CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 23966/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26 ottobre 2021 emessa dalla Corte d'appello dell'Aquila; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la nullità del decreto che dispone il giudizio e gli atti successivi, è manifestamente infondato, perché deduce il difetto di specificità dell'imputazione, per la mancata indicazione del comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 preso in considerazione, sebbene la condotta sia stata chiaramente enunciata nell'imputazione, che addebita al ricorrente la detenzione di 270 grammi di marijuana, e la possibilità di ricavarne complessivamente 1.270 dosi medie singole; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, siccome sussunto nella figura di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, invece che in quella meno grave di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è privo di specificità, perché deduce la destinazione di gran parte della droga ad uso personale, senza confrontarsi con i rilievi della sentenza impugnata, la quale sottolinea, in particolare, l'elevato numero di dosi ottenibile, pari a 1.270, e la disponibilità di significativo materiale per il confezionamento di singole porzioni; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente anche l'evidenziazione, da parte del giudice di merito, dell'assenza di elementi decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d