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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 27475/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * [OSCURATO:PERSONA] Presidente *** * * Consigliere* * * Consigliere rel.* * * ConsigliereU d. 22/09/2023 CC* * * Consigliere C ron.* 27218/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 27218/2022 r.g. proposto dain calce al ricorso dall * * * con cui elettivamentedomicilia in Roma alla Via * n. 13 presso lo studio dell * ** ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro pro tempore. intimatoavverso il decreto n. cron. 4507/2022 del [OSCURATO:PERSONA] pubblicatoin data [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno22/09/2023 dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/20231.

Con decreto del 26 ottobre 2022 n. 4507 il Tribunale di Bari respinsela domanda di * * * nativo del * volta al riconoscimentodella protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c del d.lgs. n. 251 del 2007 o diquella umanitaria/speciale o complementare .1.1.

Per quanto qui di residuo interesse quel giudice opinò che «ilricorrente ha dichiarato e provato di aver iniziato un percorso di integrazionesocio lavorativa soltanto nel 2018 dopo essere arrivato da 13 anni in Italiail che già non depone a suo favore e di averlo proseguito nel 2019.

Conriguardo a questo periodo dunque anche valorizzando il tentativo dicomplementare e formare la sua professionalità mediante corsi di vario tipopuò dirsi che il percorso di integrazione sia stato effettivamente iniziato.

Nonha però prodotto alcuna busta paga relativa agli anni 2020 2021 e 2022 adeccezione di quella di settembre 2022 a supporto dei modelli *depositati con riferimento a questo periodo.

La mera produzione dei modelli* tuttavia in assenza di buste paga non è sufficiente a documentarel effettivo svolgimento dell attività lavorativa come orientamento consolidatodel Tribunale di * Si tratta infatti di una comunicazione telematica dichiarazione unilaterale sulla piattaforma regionale priva di riscontrioggettivi.

D altra parte ha dichiarato che l ultimo rapporto di lavoro validoda marzo a settembre sia stato prorogato a dicembre però non hadocumentato l effettiva attività lavorativa con le buste paga di aprile maggiogiugno luglio e agosto.

Non ha nemmeno allegato di essere statonell impossibilità oggettiva di ottenere la documentazione in questionerendendo quindi obbligata la conclusione di rigetto.

In definitiva deboli sonogli elementi effettivamente prodotti in ordine alla sua integrazione in Italiaoltre che risalenti nel tempo così come poco o nulla si sa della sua precedentecondizione di vita nel * di origine se non che vi sono comunque numerosifamiliari ancora in * il che sbilancia ancor di più il giudizio comparativoda effettuarsi alla luce del principio del rispetto alla vita privata e familiare ela sussistenza di una condizione di grave vulnerabilità qualora venga trasferitonel suo * di origine».* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/20232.

Avverso il descritto decreto * * * ha proposto ricorso percassazione affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell Interno non si è costituitonei termini di legge ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine diprendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 comma1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I formulati motivi di ricorso denunciano rispettivamenteI «Violazione dell art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione all art. 2697c.c. all art. 8 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 agli artt. 5 comma 6 e 19del d.lgs. n. 286/98».

Si contesta al tribunale i di aver considerato lecertificazioni “Unilav” prodotte dall odierno ricorrente inidonee in assenza dibuste paga a dimostrare i plurimi rapporti lavorativi intrattenuti daquest ultimo trattandosi di comunicazioni telematiche dichiarazioniunilaterali sulla piattaforma regionale prive di riscontri oggettivi.

Si assumetra l altro che tale motivazione «desta perplessità in quanto non è datocomprenderne la ratio posto che esattamente come i modelli * prodottidal ricorrente anche le buste paga che il ricorrente avrebbe potuto portarein giudizio per provare l effettività del lavoro svolto costituiscono“dichiarazione unilaterale … priva di riscontri oggettivi”. * talidocumenti sono di esclusiva elaborazione datoriale infatti. … .

Lecertificazioni dei contratti di lavoro proprio in quanto dichiarazioni rivolte non al privato bensì alla pubblica amministrazione dovrebbero ritenersidocumentazione dotata di valenza probatoria assolutamente preminenterispetto alla busta paga anche perché la eventuale dichiarazione falsa alla* centro per l impiego Inps etc. effettuata con il modello *comporta la commissione di un reato in capo al datore di lavoro a differenzadella formazione e consegna della busta paga al dipendente. * la bustapaga andrebbe consegnata al solo lavoratore» ii di avere omesso del tuttodi valutare la situazione soggettiva del ricorrente nel * di origine il“punto di partenza” della valutazione comparativa pure ritenutaindispensabile anche indipendentemente dalla questione della pienaintegrazione lavorativa* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/2023II «Violazione dell art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all art.2697 c.c. all art. 113 c.p.c. all art. 8 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 all art.5 comma 6 ed all art. 19 comma 1.1 del d.lgs. n. 286/98 all art. 32comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 all art. 8 * Si ascrive al tribunale dinon avere fatto alcun uso dei poteri di cooperazione istruttoria che incombonosul giudicante anche quanto alla domanda di protezione umanitaria/speciale o complementare e per avere erroneamente interpretato le norme di leggeindicate nel titolo del presente motivoIII «Violazione dell art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt.5 comma 6 e 19 del d.lgs. n. 296/1998 dell art. 32 comma 3 del d.lgs. n.25/2008 degli artt. 3 e 8 * Si censura il decreto impugnato per erroneaanalisi dell appena menzionata normativa.

Infatti se il tribunale «avessevalutato la veritiera situazione del ricorrente quale assente dal suo * diorigine da 16 anni al momento della decisione ivi già in condizione di totaleprivazione di diritti sia sociali sia individuali … se avesse considerato cheprima di presentare domanda di protezione internazionale non potevacertamente instaurare validi rapporti giuridici in Italia e che come purevidente dai documenti in atti ha sempre vissuto e lavorato in Foggia ovveroin un territorio ove è molto difficile trovare stabile occupazione perché irapporti di lavoro sono prevalentemente in agricoltura e soggiacciono al ciclodella terra avrebbe dovuto considerare il suo concreto riscatto sociale giàsulla base della documentazione pur frammentariamente indicata nelmedesimo decreto di rigetto».2.

Tali doglianze scrutinabili congiuntamente perché connesse tutteinvestendo il mancato riconoscimento della protezione umanitaria/speciale ocomplementare si rivelano fondate nei sensi di cui appresso.2.1. * premettere che l odierna domanda del ricorrente benchéproposta il 2 gennaio 2020 dopo l entrata in vigore del d.l. 4 ottobre 2018n. 113 è sottoposta alla normativa introdotta successivamente dal d.l. n. 130del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 173 del 2020 riferibileai sensi della disposizione transitoria dettata dall art. 15 anche aiprocedimenti pendenti dinanzi alle sezioni specializzate dei tribunali alla data* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/2023della sua entrata in vigore.

La stessa pertanto deve essere esaminata allastregua della disciplina dettata dagli artt. 5 comma 6 e 19 comma 1.1 deld.lgs. n. 286 del 1998 come sostituiti dall art. 1 comma 1 lett. a n. 2 ede n. 1 del citato d.l. n. 130/2020 cfr. * SU n. 24413 del 2021 .2.1.1.

