CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022
Cassazione n. 32671/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOti--to avviso alle gai:W udita la relazione svolta dal Consioliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso personale e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugnano la la sentenza in data 07/04/2021 della Corte di appello di Torino. Deducono: 1.1. [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.1. Violazione dell'art. 599-bis, cod.proc.pen. 1.2. [OSCURATO:PERSONA]. 1.2.1. Omessa motivazione in relazione all'art. 62-bis, cod.pen. e all'art. 129, cod.proc.pen.. 2. Ciò premesso: 2.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché a seguito della novella del codice di rito, applicabile al caso di specie -in quanto il ricorso è stato proposto dopo l'entrata in vigore della indicata novella di cui alla legge 23 giugno 2017 n. 103- ai sensi dell'art. 613, cod. proc. pen., nuova formulazione, l'atto di ricorso dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Cassazione. Tanto importa che l'odierno ricorso, in quanto presentato personalmente dall'imputato è inammissibile. 2.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La Corte di cassazione ha spiegato che «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc.pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge», (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019 Cc., dep. 13/01/2020, Rv. 278170). Il ricorso, muove censure in relazione all'art. 62-bis, cod.pen. e all'art. 129, cod.pen., così rimanendo al di fuori del perimetro per cui è consentita l'impugnazione. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della 1 A somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 15/04/2022 Il