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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 2021

Cassazione n. 24146/2023

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3088/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende: -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 721/2021 depositata il 18/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Siena che ha rigettato il ricorso del contribuente contro gli avvisi di accertamento per il 2012 e il 2013 recanti maggiori imposte a seguito di recupero costi per operazioni inesistenti con riferimento alle fatture emesse dalla ditta “[OSCURATO:PERSONA]”.

La CTR Toscana ha rigettato l’appello, fondato sulla erronea ripartizione dell’onere della prova in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, osservando che l’Agenzia aveva dimostrato l’insussistenza delle operazioni in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non disponevané di mezzi n é di materiale per lo svolgimento delle prestazioni in fattura (attività di volantinaggio), la società era caratterizzata da una «sostanziale fittizietà», anche sotto il profilo fiscale (mancanza di registri, omessa presentazione dichiarazioni), tanto da dover esser considerata una impresa « fantasma » coinvolta nelle tipiche operazioni della «cartiera».

Per contro, il ricorrente non aveva dimostrato l’effettivo compimento delle prestazioni néla sua buona fede.

Avverso questa pronunzia propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi ad un motivo.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more, il ricorrente ha depositato comunicazione dichiarando di aver aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti di cui alla legge n. 197/2022 (c.d. rottamazione quater ) chiedendo l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese e allegando copia della domanda.

E’ necessario rimettere la causa a nuovo ruolo concedendo termine all’Agenzia delle entrate per deduzioni in merito al fine di verificare se le cartelle d pagamento cui si riferisce la domanda di definizione agevolata riguardi la pretesa tributaria di cui agli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio. p.q.m. dispone il rinvio a nuovo ruolo concedendo all’Agenzia delle entrate termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per deduzioni su quanto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.3088/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende: -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 721/2021 depositata il 18/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la sentenza della CTP di Siena che ha rigettato il ricorso del contribuente contro gli avvisi di accertamento per il 2012 e il 2013 recanti maggiori imposte a seguito di recupero costi per operazioni inesistenti con riferimento alle fatture emesse dalla ditta “[OSCURATO:PERSONA]”. La CTR Toscana ha rigettato l’appello, fondato sulla erronea ripartizione dell’onere della prova in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, osservando che l’Agenzia aveva dimostrato l’insussistenza delle operazioni in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non disponevané di mezzi n é di materiale per lo svolgimento delle prestazioni in fattura (attività di volantinaggio), la società era caratterizzata da una «sostanziale fittizietà», anche sotto il profilo fiscale (mancanza di registri, omessa presentazione dichiarazioni), tanto da dover esser considerata una impresa « fantasma » coinvolta nelle tipiche operazioni della «cartiera». Per contro, il ricorrente non aveva dimostrato l’effettivo compimento delle prestazioni néla sua buona fede. Avverso questa pronunzia propone ricorso per cassazione il contribuente affidandosi ad un motivo. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]: Nelle more, il ricorrente ha depositato comunicazione dichiarando di aver aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti di cui alla legge n. 197/2022 (c.d. rottamazione quater ) chiedendo l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese e allegando copia della domanda. E’ necessario rimettere la causa a nuovo ruolo concedendo termine all’Agenzia delle entrate per deduzioni in merito al fine di verificare se le cartelle d pagamento cui si riferisce la domanda di definizione agevolata riguardi la pretesa tributaria di cui agli avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio. p.q.m. dispone il rinvio a nuovo ruolo concedendo all’Agenzia delle entrate termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per deduzioni su quanto
Sentenza Cassazione n. 24146/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris