CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 dicembre 2022
Cassazione n. 49542/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro c/ D'ABICO Marcello [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/01/2022 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Catanzaro che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Il Procuratore Generale ha proposto ricorso per saltum in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro emessa in data 28/01/2022 con la quale è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di truffa ascrittogli perché estinto per intervenuta remissione di querela. 1.1. Rileva la procura ricorrente che erroneamente il reato era stato ritenuto procedibile a querela nonostante l'ipotesi aggravata e la contestazione della recidiva reiterata e specifica. 2. Il ricorso è fondato. 3. [OSCURATO:PERSONA]Abico, infatti, risulta contestata la truffa con l'aggravante ex art. 61, n.5 cod. pen. per aver approfittato di circostanze di tempo e di luogo, conseguenti alla stipula di un contratto on line e a distanza, tali da ostacolare la difesa privata. Ai sensi dell'art. 640, comma terzo, cod. pen. il delitto è sì procedibile a querela, salvo tuttavia che ricorra taluna delle circostanze previste nel secondo comma della norma e, quindi, anche - come nel caso di specie - della circostanza di cui all'art. 61, n. 5), espressamente richiamata dal n. 2 bis (numero aggiunto dall'art. 3, comma 28 della I. 15 luglio 2009, n.94, entrata in vigore diversi anni prima dalla commissione del reato, secondo l'imputazione). Inoltre, come ha puntualmente rilevato la Procura ricorrente, all'imputato è stata contestata la recidiva reiterata e specifica ed il riferimento alle circostanze aggravanti ad effetto speciale contenuto nell'art. 649-bis cod. pen., ai fini della procedibilità d'ufficio per i delitti menzionati nella stessa disposizione (e, fra questi, la truffa ex art. 640 cod. pen.), comprende anche la recidiva qualificata - aggravata, pluriaggravata e reiterata - di cui all'art. 99, secondo, terzo e quarto comma, cod. pen. (Cass. sez. un., sent. n. 3585 del 24/09/2020 - dep. 29/01/2021 - Rv. 280262). Sussiste, in definitiva, un duplice profilo per ritenere il reato procedibile d'ufficio, con conseguente irrilevanza a tal fine della remissione di querela. 4. La sentenza impugnata va pertanto annullata per l'evidente errore di diritto, con rinvio alla Corte di Appello di Catanzaro per il giudizio, ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. PQM Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il giorno 7 dicembre 2022 Il C