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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 25896/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE dì BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari - in funzione di giudice dell'esecuzione - che, per quel che qui rileva, non ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza n. 401/2019 e quelli giudicati con la sentenza n. 27/2019, entrambe emesse dalla Corte di Appello di Bari; che il ricorso è inammissibile, perché costituito da doglianze che involgono valutazioni di pura prerogativa del giudice di merito, che - con deliberazione razionale ed insindacabile - ha congruamente esplicitato le ragioni che impediscono di ricondurre il fatto omicidiario in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] e la scelta di entrare a far parte dell'associazione mafiosa ad una unitaria ed originaria risoluzione criminale, che avesse per oggetto i due delitti, delineati quantomeno in modo sommario, nelle linee generali; ed ha spiegato, in particolare, come la decisione di uccidere sia stata il risultato di un'opzione storica solo postuma, scaturita da contrasti sopraggiunti, nel cui contesto la vittima è stata individuata come l'autrice di pregressa aggressione ai danni del clan Misceo e, dunque, meritevole di ritorsione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 02 luglio 2025 Il con lir estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE dì BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Bari - in funzione di giudice dell'esecuzione - che, per quel che qui rileva, non ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza n. 401/2019 e quelli giudicati con la sentenza n. 27/2019, entrambe emesse dalla Corte di Appello di Bari; che il ricorso è inammissibile, perché costituito da doglianze che involgono valutazioni di pura prerogativa del giudice di merito, che - con deliberazione razionale ed insindacabile - ha congruamente esplicitato le ragioni che impediscono di ricondurre il fatto omicidiario in pregiudizio di [OSCURATO:PERSONA] e la scelta di entrare a far parte dell'associazione mafiosa ad una unitaria ed originaria risoluzione criminale, che avesse per oggetto i due delitti, delineati quantomeno in modo sommario, nelle linee generali; ed ha spiegato, in particolare, come la decisione di uccidere sia stata il risultato di un'opzione storica solo postuma, scaturita da contrasti sopraggiunti, nel cui contesto la vittima è stata individuata come l'autrice di pregressa aggressione ai danni del clan Misceo e, dunque, meritevole di ritorsione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 02 luglio 2025 Il con lir estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25896/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris