CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 novembre 2022
Cassazione n. 21514/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Napoli; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 9 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Napoli confermava il rigetto della richiesta di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere applicata ad [OSCURATO:PERSONA], pronunciato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 17 settembre 2022, che era stata presentata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, risultava sottoposto al regime della custodia cautelare in carcere, di cui si chiedeva la modifica, per i reati di cui ai capi A) e B), commessi ad Avellino il 19 dicembre 2021. Nel confermare il provvedimento cautelare impugnato, il Giudice dell'appello napoletano richiamava preliminarmente la decisione intervenuta ex art. 309 cod. proc. pen., evidenziando che, rispetto a tale pronunzia, non erano stati acquisiti elementi di novità processuale, che potevano essere valorizzati, ai sensi dell'art.310 cod. proc. pen., in senso conforme alla richiesta presentata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], finalizzata a ottenere la rivalutazione del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari. Sulla scorta degli elementi indiziari che erano già stati valutati nel senso evidenziato, il Tribunale del riesame di Napoli confermava i giudizi di gravità indiziaria e di pericolosità sociale precedentemente formulati in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], rilevando che, rispetto all'originario giudizio cautelare, non erano emersi elementi di novità processuali e non risultava avviato un percorso di rivisitazione del vissuto criminale del ricorrente, indispensabile per l'attenuazione del regime restrittivo. Non si riteneva, in ogni caso, possibile la rivalutazione del compendio indiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari, che imponeva di ribadire l'elevato disvalore delle condotte illecite del ricorrente, che traevano origineJal U-L diverbio verificatosi in un locale pubblico, poco prima dell'aggressione armata, tra la vittima e il fratello dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA], per vendicare il quale l'indagato interveniva, esplodendo un colpo di pistola calibro 9 all'indirizzo della persona offesa, che non veniva attinta da un secondo colpo, perché l'arma utilizzata, nell'occasione, si inceppava. Si escludeva, infine, che costituisse un elemento di novità processuale, rilevante in senso favorevole ad [OSCURATO:PERSONA], il decorso del tempo rispetto ai fatti di reato in contestazione, peraltro contenuto in poco più di dieci mesi dagli accadimenti criminosi, che costituiva un fattore neutro, che, in assenza di elementi che attestassero l'attenuazione della condizione di pericolosità sociale dell'indagato, non riscontrabili nel caso in esame, risultava sprovvista di rilievo nella direzione invocata.Ricostruita in questi termini la vicenda processuale, il Tribunale del riesame di Napoli confermava l'ordinanza impugnata. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame non dava esaustivo conto delle ragioni che imponevano il mantenimento del regime carcerario, a fronte del consistente lasso di tempo trascorso dai fatti di reato ascritti ai capi A) e B), per i quali [OSCURATO:PERSONA] risultava ininterrottamente detenuto fin dalla prima fase delle indagini preliminari, che, in assenza di un processo di attualizzazione della custodia cautelare applicata, non legittimava l'adozione del provvedimento censurato. Con il secondo motivo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che il Tribunale del riesame di Napoli, pur richiamando formalmente i parametri che consentivano di ritenere immutato il quadro cautelare, aveva eluso il tema censorio sottoposto al suo giudizio, costituito dalla valutazione dell'idoneità del regime degli arresti domiciliari, eventualmente integrato con l'imposizione del braccialetto elettronico, ad attenuare le esigenze restrittive relative alla posizione dell'indagato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si è formato un giudicato cautelare, per effetto del quale la revoca dell'ordinanza restrittiva applicata nei suoi confronti è possibile solo in conseguenza del sopraggiungere di elementi di novità processuale, di portata tale da indurre il Giudice dell'appello a una rivalutazione in senso favorevole all'imputato. Nel valutare eventuali elementi di novità occorre tenere presente che la possibilità di sostituire la custodia in carcere con altra misura meno afflittiva, nel caso di attenuazione delle esigenze cautelari, impone una verifica, da parte del giudice, condotta ai sensi degli artt. 275 e 299 cod. proc. pen., sul permanere delle condizioni che hanno determinato l'originaria limitazione della libertà personale. Questo principio - che governa l'aspetto dinamico della vicenda cautelare disciplinato dall'art. 299 cod. proc. perì., certamente rilevante nel caso di [OSCURATO:PERSONA] - comporta che l'adeguatezza del provvedimento restrittivo deve essere valutata non soltanto in occasione dell'applicazione della misura coercitiva genetica, ma anche ai fini del suo mantenimento (Sez. 6, n. 32412 del 27/06/2013, Cosentino, Rv. 255751-01). Ne discende che, nella verifica di questo aspetto dinamico della vicenda cautelare, governato dal combinato disposto degli artt. 275, 299 e 310 cod. proc. pen., occorre tenere conto del sopraggiungere di eventuali elementi di novità processuale riguardanti la posizione dell'indagato, che dovranno essere valutati alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «L'istanza di revoca della misura cautelare non può trovare adito allorché si fonda su censure che investono quegli stessi elementi indiziari posti a base dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, e questi risultano immutati nella loro valenza e gravità in quanto, nelle sedi di esame dell'istanza di revoca e dell'appello avverso il provvedimento di diniego, avuto riguardo alla formulazione dell'art. 299 cod. proc. pen., possono essere oggetto di valutazione solo fatti nuovi "anche" se apprezzati congiuntamente a quelli originariamente esaminati, dai quali risulti un mutamento "in melius" del quadro indiziario, e non gli stessi elementi già apprezzati anche in sede di riesame» (Sez. 6, n. 14300 del 04/02/2014, Rosaci, Rv. 259450-01). 3. Tanto premesso, deve ritenersi inammissibile il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame non dava esaustivo conto delle ragioni che imponevano il mantenimento del regime carcerario, a fronte del consistente lasso di tempo trascorso dai fatti di reato ascritti ai capi A) e B), per i quali [OSCURATO:PERSONA] era ininterrottamente detenuto fin dalla prima fase delle indagini preliminari, che, in assenza di un processo di attualizzazione della custodia cautelare, non legittimava l'adozione del provvedimento censurato. Osserva il Collegio che tenuto conto della gravità delle contestazioni elevate al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - riguardanti le ipotesi delittuose di cui ai capi A) e B) - e delle sue condizioni soggettive, gli elementi processuali acquisiti non consentivano di ritenere superato il giudizio di pericolosità sociale formulato in sede di applicazione della misura cautelare genetica e imponevano di ritenere immutata la posizione cautelare dell'indagato. Né può rilevare in senso favorevole ad [OSCURATO:PERSONA], in assenza di elementi di resipiscenza, il lasso di tempo trascorso dall'epoca di commissione dei delitti oggetto di contestazione, peraltro contenuto in alcuni mesi, nel valutare il quale, secondo la prospettazione difensiva, occorreva tenere conto del fatto che il ricorrente era detenuto fin dall'immediatezza dei fatti di reato, commessi ad Avellino il 19 dicembre 2021. Invero, il mero decorso del tempo, in assenza di elementi di novità processuale incidenti sulla posizione dell'indagato, rende irrilevante il profilo cronologico dedotto, che non può assumere rilievo, di per sé solo, in assenza di un'effettiva attenuazione delle esigenze cautelari, che, per le ragioni esposte nel paragrafo precedente, deve essere esclusa per [OSCURATO:PERSONA]. Su questo profilo censorio, dunque, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame di Napoli appare congruo e conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: «In tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare» (Sez. 2, n. 1858 del 09/10/2013, dep. 2014, Scalamana, Rv. 258191-01). Queste ragioni inducono a ribadire l'inammissibilità del primo motivo di ricorso. 4. Parimenti inammissibile deve ritenersi il secondo motivo, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che il Tribunale del riesame di Napoli, pur richiamando formalmente i parametri che consentivano di ritenere immutato il quadro cautelare, aveva eluso il tema censorio sottoposto al suo giudizio, costituito dalla valutazione dell'idoneità del regime degli arresti domiciliari, eventualmente integrato con l'imposizione del braccialetto elettronico, ad attenuare le esigenze restrittive relative alla posizione dell'indagato. Si consideri che, al contrario di quanto dedotto dalla difesa del ricorrente, il Tribunale del riesame di Napoli ricostruiva correttamente la posizione cautelare del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], attualizzandola sulla base delle emergenze processuali successive all'adozione del provvedimento genetico e formulando un giudizio sulla pericolosità sociale dell'indagato rispettoso del compendio indiziario, richiamato con argomentazioni non illogiche. L'elevato disvalore delle ipotesi delittuose contestate a [OSCURATO:PERSONA] ai capi A) e B), infatti, imponeva di ritenere altamente pericolosi i comportamenti criminosi oggetto di vaglio cautelare, rendendo congruo il giudizio formulato dal Tribunale del riesame di Napoli sull'adeguatezza del regime carcerario a contenere il rischio di recidiva dell'indagato, adeguatamente valutato alla luce delle emergenze concrete, che non consentivano la concessione degli arresti domiciliari con l'eventuale applicazione del braccialetto elettronico. Le condotte illecite del ricorrente, pertanto, venivano correttamente ritenute pericolose e connotate da persistente attualità, rendendo ineccepibile il giudizio formulato dal Tribunale del riesame di Napoli sull'adeguatezza del regime carcerario a contenere il rischio di recidiva di [OSCURATO:PERSONA], anche alla luce dell'assenza di sintomi di resipiscenza del suo vissuto criminale, che non permettevano l'attenuazione del regime cautelare patito dal ricorrente e l'applicazione del braccialetto elettronico, ritenuti inadeguato a contenere l'indole "palesemente aggressiva e priva di autocontrollo" dell'indagato. 5. Le considerazioni esposte impongono di ritenere inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si determina in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Si manda, infine, alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1 -ter cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa