CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08194/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 24973/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (PEC [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]. quale incorporante di MISA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 7171/04/2019 depositata in data 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA] che: - la società contribuente ricorreva avvero l'avviso di accertamento notificatogli che rettificava il valore catastale di un immobile a destinazione speciale industriale a seguito di procedura DOCFA; - la CTP rigettava il ricorso; gravava tal pronuncia di appello la società; la CTR accoglieva l'appello; - l'Agenzia del territorio ricorreva a questa Corte che cassava la sentenza impugnata; riassunto il processo di fronte alla CTR, il giudice del rinvio accoglieva il ricorso; - ricorre a questa Corte l'[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo; la [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso che illustra con memoria; Considerato che: il solo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione delle norme che regolano il Catasto edilizio urbano, quali il r.d.l. n. 652/1939 convertito in L. n. 1249/1939 e successive modifiche e integrazioni; l'art. 11 del d.L. n. 70 del 1988 come convertito in legge; il d.M. n. 701 del 1994 tutti in riferimento all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto illegittima la valutazione del valore catastale dell'immobile; - il motivo è inammissibile; - invero, dalla lettura della pronuncia impugnata si evince che la CTR ha, diversamente, annullato l'atto impugnato in quanto fondato su un generico criterio sintetico/comparativo e in forza di presunte stime eseguite ma non trascritte o allegate ad esso; ebbene tal statuizione non è precisamente censurata dal ricorrente ed è peraltro corretta in diritto; come già questa Corte ha ritenuto (tra le molte, vedasi Cass. 6633/2019) nell'ipotesi di attribuzione della rendita catastale - che abbia luogo a seguito della cd. procedura DOCFA ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D) - la stima integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica (in termini anche Cass. n. 17971/2018); - il ricorso è quindi rigettato; - la soccombenza regola le spese; p.q.m. rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 3.000,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Così deciso in Roma, il