CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 1989
Cassazione n. 13470/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 02/02/1989 avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo è volto a rivisitare il fatto sulla base di non consentite valutazioni di merito e non individua fratture logiche nella ricostruzione operata dalla Corte, che ha valorizzato sia la fase dell'apertura dello sportello, sia la prosecuzione della fuga e l'ulteriore condotta tenuta in prosieguo dal ricorrente, elementi idonei ad escludere sia l'invocata esimente dello stato di necessità sia la configurabilità di un mero tentativo di divincolarsi; Considerato che il secondo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, è parimenti volto a sollecitare un diverso apprezzamento di merito, a fronte di un non arbitrario giudizio della Corte, che ha dato conto della concessione delle attenuanti generiche, equivalenti alla recidiva, e dell'irrogazione di una pena prossima al minimo edittale, complessivamente rispettosa dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 febbraio 2022 Il Consigliere estensore I, pr,sidente , [OSCURATO:PERSONA] iarelli Anna -r-is olo 7 [OSCURATO:PERSONA] - 8 ANI-