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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 giugno 2021

Cassazione n. 30943/2021

Testo disponibile della fonte

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te SENTENZA sul ricorso 19283-2015 proposto da: E.N.A.C. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; 2021 - ricorrente - 2038 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ELCI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1146/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/02/2015 R.G.N. 482/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 4 febbraio 2015, la Corte d'Appello di Milano, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, relativamente alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ENAC - [OSCURATO:PERSONA] per l'Aviazione Civile, aveva dichiarato il diritto della prima a percepire la retribuzione corrispondente a quella del dirigente in applicazione del CCNL per il personale dirigenziale dell'ENAC, per il periodo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui aveva ricoperto le funzioni di [OSCURATO:PERSONA] presso lo scalo di Bergamo condannando l'Ente al pagamento delle relative differenze retributive nonché il diritto della medesima all'indennità di trasferimento nella misura di quattro mensilità con condanna al pagamento dell'importo corrispondente, in parziale riforma di quella decisione, confermata nel resto, riconosceva in riduzione a due mensilità l'indennità di trasferimento dovuta alla Musumecif,.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, da un lato, non riconducibile all'istituto eccezionale della reggenza e, pertanto, illegittimo l'affidamento temporaneo della posizione dirigenziale in contrasto con le condizioni che lo legittimano ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, essendo stato sì quell'incarico alla Musumeci affidato a fronte di una vacanza di posto in organico, ma lasciato proseguire per oltre dodici mesi ed in difetto di avvio delle procedure per la copertura del posto medesimo così che non può che derivarne la mancanza della causa imprevedibile determinante il venir meno della titolarità della posizione dirigenziale e l'utilizzazione, occasionale e temporalmente limitata, di un funzionario cui fa riscontro in favore di questi la spettanza del diritto alla differenza di trattamento economico previsto per la qualifica superiore; t-1R rK,u7-0 dall'altrOlovuta alla Musumeci l'indennità di trasferimento nella misura ridotta di due mensilità, non risultando documentati i carichi di famiglia che, viceversa, le avrebbero dato diritto a quattro mensilità, quantificate con riferimento allo stipendio base di funzionario. - Per la cassazione di tale decisione ricorre l'ENAC, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Musumeci; Il Pubblico Ministero ha depositato la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, l'Ente ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto del giudizio di illegittimità espresso dalla Corte territoriale relativamente all'incarico di reggenza affidato alla Musumeci in quanto fondato sul non essere la vacanza relativa connotata dal requisito di imprevedibilità, non richiesto dalla norma.

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n 4, c.p.c. l'Ente ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per risultare la motivazione che la sorregge in insanabile contrasto con le risultanze documentali richiamate nella sentenza stessa. - Nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 è prospettata in relazione all'opzione interpretativa che l'Ente ricorrente attribuisce alla Corte territoriale, desumendola implicitamente dal tenore dell'argomentazione della Corte medesima, per cui il successivo affidamento ad interim della posizione dirigenziale in precedenza coperta dalla Musumeci ad altro dirigente interno varrebbe a comprovare il mancato avvio da parte dell'Ente di procedure concorsuali per la copertura della vacanza di organico, opzione secondo la quale il requisito di legge del tempestivo avvio delle procedure concorsuali non risulterebbe integrato qualora quelle procedure, ancorché avviate, non attenessero allo specifico posto vacante.

Il primo motivo deve ritenersi infondato atteso che, al di là del riferimento operato dalla Corte territoriale ad una nozione dell'istituto della reggenza desunta da un atto privo di valore normativo, è di palmare evidenza come il giudizio in ordine alla legittimità del provvedimento sia stato formulato dalla Corte territoriale alla stregua del disposto dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, stante l'espresso richiamo ai limiti di durata dell'incarico ed alla condizione del tempestivo avvio delle procedure concorsuali per la copertura della vacanza considerati nell'ambito del testo normativo.

Di contro, il secondo ed il terzo motivo, che possono essere qui trattati congiuntamente, in quanto entrambi volti a censurare il convincimento espresso dalla Corte territoriale per cui l'essere state le procedure concorsuali per la copertura della vacanza avviate era assunto rimasto sfornito di prova, devono ritenersi inammissibili, stante la piena congruità di detto convincimento alla luce di una motivazione che, lungi dal risultare contraddittoria, si rivela immune da vizi logici e giuridici, laddove, da un lato, esclude di poter desumere la prova di cui l'Ente era onerato dalla circostanza di fatto e non documentale, come qui pretende di sostenere l'Ente medesimo, dell'intervenuta nomina nell'anno successivo di quattro dirigenti che si dichiarano vincitori di non meglio identificate procedure selettive e, dall'altro, riconosce al dato dell'affidamento ad interim e non in via definitiva del posto vacante in precedenza coperto per reggenza dalla Musumeci valenza probatoria in ordine alla permanente indisponibilità di un soggetto cui attribuire la titolarità del posto medesimo.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. - P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dela giugno 2021 \ , II Re,[OSCURATO:PERSONA] WA/t [OSCURATO:PERSONA] Mari

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso 19283-2015 proposto da: E.N.A.C. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; 2021 - ricorrente - 2038 contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ELCI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1146/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 04/02/2015 R.G.N. 482/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del 4 febbraio 2015, la Corte d'Appello di Milano, chiamata a pronunziarsi sul gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che, relativamente alla domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'ENAC - [OSCURATO:PERSONA] per l'Aviazione Civile, aveva dichiarato il diritto della prima a percepire la retribuzione corrispondente a quella del dirigente in applicazione del CCNL per il personale dirigenziale dell'ENAC, per il periodo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in cui aveva ricoperto le funzioni di [OSCURATO:PERSONA] presso lo scalo di Bergamo condannando l'Ente al pagamento delle relative differenze retributive nonché il diritto della medesima all'indennità di trasferimento nella misura di quattro mensilità con condanna al pagamento dell'importo corrispondente, in parziale riforma di quella decisione, confermata nel resto, riconosceva in riduzione a due mensilità l'indennità di trasferimento dovuta alla Musumecif,. La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, da un lato, non riconducibile all'istituto eccezionale della reggenza e, pertanto, illegittimo l'affidamento temporaneo della posizione dirigenziale in contrasto con le condizioni che lo legittimano ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, essendo stato sì quell'incarico alla Musumeci affidato a fronte di una vacanza di posto in organico, ma lasciato proseguire per oltre dodici mesi ed in difetto di avvio delle procedure per la copertura del posto medesimo così che non può che derivarne la mancanza della causa imprevedibile determinante il venir meno della titolarità della posizione dirigenziale e l'utilizzazione, occasionale e temporalmente limitata, di un funzionario cui fa riscontro in favore di questi la spettanza del diritto alla differenza di trattamento economico previsto per la qualifica superiore; t-1R rK,u7-0 dall'altrOlovuta alla Musumeci l'indennità di trasferimento nella misura ridotta di due mensilità, non risultando documentati i carichi di famiglia che, viceversa, le avrebbero dato diritto a quattro mensilità, quantificate con riferimento allo stipendio base di funzionario. - Per la cassazione di tale decisione ricorre l'ENAC, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Musumeci; Il Pubblico Ministero ha depositato la propria requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, l'Ente ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, lamenta la non conformità a diritto del giudizio di illegittimità espresso dalla Corte territoriale relativamente all'incarico di reggenza affidato alla Musumeci in quanto fondato sul non essere la vacanza relativa connotata dal requisito di imprevedibilità, non richiesto dalla norma. Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n 4, c.p.c. l'Ente ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per risultare la motivazione che la sorregge in insanabile contrasto con le risultanze documentali richiamate nella sentenza stessa. - Nel terzo motivo la violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 è prospettata in relazione all'opzione interpretativa che l'Ente ricorrente attribuisce alla Corte territoriale, desumendola implicitamente dal tenore dell'argomentazione della Corte medesima, per cui il successivo affidamento ad interim della posizione dirigenziale in precedenza coperta dalla Musumeci ad altro dirigente interno varrebbe a comprovare il mancato avvio da parte dell'Ente di procedure concorsuali per la copertura della vacanza di organico, opzione secondo la quale il requisito di legge del tempestivo avvio delle procedure concorsuali non risulterebbe integrato qualora quelle procedure, ancorché avviate, non attenessero allo specifico posto vacante. Il primo motivo deve ritenersi infondato atteso che, al di là del riferimento operato dalla Corte territoriale ad una nozione dell'istituto della reggenza desunta da un atto privo di valore normativo, è di palmare evidenza come il giudizio in ordine alla legittimità del provvedimento sia stato formulato dalla Corte territoriale alla stregua del disposto dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, stante l'espresso richiamo ai limiti di durata dell'incarico ed alla condizione del tempestivo avvio delle procedure concorsuali per la copertura della vacanza considerati nell'ambito del testo normativo. Di contro, il secondo ed il terzo motivo, che possono essere qui trattati congiuntamente, in quanto entrambi volti a censurare il convincimento espresso dalla Corte territoriale per cui l'essere state le procedure concorsuali per la copertura della vacanza avviate era assunto rimasto sfornito di prova, devono ritenersi inammissibili, stante la piena congruità di detto convincimento alla luce di una motivazione che, lungi dal risultare contraddittoria, si rivela immune da vizi logici e giuridici, laddove, da un lato, esclude di poter desumere la prova di cui l'Ente era onerato dalla circostanza di fatto e non documentale, come qui pretende di sostenere l'Ente medesimo, dell'intervenuta nomina nell'anno successivo di quattro dirigenti che si dichiarano vincitori di non meglio identificate procedure selettive e, dall'altro, riconosce al dato dell'affidamento ad interim e non in via definitiva del posto vacante in precedenza coperto per reggenza dalla Musumeci valenza probatoria in ordine alla permanente indisponibilità di un soggetto cui attribuire la titolarità del posto medesimo. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. - P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dela giugno 2021 \ , II Re,[OSCURATO:PERSONA] WA/t [OSCURATO:PERSONA] Mari
Sentenza Cassazione n. 30943/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris