CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 agosto 2026
Cassazione n. 24866/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to FRANCESCOMORCAVALLO;- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato3209 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 1922/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 06/06/2025 R.G.N. 2452/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17204/20251. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diN uRmoermo saez ionale 3209/2026Numero di raccolta generale 24866/2026rigettava il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] OspedalieroData pubblicazione 31/08/2026San [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma del6/3/2024, che aveva accolto, a titolo risarcitorio, la domanda propostada [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’Azienda, collaboratore professionaleinfermiere, impiegato su turni coprenti le 24 ore, per l’attribuzione dibuoni pasto per giorni 1527, pari a quelli in cui aveva prestato, dalmaggio 2014 al novembre 2022, turni di durata superiore alle sei ore,senza fruire del servizio mensa, buoni negatigli in ragione del fatto cheil Direttore generale dell’Azienda, con ordinanza del 12/11/2011, avevariconosciuto tale diritto solo in caso di prestazione protrattasi per ottoore.2. A fondamento della decisione, il Tribunale aveva assunto: che ildiritto sussisteva, secondo l’insegnamento di questa Corte, in base agliartt. 29 del CCNL Sanità del 20 settembre 2001, 4 del CCNL Sanità del31 luglio 2009, e 9 del CCNL Sanità del 21 maggio 2018; che le giornatelavorate per oltre sei ore erano documentate; che l’eccezione dicompensazione col controvalore dei trenta minuti previsti per laconsumazione del pasto era infondata, perché avrebbe vanificato ildiritto al buono pasto; l’eccezione di prescrizione era infondata,essendo stato il termine quinquennale tempestivamente interrotto.3. L’Azienda aveva proposto appello per i seguenti motivi:a) violazione degli artt. 1219 e 2943 c.c., avendo il Tribunale attribuitocapacità interruttiva del termine prescrizionale a lettera non idonea alloscopo, per non contenere elementi per la quantificazione del credito;b) violazione/falsa applicazione degli artt. 27, comma 4, del CCNL2016/18 e 43, comma 4, del CCNL 2019/21, applicabili rationetemporis, anche in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c. [OSCURATO:PERSONA] trascurato il fatto che la sovrapposizione tra la pausa lavorativae l’interruzione dell’orario di servizio per lo spostamento in mensa eraprevista, nei nuovi contratti, solo per i lavoratori non turnisti ed erad’altronde incompatibile col lavoro in turni;Numero registro generale 17204/2025c) violazione/falsa applicazione degli artt. 1218 e 1362 c.c., in relNauzmieoron seez ionale 3209/2026Numero di raccolta generale 24866/2026all’art. 29, comma 1, del CCNL 2001. Il Tribunale aveva erroneamenteData pubblicazione 31/08/2026esteso la fruizione della mensa a carico dell’Azienda oltre i limiti diistituzione di detto servizio, riservati all’autonomia della stessa;d) violazione/falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., in relazione agli artt.106, commi 1 e 3, del CCNL 2019/21, 86, comma 12, del CCNL2016/18, e 44, commi 3 e 11, del CCNL 1995;e) in subordine, violazione/falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226c.c., anche in relazione all’art. 29, comma 3, del CCNL 2001, secondo iquali il corrispettivo della prestazione resa durante la pausa-mensa,non retribuita, andava detratto;f) in ulteriore subordine, violazione/falsa applicazione dell’art. 22,comma 36, della legge n.724/94, nella quale il Tribunale era incorsonell’aggiungere alla sorte del credito il cumulo tra rivalutazione edinteressi.4. La Corte di appello rigettava il gravame perché (in sintesi):- quanto al motivo sub a), l’atto di costituzione in mora non richiedevala quantificazione del credito, tanto più che l’esercizio del diritto nonera precluso da impedimenti o difficoltà di quantificazione, in quantoimpedimenti di mero fatto;- quanto ai motivi b), c) e d), trattati congiuntamente, la Corteterritoriale osservava: che l’art.8, co.1, del d.lgs. n.66/2003 prevedevauna pausa obbligatoria dopo sei ore; che l’art. 27, comma 4, del CCNL2016/18 prevedeva che qualora la prestazione giornaliera fosse statadi più di sei ore, il personale, purché non in turno, avesse diritto ad unapausa di almeno 30 minuti per il recupero delle energie psicofisiche el’eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all’art.29 del CCNI del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 4 del CCNL del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; chel’inciso “purché non in turno” significava solo che la pausa potevaessere diversamente articolata, ma non esclusa. Quanto al CCNI 2001,integrativo del CCNL 7 aprile 1999, ed al CCNL 2009, richiamava Cass.nn. 5547/2021, 32113/2022, 2478/2024 a sostegno dell’assunto cheNumero registro generale 17204/2025l’art.29, comma 2, del CCNI 2001, nel prevedere il diritto