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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 21045/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoR.G. n. 29235/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Presidente pro tempore della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, e rappres en tata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Avvocatura regionale -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. (01271740639), in persona di [OSCURATO:PERSONA] suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) domiciliat a presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA n. 3273/11/21 de positata il 19/04/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 25/05/2022 dal Consigl iere Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., titolare di un’attività di locazione di autovetture a terzi senza conducente, ha impugnato il provvedimento del 28 giugno 2018 con il quale la Regione Campania ha rigettato l'istanza di rimborso di somme pagate a titolo di tassa automobilistica per gli anni 2015,2016 2017, 2018 .

L a contribuente invoca l’agevolazione prevista dalla tariffa C di cui all’allegato 3 del D.P.R. n. 39/1953 , che prevedeil beneficio della riduzione del 50% della tariffa per le fattispecie di “autovetture danoleggio da rimessa” .

In particolare, la s ocietà ricorrente ritiene si debba prescindere dallo specificare se si tratt i di autovettura da noleggio da rimessa con o senza conducente , di contro la Regione Campania basa to il proprio diniego su questa distinzione, ritenendo applicabile il beneficio della riduzione unicamente alle vetture adibite a noleggio con conducente, rimanendo invece quelle adibite a noleggio senzaconducente soggette a tassazione ordinaria.Il ricorso è stato accolto dalla CTP di Napoli, che ha ritenuto irrilevante - ai fini dell’applicazione della norma di esenzione invocata dalla ricorrente- la distinzione prospettata dalla Regionetra noleggio di autovetture con o senza conducente.

Avverso la sentenza di primo grado la Regione Campania ha proposto appello, che la CommissioneTributaria Regionale ha respinto sul rilievo che l’ attività di noleggio a terzi di autovetture senza conducenteconfigura l ’attività di « noleggio da rimessa» prevista dalla norma agevolatrice e, pertanto, giustifica l’applicazione della tariffa C prevista dal D.P.R. n. 39/1953. il giudice d'appello ha altr esì accolto l'appello incidentale della società disponendo il rimborso di quanto versato e non dovuto per l'intero.

Avverso tale sentenza la Regione Campania ha proposto ricorso per cassazione affidandosia tre motivi . [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. si è costituita con controricorso.

La causa è stata trattata all’udienza camerale del 25 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la Regione Campania censura la legittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 14delle preleggi; alla tariffa C, di cui all’allegato 3 de l D.P.R. n.39/1953; all’art. 85del Codice della Strada; agli artt. 1, 2 e 3 legge n. 21/1992. [OSCURATO:PERSONA] deduce che il giudice d’appello ha erroneamente interpretato estensivamente il D.P.R. n. 39/1953, che invece costituisce norma di stretta interpretazione,come tutte le norme tributarie in materia di esenzione e di agevola zione fiscale ; deduce pertanto la violazione dell’art. 14 delle preleggi , in ragione di una interpretazione incompatibile con la natura delle norme di agevolazione che sono norme speciali , eccezionali e , quindi , non interpretabilianalogicamente. 2.- C on il secondo motivo del ricorso si lamenta , ai sensi dell'art.360 co. 1^ n. 3 c.p.c. , la violazione di legge con riferimento alla tariffa C di cui all’allegato 3 del DPR 39/1953.

La Regione osserva che l’ agevolazione richiesta dalla società è prevista per le sole ipotesi di noleggio di autovetture con conducente,attività soggetta ad autorizzazione comunale, che va differenziata dall'attività di mero noleggio di autovetture senza conducente,che si configura come contratto di locazione soggetta solo a una comunicazione di inizio attività.

Secondo la Regione la norma è finalizzata a rendere più aderente il prelievo all'effettiva capacità contributiva con la (ulteriore) finalità di incentivare le attività che possono avere rilievo pubblicistico e sociale tant'è che le stesse sono soggette ad autorizzazione amministrativa. 3.- I motiv i p ossono esaminarsi congiuntamente e sono infondati.

La tariffa C, di cui all’allegato 3 del D.P.R. n. 39/1953, prevede, al punto 1), un’espressa riduzione della tassa automobilistica in misura del 50% per le «autovetture da noleggio di rimessa», nell’ambito della categoria delle «autovetture adibite al trasporto di persone e autovetture adibite al trasporto promiscuo di persone e cose».

Poiché il beneficio fiscale non è espressamente destinato alla categoria delle autovetture da “noleggio con conducente” occorre verificare se il termine “noleggio da rimessa” indichi solo questa categoria,ovvero abbia un portata più ampia , nella qualericomprendere anche le autovetture da noleggio senza conducente.

Il noleggio ha chiara derivazione dalla locatio rei di origine romanistica, la quale può esplicarsi in più forme, tutte caratterizzate per l’obbligazione fondamentale del conduttore di restituzione della cosa locata, dopo essersene servito per un uso per il tempo prestabilito.

Ed è proprio come «locazione» (della vettura) che l’art. 84 del “[OSCURATO:PERSONA] della Strada” definisce quella senza conducente, mentre è in termini di «trasporto» che viene definito il servizio di noleggio conconducente dall’art. 85 dello stesso d.lgs. n. 285/1992 : un contratto , dunque, in cui un soggetto, denominato vettore, si obbliga , a fronte di un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro (art. 1678 c.c.), le cui differenziazioni possono essere basate sia sull’oggetto del trasferimento (persone o cose), sia sull’ambiente nel quale il servizio sia prestato.

In questi termini anchela giurisprudenza di questa Corte la quale ha evidenziato che : « In tema di determinazione dei coefficienti di ammortamento, poiché l’attività di noleggio di autovetture senza conducente non integra un contratto di trasporto ma si sostanzia nella stipulazione di contratti di locazione con i quali ilnoleggiatore concede l’utilizzo di una cosa mobile all'altra parte verso corrispettivo per un determinato periodo, ad essa non si applica il coefficiente del 30 per cento del costo delleautovetture uti lizzate, previsto dalla tabella allegata al d.m. 31 dicembre 1988 per i "Servizi di trasporto persone conautovettura da piazza e da rimessa" - voce "Autovetturein genere (servizio pubblico)", bensì quello inferiore del 25 per cento indicato dalla voce residuale "Autoveicoli, motoveicoli e simili"» (Cass., sez.

V , n. 23145/2017, Rv. 645647-01).Nel contratto di noleggioci si obbliga a far godere un bene, nel caso di specie, di un’autovettura, ad un soggetto, che dispone della stessa, utilizzandola direttamente per lo scopo alla quale essa è preordinata.

L’ipotesi in cui il godimento dell’autovettura si realizzi tramite l’intervento di un terzo soggetto che la conduca, è invece una fattispecie più prossima a quella del contratto di trasporto, il cui oggetto non è solo il generico uso e godimento di un bene, ma (anche) l’obbligo di un soggetto di trasferire cose o persone da un luogo ad un altro a fronte di un corrispettivo.

Il noleggio in senso proprio, pertanto, sarebbe integrato proprio dalla fattispecie di noleggio senza conducente, come è nel caso di specie, pur se in termini generali può parlarsi di noleggio anche nel caso in cui nel contratto sono previste le prestazioni di un conducente; che il noleggio possa essere svolto con o senza conducente rientra nella fisiologia della fattispecie contrattuale e questo assume rilevanza ai fini della natura pubblicistica o privatistica del regime con cui l’attività viene esercitata, da cui deriva la soggezione o meno all’obbligo di autorizzazione amministrativa; ma, nel caso di specie , non ai fini dell’individuazione del presupposto di agevolazione fiscale, che secondo quanto espressamente previsto dalla tariffa C del D.P.R. n. 39/1953è il possesso di una rimessa di autovetture da noleggio.Pertanto, la categoria del «noleggio da rimessa» cui la suddetta normativa si riferisce non presuppone una implicita selezione delle modalità di esecuzione dell’oggetto del contratto di noleggio di autovettura (con o senza conducente) ma, al contrario, individua come presupposto dell’agevolazione fiscale lo specifico fattodell’esistenza di uno spazio aperto o chiuso in cui leautovetture da noleggio siano ‘rimesse’ e quindi sia idoneo a custodirle.

In sintesi, il possesso di una rimessa, e cioè di un luogo in cui sono collocate -e all’occorrenza manutenute- le autovetture, e la loro destinazione al l’esercizio della attività di noleggio , costituiscono il presupposto necessario e sufficiente per fruire del beneficio fiscale previsto dalla tariffa C, non rilevando a tal fine il fatto che il noleggio avvenga con o senza conducent e .

In questi termini si è pronunciata la CTR,che non ha operato una indebita interpretazione e stensiva della norma agevolativa, ma ne ha individuato correttamentela portata in regime ordinario, secondo quello che è il significato della lettera della legge con riferimento alla tipologia contrattuale da essa menzionata.

Né soccorrono a fornire una nozione diversa di «noleggio da rimessa» e, dunque, amodificare l’interpretazione fornita dalla CTR della Campania, le norme di cui la parte ricorrente censura la violazione o falsa applicazione, in particolare l’art. 3 della legge n. 21/1992 che , anche con riguardo al servizio di noleggio con conducente - definito come servizio rivolto «all’utenza specifica che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio»- richiede la necessaria presenza di rimesse o pontili di attracco in cui «deve» avvenire lo stazionamento dei mezzi deputati al noleggio.

La tesi della Regione Campania si fonda su un giudizio di valore, tendente ad escludere la rilevanza pubblica o sociale delle attività di noleggio di autovetture da rimessa senza conducente, in nome della ratio legis della norma in esame che sarebbe-in tesi- quella di incentivare attività che sia pure in forma privata offrono alla collettività un servizio di pubblica utilità.

La tesi è inaccettabile perché,anche a non voler rilevare che pure il noleggio di autovetturesenza conducente offre un servizio di pubblica utilità, e che lo stoccaggio in rimessa di autovetture destinate al noleggio esprime la stessa capacità contributiva a prescindere che esse vengano offerte al pubblico con o senza conducente, essa si pone in contrasto con i principi generali sulla interpretazione della legge.

È infatti fondamentale canone di ermeneutica sancito dell'art. 12 delle preleggi che la norma giuridica deve essere interpretata innanzitutto e principalmente dal punto di vista letterale non potendosi al testo attribuire altro senso se non “quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”; e soltanto se tale significato non sia già tanto chiaro e univoco da rifiutare una diversa e contrastante interpretazione si deve ricorrere al criterio logico (Cass.12081/2003).

Nella specie già in significato letterale della norma, rapportato alle categorie generali del diritto civile contrattuale, esclude la legittimità della distinzione operata dalla Regione. 3.- Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la Regione ricorrente censura la legittimità della sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, in materia di spese processuali.

La parte ricorrente ritiene che la CTR della Campania, nel definire la questione nel senso prima esposto, abbia conseguentemente errato anche nel commisura re delle spese di giudizioa carico della Regione soccombente.

Il motivo è infondato.

La legittimità delle argomentazioni fondanti la sentenza emessa dalla CTR e qui impugnata, dalle quali deriva il rigetto del primo motivo di ricorso, esclude la possibilità di riqualificare la posizione di soccombenza della Regione ricorrente e, in conseguenza, anche di annullare quanto disposto dalla sentenza impugnata in ordine alla condanna alle spese di giudizio.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

L e spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2 . 2 00 ,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentate oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo u

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoR.G. n. 29235/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del Presidente pro tempore della [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, e rappres en tata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Avvocatura regionale -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. (01271740639), in persona di [OSCURATO:PERSONA] suo legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]) domiciliat a presso la Cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA n. 3273/11/21 de positata il 19/04/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 25/05/2022 dal Consigl iere Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.a.s., titolare di un’attività di locazione di autovetture a terzi senza conducente, ha impugnato il provvedimento del 28 giugno 2018 con il quale la Regione Campania ha rigettato l'istanza di rimborso di somme pagate a titolo di tassa automobilistica per gli anni 2015,2016 2017, 2018 . L a contribuente invoca l’agevolazione prevista dalla tariffa C di cui all’allegato 3 del D.P.R. n. 39/1953 , che prevedeil beneficio della riduzione del 50% della tariffa per le fattispecie di “autovetture danoleggio da rimessa” . In particolare, la s ocietà ricorrente ritiene si debba prescindere dallo specificare se si tratt i di autovettura da noleggio da rimessa con o senza conducente , di contro la Regione Campania basa to il proprio diniego su questa distinzione, ritenendo applicabile il beneficio della riduzione unicamente alle vetture adibite a noleggio con conducente, rimanendo invece quelle adibite a noleggio senzaconducente soggette a tassazione ordinaria.Il ricorso è stato accolto dalla CTP di Napoli, che ha ritenuto irrilevante - ai fini dell’applicazione della norma di esenzione invocata dalla ricorrente- la distinzione prospettata dalla Regionetra noleggio di autovetture con o senza conducente. Avverso la sentenza di primo grado la Regione Campania ha proposto appello, che la CommissioneTributaria Regionale ha respinto sul rilievo che l’ attività di noleggio a terzi di autovetture senza conducenteconfigura l ’attività di « noleggio da rimessa» prevista dalla norma agevolatrice e, pertanto, giustifica l’applicazione della tariffa C prevista dal D.P.R. n. 39/1953. il giudice d'appello ha altr esì accolto l'appello incidentale della società disponendo il rimborso di quanto versato e non dovuto per l'intero. Avverso tale sentenza la Regione Campania ha proposto ricorso per cassazione affidandosia tre motivi . [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. si è costituita con controricorso. La causa è stata trattata all’udienza camerale del 25 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la Regione Campania censura la legittimità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 14delle preleggi; alla tariffa C, di cui all’allegato 3 de l D.P.R. n.39/1953; all’art. 85del Codice della Strada; agli artt. 1, 2 e 3 legge n. 21/1992. [OSCURATO:PERSONA] deduce che il giudice d’appello ha erroneamente interpretato estensivamente il D.P.R. n. 39/1953, che invece costituisce norma di stretta interpretazione,come tutte le norme tributarie in materia di esenzione e di agevola zione fiscale ; deduce pertanto la violazione dell’art. 14 delle preleggi , in ragione di una interpretazione incompatibile con la natura delle norme di agevolazione che sono norme speciali , eccezionali e , quindi , non interpretabilianalogicamente. 2.- C on il secondo motivo del ricorso si lamenta , ai sensi dell'art.360 co. 1^ n. 3 c.p.c. , la violazione di legge con riferimento alla tariffa C di cui all’allegato 3 del DPR 39/1953. La Regione osserva che l’ agevolazione richiesta dalla società è prevista per le sole ipotesi di noleggio di autovetture con conducente,attività soggetta ad autorizzazione comunale, che va differenziata dall'attività di mero noleggio di autovetture senza conducente,che si configura come contratto di locazione soggetta solo a una comunicazione di inizio attività. Secondo la Regione la norma è finalizzata a rendere più aderente il prelievo all'effettiva capacità contributiva con la (ulteriore) finalità di incentivare le attività che possono avere rilievo pubblicistico e sociale tant'è che le stesse sono soggette ad autorizzazione amministrativa. 3.- I motiv i p ossono esaminarsi congiuntamente e sono infondati. La tariffa C, di cui all’allegato 3 del D.P.R. n. 39/1953, prevede, al punto 1), un’espressa riduzione della tassa automobilistica in misura del 50% per le «autovetture da noleggio di rimessa», nell’ambito della categoria delle «autovetture adibite al trasporto di persone e autovetture adibite al trasporto promiscuo di persone e cose». Poiché il beneficio fiscale non è espressamente destinato alla categoria delle autovetture da “noleggio con conducente” occorre verificare se il termine “noleggio da rimessa” indichi solo questa categoria,ovvero abbia un portata più ampia , nella qualericomprendere anche le autovetture da noleggio senza conducente. Il noleggio ha chiara derivazione dalla locatio rei di origine romanistica, la quale può esplicarsi in più forme, tutte caratterizzate per l’obbligazione fondamentale del conduttore di restituzione della cosa locata, dopo essersene servito per un uso per il tempo prestabilito. Ed è proprio come «locazione» (della vettura) che l’art. 84 del “[OSCURATO:PERSONA] della Strada” definisce quella senza conducente, mentre è in termini di «trasporto» che viene definito il servizio di noleggio conconducente dall’art. 85 dello stesso d.lgs. n. 285/1992 : un contratto , dunque, in cui un soggetto, denominato vettore, si obbliga , a fronte di un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo ad un altro (art. 1678 c.c.), le cui differenziazioni possono essere basate sia sull’oggetto del trasferimento (persone o cose), sia sull’ambiente nel quale il servizio sia prestato. In questi termini anchela giurisprudenza di questa Corte la quale ha evidenziato che : « In tema di determinazione dei coefficienti di ammortamento, poiché l’attività di noleggio di autovetture senza conducente non integra un contratto di trasporto ma si sostanzia nella stipulazione di contratti di locazione con i quali ilnoleggiatore concede l’utilizzo di una cosa mobile all'altra parte verso corrispettivo per un determinato periodo, ad essa non si applica il coefficiente del 30 per cento del costo delleautovetture uti lizzate, previsto dalla tabella allegata al d.m. 31 dicembre 1988 per i "Servizi di trasporto persone conautovettura da piazza e da rimessa" - voce "Autovetturein genere (servizio pubblico)", bensì quello inferiore del 25 per cento indicato dalla voce residuale "Autoveicoli, motoveicoli e simili"» (Cass., sez. V , n. 23145/2017, Rv. 645647-01).Nel contratto di noleggioci si obbliga a far godere un bene, nel caso di specie, di un’autovettura, ad un soggetto, che dispone della stessa, utilizzandola direttamente per lo scopo alla quale essa è preordinata. L’ipotesi in cui il godimento dell’autovettura si realizzi tramite l’intervento di un terzo soggetto che la conduca, è invece una fattispecie più prossima a quella del contratto di trasporto, il cui oggetto non è solo il generico uso e godimento di un bene, ma (anche) l’obbligo di un soggetto di trasferire cose o persone da un luogo ad un altro a fronte di un corrispettivo. Il noleggio in senso proprio, pertanto, sarebbe integrato proprio dalla fattispecie di noleggio senza conducente, come è nel caso di specie, pur se in termini generali può parlarsi di noleggio anche nel caso in cui nel contratto sono previste le prestazioni di un conducente; che il noleggio possa essere svolto con o senza conducente rientra nella fisiologia della fattispecie contrattuale e questo assume rilevanza ai fini della natura pubblicistica o privatistica del regime con cui l’attività viene esercitata, da cui deriva la soggezione o meno all’obbligo di autorizzazione amministrativa; ma, nel caso di specie , non ai fini dell’individuazione del presupposto di agevolazione fiscale, che secondo quanto espressamente previsto dalla tariffa C del D.P.R. n. 39/1953è il possesso di una rimessa di autovetture da noleggio.Pertanto, la categoria del «noleggio da rimessa» cui la suddetta normativa si riferisce non presuppone una implicita selezione delle modalità di esecuzione dell’oggetto del contratto di noleggio di autovettura (con o senza conducente) ma, al contrario, individua come presupposto dell’agevolazione fiscale lo specifico fattodell’esistenza di uno spazio aperto o chiuso in cui leautovetture da noleggio siano ‘rimesse’ e quindi sia idoneo a custodirle. In sintesi, il possesso di una rimessa, e cioè di un luogo in cui sono collocate -e all’occorrenza manutenute- le autovetture, e la loro destinazione al l’esercizio della attività di noleggio , costituiscono il presupposto necessario e sufficiente per fruire del beneficio fiscale previsto dalla tariffa C, non rilevando a tal fine il fatto che il noleggio avvenga con o senza conducent e . In questi termini si è pronunciata la CTR,che non ha operato una indebita interpretazione e stensiva della norma agevolativa, ma ne ha individuato correttamentela portata in regime ordinario, secondo quello che è il significato della lettera della legge con riferimento alla tipologia contrattuale da essa menzionata. Né soccorrono a fornire una nozione diversa di «noleggio da rimessa» e, dunque, amodificare l’interpretazione fornita dalla CTR della Campania, le norme di cui la parte ricorrente censura la violazione o falsa applicazione, in particolare l’art. 3 della legge n. 21/1992 che , anche con riguardo al servizio di noleggio con conducente - definito come servizio rivolto «all’utenza specifica che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio»- richiede la necessaria presenza di rimesse o pontili di attracco in cui «deve» avvenire lo stazionamento dei mezzi deputati al noleggio. La tesi della Regione Campania si fonda su un giudizio di valore, tendente ad escludere la rilevanza pubblica o sociale delle attività di noleggio di autovetture da rimessa senza conducente, in nome della ratio legis della norma in esame che sarebbe-in tesi- quella di incentivare attività che sia pure in forma privata offrono alla collettività un servizio di pubblica utilità. La tesi è inaccettabile perché,anche a non voler rilevare che pure il noleggio di autovetturesenza conducente offre un servizio di pubblica utilità, e che lo stoccaggio in rimessa di autovetture destinate al noleggio esprime la stessa capacità contributiva a prescindere che esse vengano offerte al pubblico con o senza conducente, essa si pone in contrasto con i principi generali sulla interpretazione della legge. È infatti fondamentale canone di ermeneutica sancito dell'art. 12 delle preleggi che la norma giuridica deve essere interpretata innanzitutto e principalmente dal punto di vista letterale non potendosi al testo attribuire altro senso se non “quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”; e soltanto se tale significato non sia già tanto chiaro e univoco da rifiutare una diversa e contrastante interpretazione si deve ricorrere al criterio logico (Cass.12081/2003). Nella specie già in significato letterale della norma, rapportato alle categorie generali del diritto civile contrattuale, esclude la legittimità della distinzione operata dalla Regione. 3.- Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la Regione ricorrente censura la legittimità della sentenza impugnata per violazione di legge in relazione all’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115/2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, in materia di spese processuali. La parte ricorrente ritiene che la CTR della Campania, nel definire la questione nel senso prima esposto, abbia conseguentemente errato anche nel commisura re delle spese di giudizioa carico della Regione soccombente. Il motivo è infondato. La legittimità delle argomentazioni fondanti la sentenza emessa dalla CTR e qui impugnata, dalle quali deriva il rigetto del primo motivo di ricorso, esclude la possibilità di riqualificare la posizione di soccombenza della Regione ricorrente e, in conseguenza, anche di annullare quanto disposto dalla sentenza impugnata in ordine alla condanna alle spese di giudizio. Ne consegue il rigetto del ricorso. L e spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2 . 2 00 ,00 per compensi, euro 200,00 per spese non documentate oltre rimborso forfettario ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo u
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