In riferimento all istituto della protezione complementare che hasostituito quello della protezione umanitaria prevista dagli artt. 5 comma 6e 19 comma 1 del d.lgs. n. 286 del 1998 nel testo anteriore alle modificheintrodotte dal d.l. n. 113 del 2018 questa Corte ha recentemente affermatoche la verifica da compiersi in ordine alla lesione del diritto al rispetto dellavita privata e familiare eventualmente conseguente al rimpatrio delrichiedente ai sensi della disciplina dettata dall art. 19 comma 1.1. del d.lgs.n. 286 del 1998 introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 non richiede un giudiziodi comparazione con le condizioni esistenti nel suo * di origine neppurenelle forme della cd. comparazione attenuata con proporzionalità inversadelineate dalla più recente giurisprudenza di legittimità. * * SU n.24413 del 2021 * n. 465 del 2022 * n. 34095 del 2021 dovendosiriconoscere invece un rilievo preminente all integrazione sociale e familiaredello straniero in Italia da valutarsi tenendo conto della natura edell effettività dei suoi vincoli familiari del suo effettivo inserimento socialein Italia della durata del suo soggiorno e dell esistenza di legami familiariculturali o sociali con il suo * d origine cfr. * n. 18455 del 2022* n. 7861 del 2022 .2.2.

Orbene si legge nel decreto oggi impugnato che a supporto dellaformulata domanda di protezione umanitaria/speciale o complementareper il conseguimento della patente B un attestazione di partecipazione ad uncorso di rianimazione * del 2021 attestati di partecipazione a corsi comecarrellista e trattorista nonché relazioni una scrittura privata relativa adcontratto di lavoro come bracciante agricolo del novembre 2019dichiarazione di volontà di assunzione futura del rappresentante legale dellacooperativa * di Andria un modello C3 storico rilasciato dal centroper l impiego di Foggia che attesta lo svolgimento di attività lavorativa nei* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/2023mesi di novembre e dicembre 2018 febbraio marzo settembre ottobrenovembre e dicembre 2019 modello * relativo ad un contratto preso* * valido da ottobre a dicembre 2021 un modello *relativo ad un rapporto di lavoro presso la confraternita * di Andriavalido da maggio a luglio 2021 due modelli * relativi ad un contrato dilavoro presso * * valido da marzo a settembre 2022 unsecondo * valido da ottobre a dicembre 2022 e la relativa busta pagadel mese di settembre pari ad Euro 490 circa infine relazioni di buonacondotta da parte della * di * * e dell * Le* di *2.2.1.

Secondo il tribunale poi «Sebbene lo sforzo istruttoria siaevidente la documentazione è inidonea a formulare un giudizio prognosticopositivo in ordine alla condizione di vulnerabilità soggettiva in cui il ricorrenteverrebbe a trovarsi qualora fosse costretto a fare rientro nel proprio *con conseguente violazione del suo diritto al rispetto della vita privata efamiliare ex artt. 7 e 8 * Come noto l integrazione socio economica noncostituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria bensì unodei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione da valutare quandosussista in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva che ilrichiedente ritroverebbe tornado nel suo * di origine anche conriguardo alla situazione soggettiva sotto il profilo della permanentesussistenza di una rete di relazioni affettive e sociali.

Secondo lagiurisprudenza di legittimità in presenza di un livello elevato d integrazioneeffettiva nel nostro * desumibile da indice socialmente rilevanti quali latitolarità di un rapporto di lavoro pur se a tempo determinato la titolarità diun rapporto locatizio la presenza di figli che frequentino asili o scuole lapartecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamentole condizioni oggettive e soggettive nel * di origine avranno una rilevanzaproporzionalmente inferiore. * in presenza di un percorso integrativoparziale o comunque non portato a conclusione le condizioni oggettive esoggettive tornano ad assumere un peso specifico maggiore».* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/20232.2.2.

Per il giudice a quo inoltre come si è già riferito al §

1.1. dei “Fattidi causa” da intendersi qui per brevità interamente riprodotto lecertificazioni “Unilav” prodotte dall odierno ricorrente sarebbero inidonee inassenza di buste paga a dimostrare i plurimi rapporti lavorativi dedotti daquest ultimo trattandosi di comunicazioni telematiche dichiarazioniunilaterali sulla piattaforma regionale prive di riscontri oggettivi.2.3. * queste argomentazioni non meritano condivisione.2.3.1.

Invero secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte illivello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi noncome necessità di un pieno irreversibile e radicale inserimento nel contestosociale e culturale del * ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimentonella realtà locale di riferimento dimostrabile in ipotesi attraverso laproduzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italianae di contratti di lavoro anche a tempo determinato cfr. anche nelle rispettivemotivazioni * n. 29337 del 2022 * n. 21240 del 2020 lavalutazione comparativa tra la condizione del richiedente nel * diaccoglienza ed in quello di origine deve essere centrata sul rispetto dei dirittifondamentali della persona come definiti dalle * sovranazionali in primoluogo dall art. 8 CEDU e dalla Costituzione in particolare dagli artt. 2 329 30 e 31 * sussistendo i requisiti per il riconoscimento del diritto alpermesso di soggiorno previsto dall art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286 del1998 qualora accertato il raggiungimento di un apprezzabile livello diintegrazione da parte del cittadino straniero il ritorno nel * d originerenda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privatao familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall art. 8 CEDU cfr.anche nelle rispettive motivazioni * SU n. 24413 del 2021 * n.29337 del 2022 * n. 34095 del 2021 * n. 22528 del 2020 * n.7599 del 2020.2.3.2.

Alla stregua dei predetti princìpi che il Collegio condivide edintende ribadire anche in questa sede non può condividersi il decretoimpugnato nella parte in cui dopo aver dato espressamente atto chesebbene limitatamente all intervallo temporale 2018 2019 cui si riferiva la* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/2023documentazione da lui prodotta «valorizzando il tentativo di complementaree formare la sua professionalità mediante corsi di vario tipo può dirsi che ilpercorso di integrazione sia stato effettivamente iniziato» cfr. pag. 9 delmenzionato provvedimento ha giustificato poi il rigetto della domanda diprotezione de qua ritenendo non provato il livello d integrazione socialeraggiunto da * * * nel territorio italiano dove si trova peraltrofin dal 2005 malgrado l avvenuta produzione da parte sua di svariatecertificazioni attestanti lo svolgimento di varie attività lavorative.

Né sicomprende come pure condivisibilmente osservato sul punto dalla difesadel ricorrente perché le suddette certificazioni sarebbero prive di valore inassenza delle buste paga posto che entrambi tali documenti sono di esclusivaelaborazione datoriale sicché ad essi non potrebbe che attribuirsi analogavalenza o inefficacia probatoria secondo * n. 6111 del 2022 peraltrotali documenti costituiscono «prova sufficiente dell effettiva sussistenza delrapporto di lavoro a tempo indeterminato trattandosi di atto proveniente daldatore di lavoro considerando altresì la possibilità di esercitare i poteriufficiosi di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale alfine di accertare l effettivo svolgimento di attività lavorativa» . * non senzadimenticare peraltro che le certificazioni dei contratti di lavoro sonodichiarazioni del datore di lavoro rivolte non al privato bensì alla *Amministrazione come tali dunque assolutamente preminenti rispetto allebuste paga dal primo consegnate al dipendente.2.3.3.

Il tribunale barese inoltre ha completamente omesso di svolgerequalsiasi concreta indagine in ordine alle relazioni sociali eventualmenteinstaurate dal ricorrente dal suo ingresso ormai risalente nel tempo in *3.

Il ricorso dunque va accolto nei sensi finora esposti ed il decretoimpugnato pertanto deve essere cassato con rinvio della causa al [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione collegiale per il corrispondente nuovo esamee per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.3.1.

Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi anorma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/2023CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * [OSCURATO:PERSONA] Presidente *** * * Consigliere* * * Consigliere rel.* * * ConsigliereU d. 22/09/2023 CC* * * Consigliere C ron.* 27218/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 27218/2022 r.g. proposto dain calce al ricorso dall * * * con cui elettivamentedomicilia in Roma alla Via * n. 13 presso lo studio dell * ** ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro pro tempore. intimatoavverso il decreto n. cron. 4507/2022 del [OSCURATO:PERSONA] pubblicatoin data [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno22/09/2023 dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/20231.

Con decreto del 26 ottobre 2022 n. 4507 il Tribunale di Bari respinsela domanda di * * * nativo del * volta al riconoscimentodella protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c del d.lgs. n. 251 del 2007 o diquella umanitaria/speciale o complementare .1.1.

Per quanto qui di residuo interesse quel giudice opinò che «ilricorrente ha dichiarato e provato di aver iniziato un percorso di integrazionesocio lavorativa soltanto nel 2018 dopo essere arrivato da 13 anni in Italiail che già non depone a suo favore e di averlo proseguito nel 2019.

Conriguardo a questo periodo dunque anche valorizzando il tentativo dicomplementare e formare la sua professionalità mediante corsi di vario tipopuò dirsi che il percorso di integrazione sia stato effettivamente iniziato.

Nonha però prodotto alcuna busta paga relativa agli anni 2020 2021 e 2022 adeccezione di quella di settembre 2022 a supporto dei modelli *depositati con riferimento a questo periodo.

La mera produzione dei modelli* tuttavia in assenza di buste paga non è sufficiente a documentarel effettivo svolgimento dell attività lavorativa come orientamento consolidatodel Tribunale di * Si tratta infatti di una comunicazione telematica dichiarazione unilaterale sulla piattaforma regionale priva di riscontrioggettivi.

D altra parte ha dichiarato che l ultimo rapporto di lavoro validoda marzo a settembre sia stato prorogato a dicembre però non hadocumentato l effettiva attività lavorativa con le buste paga di aprile maggiogiugno luglio e agosto.

Non ha nemmeno allegato di essere statonell impossibilità oggettiva di ottenere la documentazione in questionerendendo quindi obbligata la conclusione di rigetto.

In definitiva deboli sonogli elementi effettivamente prodotti in ordine alla sua integrazione in Italiaoltre che risalenti nel tempo così come poco o nulla si sa della sua precedentecondizione di vita nel * di origine se non che vi sono comunque numerosifamiliari ancora in * il che sbilancia ancor di più il giudizio comparativoda effettuarsi alla luce del principio del rispetto alla vita privata e familiare ela sussistenza di una condizione di grave vulnerabilità qualora venga trasferitonel suo * di origine».* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/20232.

Avverso il descritto decreto * * * ha proposto ricorso percassazione affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell Interno non si è costituitonei termini di legge ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine diprendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 comma1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I formulati motivi di ricorso denunciano rispettivamenteI «Violazione dell art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione all art. 2697c.c. all art. 8 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 agli artt. 5 comma 6 e 19del d.lgs. n. 286/98».

Si contesta al tribunale i di aver considerato lecertificazioni “Unilav” prodotte dall odierno ricorrente inidonee in assenza dibuste paga a dimostrare i plurimi rapporti lavorativi intrattenuti daquest ultimo trattandosi di comunicazioni telematiche dichiarazioniunilaterali sulla piattaforma regionale prive di riscontri oggettivi.

Si assumetra l altro che tale motivazione «desta perplessità in quanto non è datocomprenderne la ratio posto che esattamente come i modelli * prodottidal ricorrente anche le buste paga che il ricorrente avrebbe potuto portarein giudizio per provare l effettività del lavoro svolto costituiscono“dichiarazione unilaterale … priva di riscontri oggettivi”. * talidocumenti sono di esclusiva elaborazione datoriale infatti. … .

Lecertificazioni dei contratti di lavoro proprio in quanto dichiarazioni rivolte non al privato bensì alla pubblica amministrazione dovrebbero ritenersidocumentazione dotata di valenza probatoria assolutamente preminenterispetto alla busta paga anche perché la eventuale dichiarazione falsa alla* centro per l impiego Inps etc. effettuata con il modello *comporta la commissione di un reato in capo al datore di lavoro a differenzadella formazione e consegna della busta paga al dipendente. * la bustapaga andrebbe consegnata al solo lavoratore» ii di avere omesso del tuttodi valutare la situazione soggettiva del ricorrente nel * di origine il“punto di partenza” della valutazione comparativa pure ritenutaindispensabile anche indipendentemente dalla questione della pienaintegrazione lavorativa* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/2023II «Violazione dell art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all art.2697 c.c. all art. 113 c.p.c. all art. 8 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 all art.5 comma 6 ed all art. 19 comma 1.1 del d.lgs. n. 286/98 all art. 32comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 all art. 8 * Si ascrive al tribunale dinon avere fatto alcun uso dei poteri di cooperazione istruttoria che incombonosul giudicante anche quanto alla domanda di protezione umanitaria/speciale o complementare e per avere erroneamente interpretato le norme di leggeindicate nel titolo del presente motivoIII «Violazione dell art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt.5 comma 6 e 19 del d.lgs. n. 296/1998 dell art. 32 comma 3 del d.lgs. n.25/2008 degli artt. 3 e 8 * Si censura il decreto impugnato per erroneaanalisi dell appena menzionata normativa.

Infatti se il tribunale «avessevalutato la veritiera situazione del ricorrente quale assente dal suo * diorigine da 16 anni al momento della decisione ivi già in condizione di totaleprivazione di diritti sia sociali sia individuali … se avesse considerato cheprima di presentare domanda di protezione internazionale non potevacertamente instaurare validi rapporti giuridici in Italia e che come purevidente dai documenti in atti ha sempre vissuto e lavorato in Foggia ovveroin un territorio ove è molto difficile trovare stabile occupazione perché irapporti di lavoro sono prevalentemente in agricoltura e soggiacciono al ciclodella terra avrebbe dovuto considerare il suo concreto riscatto sociale giàsulla base della documentazione pur frammentariamente indicata nelmedesimo decreto di rigetto».2.

Tali doglianze scrutinabili congiuntamente perché connesse tutteinvestendo il mancato riconoscimento della protezione umanitaria/speciale ocomplementare si rivelano fondate nei sensi di cui appresso.2.1. * premettere che l odierna domanda del ricorrente benchéproposta il 2 gennaio 2020 dopo l entrata in vigore del d.l. 4 ottobre 2018n. 113 è sottoposta alla normativa introdotta successivamente dal d.l. n. 130del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 173 del 2020 riferibileai sensi della disposizione transitoria dettata dall art. 15 anche aiprocedimenti pendenti dinanzi alle sezioni specializzate dei tribunali alla data* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/2023della sua entrata in vigore.

La stessa pertanto deve essere esaminata allastregua della disciplina dettata dagli artt. 5 comma 6 e 19 comma 1.1 deld.lgs. n. 286 del 1998 come sostituiti dall art. 1 comma 1 lett. a n. 2 ede n. 1 del citato d.l. n. 130/2020 cfr. * SU n. 24413 del 2021 .2.1.1.

In riferimento all istituto della protezione complementare che hasostituito quello della protezione umanitaria prevista dagli artt. 5 comma 6e 19 comma 1 del d.lgs. n. 286 del 1998 nel testo anteriore alle modificheintrodotte dal d.l. n. 113 del 2018 questa Corte ha recentemente affermatoche la verifica da compiersi in ordine alla lesione del diritto al rispetto dellavita privata e familiare eventualmente conseguente al rimpatrio delrichiedente ai sensi della disciplina dettata dall art. 19 comma 1.1. del d.lgs.n. 286 del 1998 introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 non richiede un giudiziodi comparazione con le condizioni esistenti nel suo * di origine neppurenelle forme della cd. comparazione attenuata con proporzionalità inversadelineate dalla più recente giurisprudenza di legittimità. * * SU n.24413 del 2021 * n. 465 del 2022 * n. 34095 del 2021 dovendosiriconoscere invece un rilievo preminente all integrazione sociale e familiaredello straniero in Italia da valutarsi tenendo conto della natura edell effettività dei suoi vincoli familiari del suo effettivo inserimento socialein Italia della durata del suo soggiorno e dell esistenza di legami familiariculturali o sociali con il suo * d origine cfr. * n. 18455 del 2022* n. 7861 del 2022 .2.2.

Orbene si legge nel decreto oggi impugnato che a supporto dellaformulata domanda di protezione umanitaria/speciale o complementareper il conseguimento della patente B un attestazione di partecipazione ad uncorso di rianimazione * del 2021 attestati di partecipazione a corsi comecarrellista e trattorista nonché relazioni una scrittura privata relativa adcontratto di lavoro come bracciante agricolo del novembre 2019dichiarazione di volontà di assunzione futura del rappresentante legale dellacooperativa * di Andria un modello C3 storico rilasciato dal centroper l impiego di Foggia che attesta lo svolgimento di attività lavorativa nei* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/2023mesi di novembre e dicembre 2018 febbraio marzo settembre ottobrenovembre e dicembre 2019 modello * relativo ad un contratto preso* * valido da ottobre a dicembre 2021 un modello *relativo ad un rapporto di lavoro presso la confraternita * di Andriavalido da maggio a luglio 2021 due modelli * relativi ad un contrato dilavoro presso * * valido da marzo a settembre 2022 unsecondo * valido da ottobre a dicembre 2022 e la relativa busta pagadel mese di settembre pari ad Euro 490 circa infine relazioni di buonacondotta da parte della * di * * e dell * Le* di *2.2.1.

Secondo il tribunale poi «Sebbene lo sforzo istruttoria siaevidente la documentazione è inidonea a formulare un giudizio prognosticopositivo in ordine alla condizione di vulnerabilità soggettiva in cui il ricorrenteverrebbe a trovarsi qualora fosse costretto a fare rientro nel proprio *con conseguente violazione del suo diritto al rispetto della vita privata efamiliare ex artt. 7 e 8 * Come noto l integrazione socio economica noncostituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria bensì unodei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione da valutare quandosussista in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva che ilrichiedente ritroverebbe tornado nel suo * di origine anche conriguardo alla situazione soggettiva sotto il profilo della permanentesussistenza di una rete di relazioni affettive e sociali.

Secondo lagiurisprudenza di legittimità in presenza di un livello elevato d integrazioneeffettiva nel nostro * desumibile da indice socialmente rilevanti quali latitolarità di un rapporto di lavoro pur se a tempo determinato la titolarità diun rapporto locatizio la presenza di figli che frequentino asili o scuole lapartecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamentole condizioni oggettive e soggettive nel * di origine avranno una rilevanzaproporzionalmente inferiore. * in presenza di un percorso integrativoparziale o comunque non portato a conclusione le condizioni oggettive esoggettive tornano ad assumere un peso specifico maggiore».* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/20232.2.2.

Per il giudice a quo inoltre come si è già riferito al §

1.1. dei “Fattidi causa” da intendersi qui per brevità interamente riprodotto lecertificazioni “Unilav” prodotte dall odierno ricorrente sarebbero inidonee inassenza di buste paga a dimostrare i plurimi rapporti lavorativi dedotti daquest ultimo trattandosi di comunicazioni telematiche dichiarazioniunilaterali sulla piattaforma regionale prive di riscontri oggettivi.2.3. * queste argomentazioni non meritano condivisione.2.3.1.

Invero secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte illivello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi noncome necessità di un pieno irreversibile e radicale inserimento nel contestosociale e culturale del * ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimentonella realtà locale di riferimento dimostrabile in ipotesi attraverso laproduzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italianae di contratti di lavoro anche a tempo determinato cfr. anche nelle rispettivemotivazioni * n. 29337 del 2022 * n. 21240 del 2020 lavalutazione comparativa tra la condizione del richiedente nel * diaccoglienza ed in quello di origine deve essere centrata sul rispetto dei dirittifondamentali della persona come definiti dalle * sovranazionali in primoluogo dall art. 8 CEDU e dalla Costituzione in particolare dagli artt. 2 329 30 e 31 * sussistendo i requisiti per il riconoscimento del diritto alpermesso di soggiorno previsto dall art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286 del1998 qualora accertato il raggiungimento di un apprezzabile livello diintegrazione da parte del cittadino straniero il ritorno nel * d originerenda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privatao familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall art. 8 CEDU cfr.anche nelle rispettive motivazioni * SU n. 24413 del 2021 * n.29337 del 2022 * n. 34095 del 2021 * n. 22528 del 2020 * n.7599 del 2020.2.3.2.

Alla stregua dei predetti princìpi che il Collegio condivide edintende ribadire anche in questa sede non può condividersi il decretoimpugnato nella parte in cui dopo aver dato espressamente atto chesebbene limitatamente all intervallo temporale 2018 2019 cui si riferiva la* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/2023documentazione da lui prodotta «valorizzando il tentativo di complementaree formare la sua professionalità mediante corsi di vario tipo può dirsi che ilpercorso di integrazione sia stato effettivamente iniziato» cfr. pag. 9 delmenzionato provvedimento ha giustificato poi il rigetto della domanda diprotezione de qua ritenendo non provato il livello d integrazione socialeraggiunto da * * * nel territorio italiano dove si trova peraltrofin dal 2005 malgrado l avvenuta produzione da parte sua di svariatecertificazioni attestanti lo svolgimento di varie attività lavorative.

Né sicomprende come pure condivisibilmente osservato sul punto dalla difesadel ricorrente perché le suddette certificazioni sarebbero prive di valore inassenza delle buste paga posto che entrambi tali documenti sono di esclusivaelaborazione datoriale sicché ad essi non potrebbe che attribuirsi analogavalenza o inefficacia probatoria secondo * n. 6111 del 2022 peraltrotali documenti costituiscono «prova sufficiente dell effettiva sussistenza delrapporto di lavoro a tempo indeterminato trattandosi di atto proveniente daldatore di lavoro considerando altresì la possibilità di esercitare i poteriufficiosi di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale alfine di accertare l effettivo svolgimento di attività lavorativa» . * non senzadimenticare peraltro che le certificazioni dei contratti di lavoro sonodichiarazioni del datore di lavoro rivolte non al privato bensì alla *Amministrazione come tali dunque assolutamente preminenti rispetto allebuste paga dal primo consegnate al dipendente.2.3.3.

Il tribunale barese inoltre ha completamente omesso di svolgerequalsiasi concreta indagine in ordine alle relazioni sociali eventualmenteinstaurate dal ricorrente dal suo ingresso ormai risalente nel tempo in *3.

Il ricorso dunque va accolto nei sensi finora esposti ed il decretoimpugnato pertanto deve essere cassato con rinvio della causa al [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione collegiale per il corrispondente nuovo esamee per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.3.1.

Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi anorma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/2023 *La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione i motivi di ricorso cassail decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Bari in diversacomposizione collegiale per il corrispondente nuovo esame e per laregolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52del d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione il 22 settembre 2023.Il Presidente* * Bisogni* **La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione i motivi di ricorso cassail decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Bari in diversacomposizione collegiale per il corrispondente nuovo esame e per laregolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52del d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione il 22 settembre 2023.Il Presidente* * Bisogni* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * [OSCURATO:PERSONA] Presidente *** * * Consigliere* * * Consigliere rel.* * * ConsigliereU d. 22/09/2023 CC* * * Consigliere C ron.* 27218/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 27218/2022 r.g. proposto dain calce al ricorso dall * * * con cui elettivamentedomicilia in Roma alla Via * n. 13 presso lo studio dell * ** ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro pro tempore. intimatoavverso il decreto n. cron. 4507/2022 del [OSCURATO:PERSONA] pubblicatoin data [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno22/09/2023 dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/20231. Con decreto del 26 ottobre 2022 n. 4507 il Tribunale di Bari respinsela domanda di * * * nativo del * volta al riconoscimentodella protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c del d.lgs. n. 251 del 2007 o diquella umanitaria/speciale o complementare .1.1. Per quanto qui di residuo interesse quel giudice opinò che «ilricorrente ha dichiarato e provato di aver iniziato un percorso di integrazionesocio lavorativa soltanto nel 2018 dopo essere arrivato da 13 anni in Italiail che già non depone a suo favore e di averlo proseguito nel 2019. Conriguardo a questo periodo dunque anche valorizzando il tentativo dicomplementare e formare la sua professionalità mediante corsi di vario tipopuò dirsi che il percorso di integrazione sia stato effettivamente iniziato. Nonha però prodotto alcuna busta paga relativa agli anni 2020 2021 e 2022 adeccezione di quella di settembre 2022 a supporto dei modelli *depositati con riferimento a questo periodo. La mera produzione dei modelli* tuttavia in assenza di buste paga non è sufficiente a documentarel effettivo svolgimento dell attività lavorativa come orientamento consolidatodel Tribunale di * Si tratta infatti di una comunicazione telematica dichiarazione unilaterale sulla piattaforma regionale priva di riscontrioggettivi. D altra parte ha dichiarato che l ultimo rapporto di lavoro validoda marzo a settembre sia stato prorogato a dicembre però non hadocumentato l effettiva attività lavorativa con le buste paga di aprile maggiogiugno luglio e agosto. Non ha nemmeno allegato di essere statonell impossibilità oggettiva di ottenere la documentazione in questionerendendo quindi obbligata la conclusione di rigetto. In definitiva deboli sonogli elementi effettivamente prodotti in ordine alla sua integrazione in Italiaoltre che risalenti nel tempo così come poco o nulla si sa della sua precedentecondizione di vita nel * di origine se non che vi sono comunque numerosifamiliari ancora in * il che sbilancia ancor di più il giudizio comparativoda effettuarsi alla luce del principio del rispetto alla vita privata e familiare ela sussistenza di una condizione di grave vulnerabilità qualora venga trasferitonel suo * di origine».* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/20232. Avverso il descritto decreto * * * ha proposto ricorso percassazione affidandosi a tre motivi. Il Ministero dell Interno non si è costituitonei termini di legge ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine diprendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 comma1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. I formulati motivi di ricorso denunciano rispettivamenteI «Violazione dell art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione all art. 2697c.c. all art. 8 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 agli artt. 5 comma 6 e 19del d.lgs. n. 286/98». Si contesta al tribunale i di aver considerato lecertificazioni “Unilav” prodotte dall odierno ricorrente inidonee in assenza dibuste paga a dimostrare i plurimi rapporti lavorativi intrattenuti daquest ultimo trattandosi di comunicazioni telematiche dichiarazioniunilaterali sulla piattaforma regionale prive di riscontri oggettivi. Si assumetra l altro che tale motivazione «desta perplessità in quanto non è datocomprenderne la ratio posto che esattamente come i modelli * prodottidal ricorrente anche le buste paga che il ricorrente avrebbe potuto portarein giudizio per provare l effettività del lavoro svolto costituiscono“dichiarazione unilaterale … priva di riscontri oggettivi”. * talidocumenti sono di esclusiva elaborazione datoriale infatti. … . Lecertificazioni dei contratti di lavoro proprio in quanto dichiarazioni rivolte non al privato bensì alla pubblica amministrazione dovrebbero ritenersidocumentazione dotata di valenza probatoria assolutamente preminenterispetto alla busta paga anche perché la eventuale dichiarazione falsa alla* centro per l impiego Inps etc. effettuata con il modello *comporta la commissione di un reato in capo al datore di lavoro a differenzadella formazione e consegna della busta paga al dipendente. * la bustapaga andrebbe consegnata al solo lavoratore» ii di avere omesso del tuttodi valutare la situazione soggettiva del ricorrente nel * di origine il“punto di partenza” della valutazione comparativa pure ritenutaindispensabile anche indipendentemente dalla questione della pienaintegrazione lavorativa* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/2023II «Violazione dell art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all art.2697 c.c. all art. 113 c.p.c. all art. 8 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 all art.5 comma 6 ed all art. 19 comma 1.1 del d.lgs. n. 286/98 all art. 32comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 all art. 8 * Si ascrive al tribunale dinon avere fatto alcun uso dei poteri di cooperazione istruttoria che incombonosul giudicante anche quanto alla domanda di protezione umanitaria/speciale o complementare e per avere erroneamente interpretato le norme di leggeindicate nel titolo del presente motivoIII «Violazione dell art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt.5 comma 6 e 19 del d.lgs. n. 296/1998 dell art. 32 comma 3 del d.lgs. n.25/2008 degli artt. 3 e 8 * Si censura il decreto impugnato per erroneaanalisi dell appena menzionata normativa. Infatti se il tribunale «avessevalutato la veritiera situazione del ricorrente quale assente dal suo * diorigine da 16 anni al momento della decisione ivi già in condizione di totaleprivazione di diritti sia sociali sia individuali … se avesse considerato cheprima di presentare domanda di protezione internazionale non potevacertamente instaurare validi rapporti giuridici in Italia e che come purevidente dai documenti in atti ha sempre vissuto e lavorato in Foggia ovveroin un territorio ove è molto difficile trovare stabile occupazione perché irapporti di lavoro sono prevalentemente in agricoltura e soggiacciono al ciclodella terra avrebbe dovuto considerare il suo concreto riscatto sociale giàsulla base della documentazione pur frammentariamente indicata nelmedesimo decreto di rigetto».2. Tali doglianze scrutinabili congiuntamente perché connesse tutteinvestendo il mancato riconoscimento della protezione umanitaria/speciale ocomplementare si rivelano fondate nei sensi di cui appresso.2.1. * premettere che l odierna domanda del ricorrente benchéproposta il 2 gennaio 2020 dopo l entrata in vigore del d.l. 4 ottobre 2018n. 113 è sottoposta alla normativa introdotta successivamente dal d.l. n. 130del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 173 del 2020 riferibileai sensi della disposizione transitoria dettata dall art. 15 anche aiprocedimenti pendenti dinanzi alle sezioni specializzate dei tribunali alla data* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/2023della sua entrata in vigore. La stessa pertanto deve essere esaminata allastregua della disciplina dettata dagli artt. 5 comma 6 e 19 comma 1.1 deld.lgs. n. 286 del 1998 come sostituiti dall art. 1 comma 1 lett. a n. 2 ede n. 1 del citato d.l. n. 130/2020 cfr. * SU n. 24413 del 2021 .2.1.1. In riferimento all istituto della protezione complementare che hasostituito quello della protezione umanitaria prevista dagli artt. 5 comma 6e 19 comma 1 del d.lgs. n. 286 del 1998 nel testo anteriore alle modificheintrodotte dal d.l. n. 113 del 2018 questa Corte ha recentemente affermatoche la verifica da compiersi in ordine alla lesione del diritto al rispetto dellavita privata e familiare eventualmente conseguente al rimpatrio delrichiedente ai sensi della disciplina dettata dall art. 19 comma 1.1. del d.lgs.n. 286 del 1998 introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 non richiede un giudiziodi comparazione con le condizioni esistenti nel suo * di origine neppurenelle forme della cd. comparazione attenuata con proporzionalità inversadelineate dalla più recente giurisprudenza di legittimità. * * SU n.24413 del 2021 * n. 465 del 2022 * n. 34095 del 2021 dovendosiriconoscere invece un rilievo preminente all integrazione sociale e familiaredello straniero in Italia da valutarsi tenendo conto della natura edell effettività dei suoi vincoli familiari del suo effettivo inserimento socialein Italia della durata del suo soggiorno e dell esistenza di legami familiariculturali o sociali con il suo * d origine cfr. * n. 18455 del 2022* n. 7861 del 2022 .2.2. Orbene si legge nel decreto oggi impugnato che a supporto dellaformulata domanda di protezione umanitaria/speciale o complementareper il conseguimento della patente B un attestazione di partecipazione ad uncorso di rianimazione * del 2021 attestati di partecipazione a corsi comecarrellista e trattorista nonché relazioni una scrittura privata relativa adcontratto di lavoro come bracciante agricolo del novembre 2019dichiarazione di volontà di assunzione futura del rappresentante legale dellacooperativa * di Andria un modello C3 storico rilasciato dal centroper l impiego di Foggia che attesta lo svolgimento di attività lavorativa nei* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/2023mesi di novembre e dicembre 2018 febbraio marzo settembre ottobrenovembre e dicembre 2019 modello * relativo ad un contratto preso* * valido da ottobre a dicembre 2021 un modello *relativo ad un rapporto di lavoro presso la confraternita * di Andriavalido da maggio a luglio 2021 due modelli * relativi ad un contrato dilavoro presso * * valido da marzo a settembre 2022 unsecondo * valido da ottobre a dicembre 2022 e la relativa busta pagadel mese di settembre pari ad Euro 490 circa infine relazioni di buonacondotta da parte della * di * * e dell * Le* di *2.2.1. Secondo il tribunale poi «Sebbene lo sforzo istruttoria siaevidente la documentazione è inidonea a formulare un giudizio prognosticopositivo in ordine alla condizione di vulnerabilità soggettiva in cui il ricorrenteverrebbe a trovarsi qualora fosse costretto a fare rientro nel proprio *con conseguente violazione del suo diritto al rispetto della vita privata efamiliare ex artt. 7 e 8 * Come noto l integrazione socio economica noncostituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria bensì unodei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione da valutare quandosussista in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva che ilrichiedente ritroverebbe tornado nel suo * di origine anche conriguardo alla situazione soggettiva sotto il profilo della permanentesussistenza di una rete di relazioni affettive e sociali. Secondo lagiurisprudenza di legittimità in presenza di un livello elevato d integrazioneeffettiva nel nostro * desumibile da indice socialmente rilevanti quali latitolarità di un rapporto di lavoro pur se a tempo determinato la titolarità diun rapporto locatizio la presenza di figli che frequentino asili o scuole lapartecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamentole condizioni oggettive e soggettive nel * di origine avranno una rilevanzaproporzionalmente inferiore. * in presenza di un percorso integrativoparziale o comunque non portato a conclusione le condizioni oggettive esoggettive tornano ad assumere un peso specifico maggiore».* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/20232.2.2. Per il giudice a quo inoltre come si è già riferito al § 1.1. dei “Fattidi causa” da intendersi qui per brevità interamente riprodotto lecertificazioni “Unilav” prodotte dall odierno ricorrente sarebbero inidonee inassenza di buste paga a dimostrare i plurimi rapporti lavorativi dedotti daquest ultimo trattandosi di comunicazioni telematiche dichiarazioniunilaterali sulla piattaforma regionale prive di riscontri oggettivi.2.3. * queste argomentazioni non meritano condivisione.2.3.1. Invero secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte illivello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi noncome necessità di un pieno irreversibile e radicale inserimento nel contestosociale e culturale del * ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimentonella realtà locale di riferimento dimostrabile in ipotesi attraverso laproduzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italianae di contratti di lavoro anche a tempo determinato cfr. anche nelle rispettivemotivazioni * n. 29337 del 2022 * n. 21240 del 2020 lavalutazione comparativa tra la condizione del richiedente nel * diaccoglienza ed in quello di origine deve essere centrata sul rispetto dei dirittifondamentali della persona come definiti dalle * sovranazionali in primoluogo dall art. 8 CEDU e dalla Costituzione in particolare dagli artt. 2 329 30 e 31 * sussistendo i requisiti per il riconoscimento del diritto alpermesso di soggiorno previsto dall art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286 del1998 qualora accertato il raggiungimento di un apprezzabile livello diintegrazione da parte del cittadino straniero il ritorno nel * d originerenda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privatao familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall art. 8 CEDU cfr.anche nelle rispettive motivazioni * SU n. 24413 del 2021 * n.29337 del 2022 * n. 34095 del 2021 * n. 22528 del 2020 * n.7599 del 2020.2.3.2. Alla stregua dei predetti princìpi che il Collegio condivide edintende ribadire anche in questa sede non può condividersi il decretoimpugnato nella parte in cui dopo aver dato espressamente atto chesebbene limitatamente all intervallo temporale 2018 2019 cui si riferiva la* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/2023documentazione da lui prodotta «valorizzando il tentativo di complementaree formare la sua professionalità mediante corsi di vario tipo può dirsi che ilpercorso di integrazione sia stato effettivamente iniziato» cfr. pag. 9 delmenzionato provvedimento ha giustificato poi il rigetto della domanda diprotezione de qua ritenendo non provato il livello d integrazione socialeraggiunto da * * * nel territorio italiano dove si trova peraltrofin dal 2005 malgrado l avvenuta produzione da parte sua di svariatecertificazioni attestanti lo svolgimento di varie attività lavorative. Né sicomprende come pure condivisibilmente osservato sul punto dalla difesadel ricorrente perché le suddette certificazioni sarebbero prive di valore inassenza delle buste paga posto che entrambi tali documenti sono di esclusivaelaborazione datoriale sicché ad essi non potrebbe che attribuirsi analogavalenza o inefficacia probatoria secondo * n. 6111 del 2022 peraltrotali documenti costituiscono «prova sufficiente dell effettiva sussistenza delrapporto di lavoro a tempo indeterminato trattandosi di atto proveniente daldatore di lavoro considerando altresì la possibilità di esercitare i poteriufficiosi di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale alfine di accertare l effettivo svolgimento di attività lavorativa» . * non senzadimenticare peraltro che le certificazioni dei contratti di lavoro sonodichiarazioni del datore di lavoro rivolte non al privato bensì alla *Amministrazione come tali dunque assolutamente preminenti rispetto allebuste paga dal primo consegnate al dipendente.2.3.3. Il tribunale barese inoltre ha completamente omesso di svolgerequalsiasi concreta indagine in ordine alle relazioni sociali eventualmenteinstaurate dal ricorrente dal suo ingresso ormai risalente nel tempo in *3. Il ricorso dunque va accolto nei sensi finora esposti ed il decretoimpugnato pertanto deve essere cassato con rinvio della causa al [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione collegiale per il corrispondente nuovo esamee per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.3.1. Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi anorma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/2023CORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * [OSCURATO:PERSONA] Presidente *** * * Consigliere* * * Consigliere rel.