alla fruNuizmieoron seez ionale 3209/2026Numero di raccolta generale 24866/2026della mensa “in relazione alla particolare articolazione dell’orario”, siData pubblicazione 31/08/2026riferiva alla fruizione di un intervallo su lavoro, che andava pertantoriferito alla pausa di cui all’art. 8 del d.lgs. n.66/2003, senza che fossenecessario che questa cadesse in orari normalmente destinati allaconsumazione dei pasti. La Corte di merito confutava, ancora,l’obiezione per cui per il personale turnista la pausa avrebbedeterminato una interruzione di pubblico servizio, sì che per talepersonale la pausa avrebbe potuto essere fruita solo all’inizio o alla finedel turno, posto che tale modalità avrebbe pregiudicato la funzionedella pausa, da fruire mediante “intervallo. Proprio perché la pausa eraimpossibile, il turnista aveva diritto al trattamento sostitutivo;- il motivo sub e) era infondato, perché la detrazione avrebbevanificato il beneficio;- infondato era anche il motivo sub f), perché il Tribunale avevariconosciuto al lavoratore “gli accessori dovuti”, così intendendo farriferimento proprio all’art. 22, comma 36, della legge n.724/1994.5. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Azienda con attoaffidato a quattro motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.7. Entrambe le parti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 1219, 2948,n.4 e 2943, ultimo comma, c.c.La statuizione sull’efficacia interruttiva della missiva è censurata pernon aver considerato che questa era stata contestata per la genericitàdell’oggetto della rivendicazione, quantomeno sotto il profilodell’indicazione dei giorni di mancata fruizione del servizio di mensa(tutti i buoni pasto non erogati).2. Il motivo, per quanto allude ad una presunta indeterminatezzadell’oggetto della rivendicazione, è inammissibile, perché la sentenzaimpugnata addita ad oggetto del gravame l’omessa quantifNicumaezroio rengiestr od geenl erale 17204/2025Numero sezionale 3209/2026credito, ed il ricorrente non assolve all’onere di indicare, con laNumero di raccolta generale 24866/2026specificità necessaria, dove e come la diversa quDeatsa tpiuobbnlieca zione 31/08/2026dell’indeterminatezza dell’oggetto della richiesta sarebbe stataprospettata, come necessario quando si tratti di questione richiedenteaccertamenti in fatto (tra le tante, Cass. n. 3473/2025).Peraltro, il motivo come prospettato implica riconoscimento chel’oggetto della rivendicazione era stato identificato nei buoni pasto nonerogati, sì da risolversi nella contestazione di idoneità della missiva inragione dell’omessa quantificazione dei buoni pasto richiesti e delrelativo importo. Sotto questo profilo la censura è infondata.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per avere effettointerruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiaraindicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa el'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene nonrichieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolariadempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà deltitolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti delsoggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora, sicchénon è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive delcarattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento aldebitore (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 18546 del 07/09/2020, Sez. 6,Ordinanza n. 15714 del 14/06/2018, Sez. L, Sentenza n. 17123 del25/08/2015).Non è dunque necessario che l’atto contenga una quantificazione dellasomma richiesta, né che esso individui in modo specifico i parametricui ancorare il calcolo del dovuto, specie quando, come nella specie, ilcreditore abbia indicato il titolo della pretesa e gli elementi perprocedere al calcolo analitico della somma eventualmente spettantesiano nella disponibilità del debitore, trattandosi di crediti collegatiall’esercizio di un’attività lavorativa in una struttura pubblica.Numero registro generale 17204/20253. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo cNoummermo saez ionale 3209/2026Numero di raccolta generale 24866/2026dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degli artt. 27, commaData pubblicazione 31/08/20264, del CCNL 2016/18, e dell’art. 43, comma 4, del CCNL 2019/2021,applicabili ratione temporis ed incidenti anche sull’interpretazione delledisposizioni anteriori.Si sostiene, in buona sintesi, che la contrattazione vigente dal1/1/2016, non esaminata dai precedenti di questa Corte, avrebbechiarito, o comunque ormai stabilito una netta distinzione tra la pausaintra-lavorativa di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 66/2003 (riconosciuta atutti i lavoratori, compresi i turnisti, dopo le sei ore, e peraltroretribuita, in quanto da fruire restando nel posto di lavoro, rispetto allaquale la possibilità di approfittarne per fruire di un pasto fuori delservizio-mensa era irrilevante) e l’interruzione della prestazionelavorativa per la fruizione del