CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20798/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RMAFACTORING S.P.A. -(C.F. 07960110158), con sede in Milano al viale L. Scarampo 15,in persona del Procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], in forza dei potericonferiti con scrittura privata autenticata da [OSCURATO:PERSONA] il 20 febbraio 2024, Rep. 29336, raccolta13060, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata al pre-sente atto, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 76S24 F912G- pec: m.delbene @ avvocatinocera-pec.it) con studio in NoceraInferiore (SA) alla Piazza G. Amendola n. 12.RicorrentecontroAZIENDA ULSS n.7 Pedemontana (c.f. e p. iva 00913430245)con sede a Bassano del Grappa (VI) in Via dei Lotti n. 40, in personadel suo Direttore Generale e legale rappresentante in carica Dott.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale rila-sciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informaticaper immagine, inserita nella busta telematica contenente il contro-ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 68T07 L157MNumero registro generale 25202/2025Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 20798/2026Data pubblicazione 19/06/2026– p.e.c. [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. [OSCURATO:EMAIL] - c.f. [OSCURATO:PERSONA] 63E14 H829C) entrambi con [OSCURATO:TELEFONO], con domicilio eletto presso il loro studio a Vicenza inVia Napoli n.4 e domicilio digitale come da PEC indicata in attiControricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n° 2756 depo-sitata il 6 settembre 2025Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro € 3.080,90) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modi-ficato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso perla fase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereNumero registro generale 25202/2025Numero sezionale 414/2026Numero di raccolta generale 20798/2026Data pubblicazione 19/06/2026al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro1.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 18 giugno 2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti