portati in collazione,in aggiunta a quelli che sono stati già indicati nella sentenza nondefinitiva impugnata».Le ricorrenti richiamano confusamente documenti depositati inprimo grado, che comproverebbero la maggiore ampiezza sia delrelictum e sia del donatum; tuttavia, la deduzione non è sfociata nellachiara e intelleggibile denunzia di un error iudicando o in procedendo,sollecitandosi piuttosto la Corte a ripetere il giudizio di fatto sullabase dei documenti prodotti.Sembra che l’autentico rimprovero che le ricorrenti muovono allaCorte d’appello sia di avere avallato una “spericolata” divisione senzala previa collazione del donatum al relictum, ed i dovuti prelevamentiper ristabilire l’uguaglianza fra gli eredi. In questo senso, il motivonon tiene conto della particolare struttura del giudizio divisionale,dipendente dalla tendenziale duplicità del suo oggetto: l’accertamentodel diritto che ha ogni partecipante ad una comunione alloscioglimento della comunione stessa, così come espressamenteNumero registro generale 21541/2020Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 19689/2026Data pubblicazione 13/06/2026prevedono gli artt. 713 e 1111 cc e, quindi, l’attuazione di queldiritto.In rapporto alla duplicità dell’oggetto si tende a identificare nelgiudizio divisorio due fasi caratteristiche:- la prima, diretta ad accertare l’esistenza del diritto alla divisione,senza che a tale accertamento consegua come di consueto l’efficaciaproprio dell’esercizio del diritto potestativo (e, cioè, nella specie, latrasformazione dei diritti pro quota sulla cosa comune in dirittiesclusivi su porzioni della cosa stessa), dal momento che non sonopredeterminati le parti che dovrebbero rappresentare l’oggetto di queidiritti;-la seconda fase diretta conseguentemente a integrare glielementi mancanti del rapporto, e cioè a definire la quantità e qualitàdel contenuto del diritto finale spettante a ogni singolo condividente(Cass. n. 15504/2018; n. 2951/2018).In rapporto a tali nozioni, la vicenda, quale risulta dalla decisioneimpugnata e dal ricorso, non rivela alcuna anomalia. In verità, ilTribunale non ha operato alcuna divisione, ma ha solo determinatocon sentenza non definitiva le quote di comproprietà; e quanto allacollazione, il primo giudice si è limitato ad accertare il relativo obbligodei donatari. Le operazioni di collazione, come quelle di divisione,sono state rimesse al prosieguo del giudizio, senza nessun pregiudizionell’ordine delle operazioni divisionali, nel cui ambito quelle dicollazione, con i conseguenti prelevamenti, si svolgono prima delladivisione vera e propria (Cass. n. 3617/1987; n. 27086/2021).4. Con il terzo motivo si censura la liquidazione delle spese delgrado, poste a carico delle attuali ricorrenti, nonostante la Corted’appello abbia riconosciuto la fondatezza di una parte delle censure eNumero registro generale 21541/2020Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 19689/2026Data pubblicazione 13/06/2026la complessità delle questioni decise. La Corte d’appello, inoltre,avrebbe trascurato che la proposizione del gravame si era resanecessaria per privare la sentenza di primo grado della provvisoriaesecutorietà erroneamente concessa dal primo giudice.4.1. Il motivo è infondatoIn sede di appello avverso sentenza non definitiva del giudice diprimo grado, per la pronunzia sulle spese del giudizio d'impugnazionenon può essere seguito il criterio di adeguamento al risultato finaledell'intero processo indipendentemente dall'esito alterno delle suevarie fasi, ma va seguito il solo criterio di adeguare la pronunzia sullespese del giudizio d'appello al risultato dello stesso giudizio (Cass. n.4531/1976).Nel caso in esame l’appello è stato interamente rigettato, essendoquindi le appellanti interamente soccombenti. Le integrazionimotivazionali operate dal giudice d’appello o la diversa statuizionesulla provvisoria esecuzione non determinano soccombenza reciproca.Vale comunque il principio, secondo il quale «in tema di condanna allespese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel sensoche soltanto la parte interamente vittoriosa non può esserecondannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse;ne consegue che il sindacato della Corte di cassazione è limitatoall'accertamento della mancata violazione di detto principio,esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto oin parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca,quanto in quella di concorso con altri giusti motivi) sia la relativaquantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, oveprevisti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restanoNumero registro generale 21541/2020Numero sezionale 1054/2026Numero di raccolta generale 19689/2026Data pubblicazione 13/06/2026appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito» (Cass. n.9860/2025; n. 19613/2017).5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Le spese seguono la soccombenza.Sussistono peraltro i presupposti processuali di cui all’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per ilversamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamentodelle spese di lite, liquidate, quanto a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ineuro 6.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori dilegge; quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella somma di euro 5.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge; e quantoLiuzzo [OSCURATO:PERSONA] nella somma di euro 5.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidatiin euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 28 aprile 2026.Il Presidente
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