servizio-mensa, riservata dalle nuovedisposizioni ai soli lavoratori con orario fisso articolato in due fasce, trale quali si collocano i trenta minuti, non retribuiti, per la consumazionedel pasto in mensa, con esclusione anche dei lavoratori non turnisti adorario continuato, posto che, anche in questo caso, il lavoratore, fermoil diritto alla pausa, restava sul posto di lavoro, sicché questa cadevaall’interno dell’orario di lavoro, a differenza della pausa-pranzo, cheper contratto cadeva al di fuori di esso. Peraltro, la clausola “purchénon in turno” era, per i turnisti, ormai inequivocabile in tal senso.Si aggiunge che le nuove disposizioni dovrebbero guidare la revisionedegli approdi ai quali questa Corte è giunta con riguardo ai periodiprecedenti, posto che il CCNI del 2001 già prevedeva che l’intervalloper la fruizione del servizio in mensa dovesse collocarsi fuori dell’orariodi lavoro, cosa incompatibile con la fruizione della pausa-pranzo confruizione del servizio mensa per i turnisti, che, dovendo assicurare lacontinuità del servizio, non potevano allontanarsi, nel turno, dal postodi lavoro, mentre la pausa legale era all’interno dell’orario di lavoro.4. Il terzo motivo denuncia, in relazione al n.3 del primo commadell’art.360 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art.27, comma 4,Numero registro generale 17204/2025e dell’art. 86, comma 12, del CCNL 2016/18, dell’art. 43, comNmumaero 4se,z ionale 3209/2026Numero di raccolta generale 24866/2026e dell’art. 106, commi a 1 e 3, del CCNL 2019/21, e dell’art.44, commiData pubblicazione 31/08/20263 e 11 del CCNL 1996, anche in relazione agli artt. 1218, 1362 e 1363c.c.Si censura in modo particolare il riconoscimento del diritto per i turninotturni, sulla base del rilievo che, a tutto concedere, tale turno nonsarebbe compatibile con la fruizione del servizio, il cui ambitotemporale era rimesso all’autonomia datoriale, e che per il turnonotturno era già prevista una indennità volta a compensare anche lanormale assenza, in detto turno, del servizio di somministrazione deipasti.5. Il secondo e il terzo motivo, da trattare congiuntamente per laloro stretta connessione, sono infondati.6. L’Azienda ricorrente non ha offerto elementi nuovi, idonei aconfutare l’orientamento ormai costante della giurisprudenza dilegittimità, qui richiamato anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.,relativo all’interpretazione delle norme della contrattazione collettivadel comparto sanitario in materia di diritto alla fruizione, da parte dellavoratore, del servizio mensa o delle modalità sostitutiveeventualmente previste.Tale orientamento ha affermato i seguenti principi.L'attribuzione del buono pasto è un’agevolazione di carattereassistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente dilavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenzequotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisiconecessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orariogiornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per lafruizione del beneficio.Essa è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a suavolta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore,osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbiadiritto ad un intervallo non lavorato, restando irrilevanti la durata ditale intervalli e il fatto che l’orario di lavoro sia articolato inN utmuerron rie g(isvtr.o, g ean erale 17204/2025Numero sezionale 3209/2026partire da Cass., Sez. L, Sentenza n. 5547 del 01/03/2021, tra le altreNumero di raccolta generale 24866/2026Cass., Sez. L, Ordinanza n. 32113 del 31/10/2022, Ordinanza Dna.ta 9pu2b0bli6ca zione 31/08/2026del 03/04/2023, Ordinanza n. 22478 del 08/08/2024).Si tratta di un indirizzo che ha interpretato l'art. 29 del c.c.n.i. delcomparto Sanità del 20 settembre 2001, come modificato dall’art. 4 delCCNL [OSCURATO:PERSONA] del 31 luglio 2009, e che deve essere mantenutofermo anche per i segmenti di attività lavorativa prestata sotto lavigenza dell’art. 27, comma 4, CCNL [OSCURATO:PERSONA] 2016-2018 del21 maggio 2018 e dell’art. 43, comma 4, CCNL 2019-2021 del 2novembre 2022.La lettura fornita dalla ricorrente di tali due ultime previsioni non puòessere condivisa.È vero che esse hanno escluso il diritto dei lavoratori turnisti a fruire diuna pausa di trenta minuti, conservando loro la durata della pausa disoli dieci minuti, ma in tal modo esse non hanno certo inteso escludereper i turnisti il diritto alla fruizione del servizio mensa; esso, infatti,matura non in funzione della durata della pausa, ma dell’orario dilavoro, che, ove superi le sei ore continuative ex art. 8 del d.lgs. n. 66del 2003, dà diritto a una pausa e dunque a fruire del servizio mensa,anche eventualmente in una delle modalità sostitutive stabilitedall’Azienda, prima dell’inizio dell’orario o dopo la sua cessazione.Né rileva che i lavoratori siano infermieri turnisti, poiché l’esistenza diun obbligo datoriale di assicurare ai lavoratori certe pause, non significadi certo che ciò renda inevitabile che tutti quei lavoratori abbandoninocontestualmente il servizio, lasciando i malati privi di assistenza; èinfatti evidentemente obbligo dell’ente di gestione di ciascun serviziosanitario fare in modo che quelle pause siano godute in modo che ciònon si verifichi, attraverso un opportuno calibrarsi dei turni e degli oraridegli addetti (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 23370 del 16/08/2025).Ciò vale evidentemente a disattendere anche il terzo motivo, poiché iprincipi così affermati, nell’attribuire il diritto alla fruizione del serviziomensa a prescindere dal momento in cui, prima, durantNeu moer o dreogisptroo geinl erale 17204/2025Numero sezionale 3209/2026turno, esso possa essere fruito, si estendono ai turnisti notturni.Numero di raccolta generale 24866/2026Né può essere condivisa l’affermazione per cui l’indennità speDcaitfai cpuab bdlicia zione 31/08/2026cui godono i dipendenti in turno notturno sia funzionale a compensarenon soltanto la maggiore gravosità del lavoro in quelle ore, ma anchela «normale assenza, nel periodo notturno, della disponibilità di serviziordinariamente apprestati in ambito diurno, tra i quali quello disomministrazione dei pasti».Di tale finalità ulteriore non vi è traccia nelle disposizioni dellacontrattazione collettiva citate dall’azienda ricorrente, le quali silimitano, e non sempre, a far riferimento al disagio derivante alpersonale turnista dalla particolare articolazione di lavoro e a prevedereun’indennità aggiuntiva quando il turno sia notturno, ma nonmenzionano l’impossibilità di fruire del servizio mensa.Quanto al richiamo all’articolazione dell’orario di lavoro, è evidente che,nel contesto di disposizioni dedicate ai turni e al lavoro notturno efestivo, esso va inteso in termini diversi da quello operato nelledisposizioni relative al servizio mensa, dove esso vuole riferirsisemplicemente alla durata del turno, non inferiore a sei orecontinuative, e non alla sua distribuzione nell’arco della giornata o dellasettimana.Né l’indirizzo sin qui riassunto si pone in contrasto con altri precedentidi questa Corte, citati dal ricorrente, i quali hanno affermato il diversoprincipio per cui né la legge né la contrattazione collettiva attribuisconoai lavoratori un diritto alla istituzione della mensa da parte del datoredi lavoro (Cass., Sez. L, Sentenza n. 16736 del 02/01/2012, Sentenzan. 25192 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Tali precedenti sono pienamente conciliabili con l’indirizzo qui ribadito,il quale presuppone come avvenuta da parte dell’azienda la (eventualee non obbligatoria) istituzione del servizio mensa, con le sue modalitàsostitutive.La sentenza impugnata deve dirsi pertanto, anche sotto questo profilo,Numero registro generale 17204/2025conforme a diritto. Numero sezionale 3209/2026Numero di raccolta generale 24866/20267. Il quarto motivo denuncia, in subordine, in relazione al n.3 delData pubblicazione 31/08/2026primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsa applicazione degliart. 1223 e 1226 c.c., anche in relazione all’art. 29, comma 3, del CCNL2001.Si censura la statuizione sulla non detraibilità della retribuzione previstaper i minuti di pausa, sul rilievo che se questa era sovrapponibile allafruizione del pasto in mensa, non sarebbe stata retribuibile. L’eccezionesarebbe stata fraintesa dalla Corte territoriale parlando di vanificazionedel diritto.8. Il motivo è infondato.9. Il diritto all’indennità sostitutiva della mensa spetta, come si èdetto, a tutti i lavoratori che svolgano la loro attività lavorativa peralmeno sei ore consecutive e che, per tale motivo, abbiano diritto adun intervallo non lavorato.La fruizione di tale intervallo - che, come detto, non è retribuito ed èdestinato alla consumazione del pasto all’interno o all’esternodell’azienda, con la possibilità, per i lavoratori turnisti che abbiano unapausa non sufficiente a tale scopo, di farlo prima o dopo il turno – nonpriva il lavoratore turnista del diritto di godere delle più brevi pauseretribuite eventualmente previste dalla contrattazione collettiva edestinate precipuamente al recupero delle energie lavorative nelcontesto del lavoro articolato in turni.Nessuna elisione o compensazione è pertanto ipotizzabile tra voci(indennità sostitutiva del servizio mensa e retribuzione della pausaintralavorativa) che hanno natura e funzioni disomogenee.10. Ne segue il rigetto del ricorso.11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misuraindicata in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, liquidandole in euro 2.000 percompensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre al rimNubmoerros roeg idstreo lgleen erale 17204/2025Numero sezionale 3209/2026spese generali del 15% e agli accessori di legge, da distrarre in favoreNumero di raccolta generale 24866/2026del procuratore antistatario. Data pubblicazione 31/08/2026Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 17204/2025Numero sezionale 3209/2026Numero di raccolta generale 24866/2026Data pubblicazione 31/08/2026