Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 19231/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSIMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il primo motivo è generico, oltre che versato in fatto, non confrontandosi con la puntuale motivazione della sentenza impugnata dalla quale emerge la volontarietà della condotta di resistenza commessa dall'imputato (pg. 2-3); ritenuto che il secondo motivo, complessivamente concernente il trattamento sanzionatorio, è generico, non confrontandosi con le puntuali motivazioni contenute nella sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. MI.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSIMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il primo motivo è generico, oltre che versato in fatto, non confrontandosi con la puntuale motivazione della sentenza impugnata dalla quale emerge la volontarietà della condotta di resistenza commessa dall'imputato (pg. 2-3); ritenuto che il secondo motivo, complessivamente concernente il trattamento sanzionatorio, è generico, non confrontandosi con le puntuali motivazioni contenute nella sentenza impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 19231/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris