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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 38673/2025

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ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] , [OSCURATO:PERSONA] AlbarenqueJessica, nat a a S ant’Elpidio a Mare il 03/12/1991 , avverso la sentenza del 19/03/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Teramo; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, emessa il 19 marzo 2025 exart.444 cod. proc. pen.,il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Teramo ha applicato la pena, per il delitto di cui all’art. 73, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, a [OSCURATO:PERSONA] L uisa di anni quattro e mesi otto di reclusione e d euro 20.000,00 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] di anni quattro d i reclusione e d euro 18.000,00 di multa e a MachadoAlbarenque J essica di mesi nove di reclusione e ha disposto la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro, nonché il sequestro conservativo della somma sequestrata.

2. Nei loro ricorsi congiunti gli imputati chiedono l’ annullamento della sentenza.

2.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazionedel provvedimento, al riguardo esponendoi diversi passaggi che hanno condotto il Pubblico ministero a prestareil consenso al patteggiamento .

2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione nell’escludere l’insussistenza delle condizioni per applicare l’art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché, comunque, l ’asserita violazione del primo accordo tra le parti non è rilevante, in quanto rimane incontestato che le parti abbiano prestato il consenso in ordine alla pena applicata nella sentenza impugnata.

Al riguardo, va specificamenterilevato che, all’ udienza del 22 gennaio 2023, il consenso del Pubblico ministero al la richiesta di applicazionedella pena fu revocato, approdandosi a u n giudizio abbreviato, ma all’udienza del 19 marzo del 2025 fu formulataunanuova proposta di applicazione della pena sulla quale il Pubblicoministero ha manifestato il suo consenso, il che ha dato luogo alla sentenza impugnata, mentre la conversione del rito non è addotta come oggetto del ricorso.

2. Il secondo motivo è manifestamenteinfondato.

Il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. è inammissibile , perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014), sicché la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti,escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essereoggetto di controllo di legittimità, soltanto se daltesto della sentenza impugnata risulta evidente che sussiste una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102).

Invece, nelcaso in esame il Giudice ha espressamente valutato le condizioni di applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen. specificamente osservando che la comunicazione della notizia di reato e i contenuti dei verbali di perquisizione e sequestro forniscono corposi elementi di reità che corroborano l’ ipotesi accusatoria.

3. Dalla inammissibilità de l ricors o deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] , [OSCURATO:PERSONA] AlbarenqueJessica, nat a a S ant’Elpidio a Mare il 03/12/1991 , avverso la sentenza del 19/03/2025 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Teramo; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lettele conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, emessa il 19 marzo 2025 exart.444 cod. proc. pen.,il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Teramo ha applicato la pena, per il delitto di cui all’art. 73, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, a [OSCURATO:PERSONA] L uisa di anni quattro e mesi otto di reclusione e d euro 20.000,00 di multa, a [OSCURATO:PERSONA] di anni quattro d i reclusione e d euro 18.000,00 di multa e a MachadoAlbarenque J essica di mesi nove di reclusione e ha disposto la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro, nonché il sequestro conservativo della somma sequestrata. 2. Nei loro ricorsi congiunti gli imputati chiedono l’ annullamento della sentenza. 2.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazionedel provvedimento, al riguardo esponendoi diversi passaggi che hanno condotto il Pubblico ministero a prestareil consenso al patteggiamento . 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione nell’escludere l’insussistenza delle condizioni per applicare l’art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché, comunque, l ’asserita violazione del primo accordo tra le parti non è rilevante, in quanto rimane incontestato che le parti abbiano prestato il consenso in ordine alla pena applicata nella sentenza impugnata. Al riguardo, va specificamenterilevato che, all’ udienza del 22 gennaio 2023, il consenso del Pubblico ministero al la richiesta di applicazionedella pena fu revocato, approdandosi a u n giudizio abbreviato, ma all’udienza del 19 marzo del 2025 fu formulataunanuova proposta di applicazione della pena sulla quale il Pubblicoministero ha manifestato il suo consenso, il che ha dato luogo alla sentenza impugnata, mentre la conversione del rito non è addotta come oggetto del ricorso. 2. Il secondo motivo è manifestamenteinfondato. Il ricorso per cassazione contro la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento exart. 129 cod. proc. pen. è inammissibile , perché l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014), sicché la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti,escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essereoggetto di controllo di legittimità, soltanto se daltesto della sentenza impugnata risulta evidente che sussiste una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102). Invece, nelcaso in esame il Giudice ha espressamente valutato le condizioni di applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen. specificamente osservando che la comunicazione della notizia di reato e i contenuti dei verbali di perquisizione e sequestro forniscono corposi elementi di reità che corroborano l’ ipotesi accusatoria. 3. Dalla inammissibilità de l ricors o deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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