CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 gennaio 2026
Cassazione n. 06556/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 137/2026 [OSCURATO:PERSONA] CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37764/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1973; avverso la sentenza del 20 maggio 2025 della Corte d’appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 6556/2026 Roma, lì, 17/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentato furto, aggravato ai sensi dei nn. 2 e 7 dell’art. 625 del codice penale. 2. Il ricorso si compone di cinque motivi di censura. 2.1. I primi tre, formulati sotto i profili della violazione di legge (il primo e il terzo) e del vizio di motivazione (il secondo), attengono alla sussistenza dell’aggravante contestata ai sensi del n. 7 dell’art. 625 cod. pen., ritenuta dalla Corte territoriale, sostiene la difesa, nonostante la struttura (ove il furto è stato consumato) non fosse più utilizzata per l’espletamento di alcuna funzione pubblica, trattandosi di immobile dismesso in attesa di nuova destinazione; circostanza, continua la difesa, che inciderebbe quanto meno sulla piena consapevolezza, da parte dell’imputata, di trovarsi all’interno di un edificio pubblico e, quindi, ai sensi dell’art. 59 cod. pen., sull’imputabilità della ritenuta circostanza. 2.2. Il quarto, formulato sotto il profilo del vizio di motivazione, attiene alla sussistenza della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, proprio le concrete modalità di realizzazione della condotta (consistita, sostanzialmente, nel raccattare beni evidentemente dismessi), sarebbero rappresentative non già di una significativa capacità organizzativa (così come ritenuto), ma, al contrario, di quel minimo disvalore tipico dell’astratta fattispecie descritta dalla norma invocata. 2.3. Il quinto, in ultimo, attiene al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, alle circostanze attenuanti generiche, illogicamente escluse, sostiene la difesa, nonostante la palese resipiscenza mostrata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi tre motivi di ricorso sono infondati. L’imputata è stata ritenuta responsabile del reato di tentato furto pluriaggravato in concorso (artt. 56, 110, 624, 625 commi 2 e 7 cod. pen.), perché, mediante violenza sulle cose, ha tentato di asportare, dalle strutture di un polo ospedaliero dismesso, sito in Garbagnate, materiale di varia natura (dodici lastre in acciaio, nove profili di alluminio, rubinetteria, un calorifero elettrico, suppellettili in metallo, una porta in alluminio, spezzoni di cavi elettrici in rame), non riuscendo nell'intento a causa dell'intervento delle forze di polizia. La difesa deduce l’insussistenza dell’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625 cod. pen. in quanto la struttura (ove il furto è stato consumato) non era più utilizzata per l’espletamento di alcuna funzione pubblica. L’assunto è infondato. Per la sussistenza dell'aggravante è sufficiente che la cosa sottratta, anche se non inerente alla funzione o all'attività svolta nello stabilimento, si trovi comunque all’interno dello stabilimento pubblico, in quanto la ragione dell'aggravamento sanzionatorio consiste proprio nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla pubblica amministrazione e nella maggiore fiducia che ispira la custodia delle cose che si trovano in stabilimenti pubblici (Sez. 4, n. 39096 del 23/06/2009, Procopio, Rv. 245120; Sez. 5, n. 51195 del 21/11/2013, Sauda, Rv. 258680; Sez. 5, n. 4746 del 19/12/2019, dep. 2020, Lombardi, Rv. 278154). Per stabilimento pubblico deve intendersi qualsiasi complesso di opere o di attrezzature destinato all'estrinsecazione di un pubblico interesse o di una pubblica utilità; ed è irrilevante che vi abbia o meno accesso il pubblico, che non sia gestito direttamente dalla pubblica amministrazione (Sez. 1, n. 74 del 20/01/1970, Lupi, Rv. 114604) o che la funzione impressa non sia concretamente svolta, perché non ancora ultimata la struttura (Sez. 5, n. 31702 del 15/06/2001, D’Ambrosio, Rv. 219713): in assenza di una effettiva e reale cessazione del vincolo di destinazione, ciò che rileva è che i beni si trovino all’interno di uno stabilimento pubblico, circostanza, questa, pacifica, essendo l’immobile nella disponibilità del Comune (proprietario) e dell'[OSCURATO:PERSONA] (ente gestore). E che il dato fattuale al quale è ricollegata la sussistenza della fattispecie aggravata (la natura pubblica dell’edificio), contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, fosse chiaramente percepibile dalla ricorrente è circostanza logicamente dedotta dalla presenza di tutti quei presidi elencati nella sentenza di primo grado ed esplicitamente richiamati dalla Corte d’appello (cartelli, panettoni, transenne, lucchetti e catene). 2. Indeducibile il quarto motivo di censura. Va premesso che la valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen. va operata valutando, alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., le modalità della condotta e l’entità del pregiudizio arrecato. Presupponendo un apprezzamento in fatto, tale giudizio è frutto di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, che non impone, necessariamente, la disamina di tutti gli elementi di valutazione indicati nella norma richiamata, ma la sola indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647) ed è sottratto al sindacato di legittimità se immune da vizi logici e giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Rv. 265685). Ebbene, la sentenza impugnata ha ritenuto che, sotto il profilo oggettivo, la natura dei beni sottratti e le modalità del fatto fossero significative di una significativa capacità organizzativa del gruppo (tra cui un minorenne) e, sotto il profilo soggettivo, che i numerosi precedenti penali, anche specifici, e il ricorso da parte della stessa ad alias non potessero condurre ad una valutazione di mera occasionalità della condotta illecita. La motivazione esiste e non è né manifestamente illogica, né incoerente rispetto ai dati processuali richiamati ed in quanto tale insindacabile in questa sede. E in ciò l’indeducibilità del motivo. 3. Ugualmente indeducibile, in ultimo, il quinto motivo di ricorso. Il riconoscimento delle circostanze generiche è frutto dell’esercizio di un potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito, del quale lo stesso giudice deve dar conto attraverso l’indicazione dei criteri utilizzati e delle ragioni che ha posto a fondamento del diniego o del riconoscimento delle attenuanti, senza la stretta necessità della contestazione o dell’invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). Ebbene la sentenza impugnata ha dato atto della radicale assenza di elementi favorevoli all’invocato riconoscimento, in presenza, al contrario, di significativi elementi contrari: il comportamento processuale teso a minimizzare la sua responsabilità e la stessa personalità dell’imputata, gravata da numerosi procedenti anche specifici. Ancora una volta la motivazione esiste, è coerente e non manifestamente illogica e, quindi, in questa sede insindacabile. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 23 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]