* * * ConsigliereU d. 22/09/2023 CC* * * Consigliere C ron.* 27218/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 27218/2022 r.g. proposto dain calce al ricorso dall * * * con cui elettivamentedomicilia in Roma alla Via * n. 13 presso lo studio dell * ** ricorrentecontroMINISTERO DELL INTERNO in persona del Ministro pro tempore. intimatoavverso il decreto n. cron. 4507/2022 del [OSCURATO:PERSONA] pubblicatoin data [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno22/09/2023 dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/20231. Con decreto del 26 ottobre 2022 n. 4507 il Tribunale di Bari respinsela domanda di * * * nativo del * volta al riconoscimentodella protezione sussidiaria ex art. 14 lett. c del d.lgs. n. 251 del 2007 o diquella umanitaria/speciale o complementare .1.1. Per quanto qui di residuo interesse quel giudice opinò che «ilricorrente ha dichiarato e provato di aver iniziato un percorso di integrazionesocio lavorativa soltanto nel 2018 dopo essere arrivato da 13 anni in Italiail che già non depone a suo favore e di averlo proseguito nel 2019. Conriguardo a questo periodo dunque anche valorizzando il tentativo dicomplementare e formare la sua professionalità mediante corsi di vario tipopuò dirsi che il percorso di integrazione sia stato effettivamente iniziato. Nonha però prodotto alcuna busta paga relativa agli anni 2020 2021 e 2022 adeccezione di quella di settembre 2022 a supporto dei modelli *depositati con riferimento a questo periodo. La mera produzione dei modelli* tuttavia in assenza di buste paga non è sufficiente a documentarel effettivo svolgimento dell attività lavorativa come orientamento consolidatodel Tribunale di * Si tratta infatti di una comunicazione telematica dichiarazione unilaterale sulla piattaforma regionale priva di riscontrioggettivi. D altra parte ha dichiarato che l ultimo rapporto di lavoro validoda marzo a settembre sia stato prorogato a dicembre però non hadocumentato l effettiva attività lavorativa con le buste paga di aprile maggiogiugno luglio e agosto. Non ha nemmeno allegato di essere statonell impossibilità oggettiva di ottenere la documentazione in questionerendendo quindi obbligata la conclusione di rigetto. In definitiva deboli sonogli elementi effettivamente prodotti in ordine alla sua integrazione in Italiaoltre che risalenti nel tempo così come poco o nulla si sa della sua precedentecondizione di vita nel * di origine se non che vi sono comunque numerosifamiliari ancora in * il che sbilancia ancor di più il giudizio comparativoda effettuarsi alla luce del principio del rispetto alla vita privata e familiare ela sussistenza di una condizione di grave vulnerabilità qualora venga trasferitonel suo * di origine».* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/20232. Avverso il descritto decreto * * * ha proposto ricorso percassazione affidandosi a tre motivi. Il Ministero dell Interno non si è costituitonei termini di legge ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine diprendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 comma1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. I formulati motivi di ricorso denunciano rispettivamenteI «Violazione dell art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in relazione all art. 2697c.c. all art. 8 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 agli artt. 5 comma 6 e 19del d.lgs. n. 286/98». Si contesta al tribunale i di aver considerato lecertificazioni “Unilav” prodotte dall odierno ricorrente inidonee in assenza dibuste paga a dimostrare i plurimi rapporti lavorativi intrattenuti daquest ultimo trattandosi di comunicazioni telematiche dichiarazioniunilaterali sulla piattaforma regionale prive di riscontri oggettivi. Si assumetra l altro che tale motivazione «desta perplessità in quanto non è datocomprenderne la ratio posto che esattamente come i modelli * prodottidal ricorrente anche le buste paga che il ricorrente avrebbe potuto portarein giudizio per provare l effettività del lavoro svolto costituiscono“dichiarazione unilaterale … priva di riscontri oggettivi”. * talidocumenti sono di esclusiva elaborazione datoriale infatti. … . Lecertificazioni dei contratti di lavoro proprio in quanto dichiarazioni rivolte non al privato bensì alla pubblica amministrazione dovrebbero ritenersidocumentazione dotata di valenza probatoria assolutamente preminenterispetto alla busta paga anche perché la eventuale dichiarazione falsa alla* centro per l impiego Inps etc. effettuata con il modello *comporta la commissione di un reato in capo al datore di lavoro a differenzadella formazione e consegna della busta paga al dipendente. * la bustapaga andrebbe consegnata al solo lavoratore» ii di avere omesso del tuttodi valutare la situazione soggettiva del ricorrente nel * di origine il“punto di partenza” della valutazione comparativa pure ritenutaindispensabile anche indipendentemente dalla questione della pienaintegrazione lavorativa* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/2023II «Violazione dell art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all art.2697 c.c. all art. 113 c.p.c. all art. 8 comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 all art.5 comma 6 ed all art. 19 comma 1.1 del d.lgs. n. 286/98 all art. 32comma 3 del d.lgs. n. 25/2008 all art. 8 * Si ascrive al tribunale dinon avere fatto alcun uso dei poteri di cooperazione istruttoria che incombonosul giudicante anche quanto alla domanda di protezione umanitaria/speciale o complementare e per avere erroneamente interpretato le norme di leggeindicate nel titolo del presente motivoIII «Violazione dell art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt.5 comma 6 e 19 del d.lgs. n. 296/1998 dell art. 32 comma 3 del d.lgs. n.25/2008 degli artt. 3 e 8 * Si censura il decreto impugnato per erroneaanalisi dell appena menzionata normativa. Infatti se il tribunale «avessevalutato la veritiera situazione del ricorrente quale assente dal suo * diorigine da 16 anni al momento della decisione ivi già in condizione di totaleprivazione di diritti sia sociali sia individuali … se avesse considerato cheprima di presentare domanda di protezione internazionale non potevacertamente instaurare validi rapporti giuridici in Italia e che come purevidente dai documenti in atti ha sempre vissuto e lavorato in Foggia ovveroin un territorio ove è molto difficile trovare stabile occupazione perché irapporti di lavoro sono prevalentemente in agricoltura e soggiacciono al ciclodella terra avrebbe dovuto considerare il suo concreto riscatto sociale giàsulla base della documentazione pur frammentariamente indicata nelmedesimo decreto di rigetto».2. Tali doglianze scrutinabili congiuntamente perché connesse tutteinvestendo il mancato riconoscimento della protezione umanitaria/speciale ocomplementare si rivelano fondate nei sensi di cui appresso.2.1. * premettere che l odierna domanda del ricorrente benchéproposta il 2 gennaio 2020 dopo l entrata in vigore del d.l. 4 ottobre 2018n. 113 è sottoposta alla normativa introdotta successivamente dal d.l. n. 130del 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 173 del 2020 riferibileai sensi della disposizione transitoria dettata dall art. 15 anche aiprocedimenti pendenti dinanzi alle sezioni specializzate dei tribunali alla data* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/2023della sua entrata in vigore. La stessa pertanto deve essere esaminata allastregua della disciplina dettata dagli artt. 5 comma 6 e 19 comma 1.1 deld.lgs. n. 286 del 1998 come sostituiti dall art. 1 comma 1 lett. a n. 2 ede n. 1 del citato d.l. n. 130/2020 cfr. * SU n. 24413 del 2021 .2.1.1. In riferimento all istituto della protezione complementare che hasostituito quello della protezione umanitaria prevista dagli artt. 5 comma 6e 19 comma 1 del d.lgs. n. 286 del 1998 nel testo anteriore alle modificheintrodotte dal d.l. n. 113 del 2018 questa Corte ha recentemente affermatoche la verifica da compiersi in ordine alla lesione del diritto al rispetto dellavita privata e familiare eventualmente conseguente al rimpatrio delrichiedente ai sensi della disciplina dettata dall art. 19 comma 1.1. del d.lgs.n. 286 del 1998 introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 non richiede un giudiziodi comparazione con le condizioni esistenti nel suo * di origine neppurenelle forme della cd. comparazione attenuata con proporzionalità inversadelineate dalla più recente giurisprudenza di legittimità. * * SU n.24413 del 2021 * n. 465 del 2022 * n. 34095 del 2021 dovendosiriconoscere invece un rilievo preminente all integrazione sociale e familiaredello straniero in Italia da valutarsi tenendo conto della natura edell effettività dei suoi vincoli familiari del suo effettivo inserimento socialein Italia della durata del suo soggiorno e dell esistenza di legami familiariculturali o sociali con il suo * d origine cfr. * n. 18455 del 2022* n. 7861 del 2022 .2.2. Orbene si legge nel decreto oggi impugnato che a supporto dellaformulata domanda di protezione umanitaria/speciale o complementareper il conseguimento della patente B un attestazione di partecipazione ad uncorso di rianimazione * del 2021 attestati di partecipazione a corsi comecarrellista e trattorista nonché relazioni una scrittura privata relativa adcontratto di lavoro come bracciante agricolo del novembre 2019dichiarazione di volontà di assunzione futura del rappresentante legale dellacooperativa * di Andria un modello C3 storico rilasciato dal centroper l impiego di Foggia che attesta lo svolgimento di attività lavorativa nei* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/2023mesi di novembre e dicembre 2018 febbraio marzo settembre ottobrenovembre e dicembre 2019 modello * relativo ad un contratto preso* * valido da ottobre a dicembre 2021 un modello *relativo ad un rapporto di lavoro presso la confraternita * di Andriavalido da maggio a luglio 2021 due modelli * relativi ad un contrato dilavoro presso * * valido da marzo a settembre 2022 unsecondo * valido da ottobre a dicembre 2022 e la relativa busta pagadel mese di settembre pari ad Euro 490 circa infine relazioni di buonacondotta da parte della * di * * e dell * Le* di *2.2.1. Secondo il tribunale poi «Sebbene lo sforzo istruttoria siaevidente la documentazione è inidonea a formulare un giudizio prognosticopositivo in ordine alla condizione di vulnerabilità soggettiva in cui il ricorrenteverrebbe a trovarsi qualora fosse costretto a fare rientro nel proprio *con conseguente violazione del suo diritto al rispetto della vita privata efamiliare ex artt. 7 e 8 * Come noto l integrazione socio economica noncostituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria bensì unodei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione da valutare quandosussista in comparazione con la situazione oggettiva e soggettiva che ilrichiedente ritroverebbe tornado nel suo * di origine anche conriguardo alla situazione soggettiva sotto il profilo della permanentesussistenza di una rete di relazioni affettive e sociali. Secondo lagiurisprudenza di legittimità in presenza di un livello elevato d integrazioneeffettiva nel nostro * desumibile da indice socialmente rilevanti quali latitolarità di un rapporto di lavoro pur se a tempo determinato la titolarità diun rapporto locatizio la presenza di figli che frequentino asili o scuole lapartecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamentole condizioni oggettive e soggettive nel * di origine avranno una rilevanzaproporzionalmente inferiore. * in presenza di un percorso integrativoparziale o comunque non portato a conclusione le condizioni oggettive esoggettive tornano ad assumere un peso specifico maggiore».* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/20232.2.2. Per il giudice a quo inoltre come si è già riferito al § 1.1. dei “Fattidi causa” da intendersi qui per brevità interamente riprodotto lecertificazioni “Unilav” prodotte dall odierno ricorrente sarebbero inidonee inassenza di buste paga a dimostrare i plurimi rapporti lavorativi dedotti daquest ultimo trattandosi di comunicazioni telematiche dichiarazioniunilaterali sulla piattaforma regionale prive di riscontri oggettivi.2.3. * queste argomentazioni non meritano condivisione.2.3.1. Invero secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte illivello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi noncome necessità di un pieno irreversibile e radicale inserimento nel contestosociale e culturale del * ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimentonella realtà locale di riferimento dimostrabile in ipotesi attraverso laproduzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italianae di contratti di lavoro anche a tempo determinato cfr. anche nelle rispettivemotivazioni * n. 29337 del 2022 * n. 21240 del 2020 lavalutazione comparativa tra la condizione del richiedente nel * diaccoglienza ed in quello di origine deve essere centrata sul rispetto dei dirittifondamentali della persona come definiti dalle * sovranazionali in primoluogo dall art. 8 CEDU e dalla Costituzione in particolare dagli artt. 2 329 30 e 31 * sussistendo i requisiti per il riconoscimento del diritto alpermesso di soggiorno previsto dall art. 5 comma 6 del d.lgs. n. 286 del1998 qualora accertato il raggiungimento di un apprezzabile livello diintegrazione da parte del cittadino straniero il ritorno nel * d originerenda probabile un significativo scadimento delle sue condizioni di vita privatao familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall art. 8 CEDU cfr.anche nelle rispettive motivazioni * SU n. 24413 del 2021 * n.29337 del 2022 * n. 34095 del 2021 * n. 22528 del 2020 * n.7599 del 2020.2.3.2. Alla stregua dei predetti princìpi che il Collegio condivide edintende ribadire anche in questa sede non può condividersi il decretoimpugnato nella parte in cui dopo aver dato espressamente atto chesebbene limitatamente all intervallo temporale 2018 2019 cui si riferiva la* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/2023documentazione da lui prodotta «valorizzando il tentativo di complementaree formare la sua professionalità mediante corsi di vario tipo può dirsi che ilpercorso di integrazione sia stato effettivamente iniziato» cfr. pag. 9 delmenzionato provvedimento ha giustificato poi il rigetto della domanda diprotezione de qua ritenendo non provato il livello d integrazione socialeraggiunto da * * * nel territorio italiano dove si trova peraltrofin dal 2005 malgrado l avvenuta produzione da parte sua di svariatecertificazioni attestanti lo svolgimento di varie attività lavorative. Né sicomprende come pure condivisibilmente osservato sul punto dalla difesadel ricorrente perché le suddette certificazioni sarebbero prive di valore inassenza delle buste paga posto che entrambi tali documenti sono di esclusivaelaborazione datoriale sicché ad essi non potrebbe che attribuirsi analogavalenza o inefficacia probatoria secondo * n. 6111 del 2022 peraltrotali documenti costituiscono «prova sufficiente dell effettiva sussistenza delrapporto di lavoro a tempo indeterminato trattandosi di atto proveniente daldatore di lavoro considerando altresì la possibilità di esercitare i poteriufficiosi di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale alfine di accertare l effettivo svolgimento di attività lavorativa» . * non senzadimenticare peraltro che le certificazioni dei contratti di lavoro sonodichiarazioni del datore di lavoro rivolte non al privato bensì alla *Amministrazione come tali dunque assolutamente preminenti rispetto allebuste paga dal primo consegnate al dipendente.2.3.3. Il tribunale barese inoltre ha completamente omesso di svolgerequalsiasi concreta indagine in ordine alle relazioni sociali eventualmenteinstaurate dal ricorrente dal suo ingresso ormai risalente nel tempo in *3. Il ricorso dunque va accolto nei sensi finora esposti ed il decretoimpugnato pertanto deve essere cassato con rinvio della causa al [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione collegiale per il corrispondente nuovo esamee per la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.3.1. Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi anorma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 27218/2022Numero sezionale 4033/2023Numero di raccolta generale 27475/2023Data pubblicazione 27/09/2023 *La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione i motivi di ricorso cassail decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Bari in diversacomposizione collegiale per il corrispondente nuovo esame e per laregolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52del d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione il 22 settembre 2023.Il Presidente* * Bisogni* **La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione i motivi di ricorso cassail decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Bari in diversacomposizione collegiale per il corrispondente nuovo esame e per laregolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52del d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione il 22 settembre 2023.Il Presidente* * Bisogni* *
Decreto Cassazione n. 27475/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris