Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 ottobre 2026

Cassazione n. 26026/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado diLombardia n. 2236/2025 depositata il 08/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23684/2025Numero sezionale 5679/2026Numero di raccolta generale 26026/2026Data pubblicazione 01/10/2026La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n.T9K06LH00756/2023, con il quale l’Agenzia delle entrate – Direzioneprovinciale di Como contestava a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale ladetrazione dell’IVA relativa alla fattura passiva n. 37 del 5 luglio 2017,emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. per l’imponibile di euro 42.500,00, oltre IVA pari aeuro 9.350,00, sul presupposto che essa afferisse a prestazionioggettivamente inesistenti, consistenti nell’elaborazione di relazioniannuali previste dalla normativa ADR; l’Ufficio irrogava altresì sanzioni pereuro 15.778,00.

La società contribuente impugnava l’atto dinanzi allaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Como, deducendo, tra l’altro,l’insussistenza dei presupposti per il recupero, la violazione delle regole sulriparto probatorio e l’effettività delle prestazioni, ma il ricorso venivarespinto con sentenza n. 8/2025, depositata il 9 gennaio 2025, concondanna della contribuente alle spese.

La società proponeva quindiappello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia,censurando la decisione di primo grado anche sotto il profilo dell’omessaconsiderazione della prospettata riconducibilità della vicenda, al più,all’area delle operazioni soggettivamente inesistenti e dell’erroneo governodell’onere della prova; la Corte territoriale, con sentenza n. 2236/2025,depositata l’8 ottobre 2025, rigettava l’appello, ritenendo che la societàPDM s.r.l. fosse una cartiera, che mancasse documentazione idonea acomprovare l’effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate e che lacontribuente non avesse fornito la prova contraria richiesta a fronte deglielementi indiziari valorizzati dall’Amministrazione.

Avverso detta sentenzaVoltiana [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale ha proposto ricorso per cassazione,affidato a cinque motivi; l’Agenzia delle entrate si è costituita concontroricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

È stata quindiformulata proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc. civ.; la ricorrente ha chiesto la decisione collegiale e depositatomemoria illustrativa e, con decreto presidenziale, è stata fissataNumero registro generale 23684/2025Numero sezionale 5679/2026Numero di raccolta generale 26026/2026Data pubblicazione 01/10/2026l’adunanza camerale del 10 settembre 2026.

La ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.19, 21 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 109 e seguenti del d.P.R.n. 917 del 1986, degli artt. 2697, 2699, 2700, 2727 e 2729 cod. civ.,nonché degli artt. 168, 178 e 203 della direttiva 2006/112/CE.

Laricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente desuntol’inesistenza oggettiva delle operazioni dalla sola natura di cartiera dellaPDM s.r.l., senza considerare l’effettiva esistenza delle relazioni ADR esenza che l’Amministrazione avesse dimostrato, nell’ipotesi di operazionisoggettivamente inesistenti, la consapevole partecipazione dellacontribuente alla frode.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2727 e 2729 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art.54 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la Corte territoriale violato leregole sul riparto dell’onere probatorio e sulla valutazione delle prove.

Siassume che il giudice d’appello avrebbe attribuito rilievo decisivo allafittizietà e all’inidoneità operativa della società fornitrice, senza accertare,mediante elementi oggettivi e specifici, che la contribuente sapesse oavrebbe dovuto sapere dell’inserimento dell’operazione in una frode IVA esenza valorizzare gli elementi allegati a dimostrazione dell’effettività delleprestazioni e della buona fede.Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7,comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2697 cod. civ.

Laricorrente sostiene che l’Amministrazione non avrebbe assolto il rafforzatoonere di provare in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettiveNumero registro generale 23684/2025Numero sezionale 5679/2026Numero di raccolta generale 26026/2026Data pubblicazione 01/10/2026della ripresa, né l’inesistenza delle prestazioni o la consapevolezza dellafrode da parte della contribuente, e che la sentenza impugnata avrebbeindebitamente trasferito su quest’ultima la prova dell’effettivitàdell’operazione e della propria inconsapevolezza.Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ. e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., per erroneo riparto dell’onereprobatorio e non corretto apprezzamento della prova presuntiva inrelazione alla dedotta inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni.Si censura la sentenza per avere posto a carico della contribuente ladimostrazione dell’effettività delle prestazioni e per avere attribuito valoredecisivo, quali indizi gravi, precisi e concordanti, alla natura di cartieradella [OSCURATO:SOCIETA]., alla sua carente struttura imprenditoriale e alle relativeirregolarità fiscali, elementi ritenuti inidonei a provare la mala fede dellacommittente.Con il quinto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6e seguenti del d.lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 10-ter della legge n. 212del 2000 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997.

La ricorrente lamenta ildifetto di personalizzazione dell’illecito amministrativo e la violazione delprincipio di proporzionalità, assumendo che le sanzioni sarebbero stateapplicate senza adeguata considerazione dell’elemento soggettivo, dellagravità concreta della condotta e dei temperamenti previsti dalla disciplinasanzionatoria.Il primo, il secondo e il quarto motivo, da esaminare congiuntamente perconnessione, sono inammissibili.Con essi, sotto la formale deduzione di violazioni di legge in tema dioperazioni inesistenti, onere della prova, prova presuntiva e valutazionedelle risultanze istruttorie, la ricorrente mira in realtà a sollecitare unanuova lettura del materiale probatorio già scrutinato dal giudice di merito.Numero registro generale 23684/2025Numero sezionale 5679/2026Numero di raccolta generale 26026/2026Data pubblicazione 01/10/2026La Corte territoriale ha qualificato la fattura come relativa ad operazionioggettivamente inesistenti valorizzando un complesso di elementiindiziari: la natura di cartiera della [OSCURATO:SOCIETA]., l’assenza di strutturaorganizzativa, di personale e di mezzi, l’omessa comunicazione dioperazioni attive nei confronti della contribuente, la mancanza di uncontratto o di altra documentazione avente data certa, il contenuto dellee-mail intercorse, riferite soltanto ai pagamenti e non alle prestazioni,nonché l’impossibilità di individuare autore, data di creazione, apparatitecnici e origine dei file prodotti dalla società.

Ha poi ritenuto che, a frontedi tali elementi, la contribuente non avesse fornito prova idoneadell’effettiva esecuzione delle prestazioni da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. o di unsuo contributo alla predisposizione delle relazioni successivamenteutilizzate.La decisione impugnata si è, dunque, attenuta al principio secondo cui, intema di IVA, quando l’Amministrazione contesti l’indebita detrazione peroperazioni oggettivamente inesistenti, essa ha l’onere di provare, anchemediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, chel’operazione non è mai stata posta in essere, mentre spetta alcontribuente fornire la prova contraria dell’effettività dell’operazione,prova che non può consistere nella mera esibizione della fattura, nellaregolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento.

Unavolta accertata l’inesistenza oggettiva dell’operazione, resta irrilevante labuona fede del contribuente, poiché questi sa certamente se e in qualemisura abbia ricevuto il bene o la prestazione indicati in fattura.Né ricorre la denunciata violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c.

Laviolazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudiceonerata, e non quando, come nella specie, valuti le prove offerte dalleparti attribuendo maggiore forza persuasiva ad alcune piuttosto che adaltre.

Quanto alla prova presuntiva, la censura deducibile ai sensi dell’art.Numero registro generale 23684/2025Numero sezionale 5679/2026Numero di raccolta generale 26026/2026Data pubblicazione 01/10/2026360, primo comma, n. 3, c.p.c. ricorre allorché il giudice di merito abbiafondato il ragionamento inferenziale su presunzioni prive dei requisitilegali o abbia affermato un principio incompatibile con l’art. 2729 c.c.; nonanche quando la parte proponga una diversa inferenza o una diversaricostruzione delle circostanze di fatto.

Nel caso in esame, la Corte dimerito ha selezionato e valutato unitariamente gli elementi indiziari,traendone una conclusione non censurabile in sede di legittimità sotto lespoglie della violazione di legge.Parimenti inammissibili sono le doglianze formulate con riferimento agliartt. 115 e 116 c.p.c., poiché, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, mentre la violazione dell’art. 116 c.p.c. èconfigurabile soltanto quando il giudice abbia disatteso il principio dellibero convincimento in presenza di prove legali o abbia attribuito valorelegale a prove che ne siano prive.

Non è invece deducibile come violazionedi tali norme la critica alla valutazione comparativa delle prove, cheappartiene al merito.Il terzo motivo è infondato.L’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, inserito dalla legge n.130 del 2022, non ha introdotto un onere probatorio diverso o più gravosorispetto ai principi già vigenti, né ha escluso il ricorso alle presunzionisemplici in materia tributaria.

La disposizione impone al giudice di fondarela decisione sugli elementi di prova emersi nel giudizio e di annullare l’attoimpositivo quando la prova manchi, sia contraddittoria o sia insufficiente adimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni della pretesa, manon impedisce che tale prova sia fornita anche per presunzioni, ove questesiano assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.Nel caso concreto, la Corte territoriale ha individuato gli elementi su cuil’Ufficio aveva fondato la ripresa e li ha reputati idonei, all’esito di unavalutazione complessiva, a dimostrare l’inesistenza oggettiva delleNumero registro generale 23684/2025Numero sezionale 5679/2026Numero di raccolta generale 26026/2026Data pubblicazione 01/10/2026operazioni fatturate; ha quindi escluso che la contribuente avesse offertoelementi contrari idonei a superare tale quadro indiziario.

Non vi è,pertanto, alcuna inversione dell’onere probatorio né alcuna violazione dellaregola di giudizio posta dall’art. 7, comma 5-bis, cit., ma soltanto unavalutazione di merito sfavorevole alla ricorrente.Il quinto motivo è inammissibile.La questione relativa alla proporzionalità delle sanzioni e alla pretesaapplicazione di riduzioni o temperamenti sanzionatori non risulta trattatanella sentenza impugnata.

In tale evenienza, la parte che intenda dedurlain sede di legittimità ha l’onere di allegare di averla tempestivamenteproposta nei gradi di merito e di indicare specificamente in quale atto e inquali termini essa sia stata devoluta al giudice, al fine di consentire allaCorte il controllo ex actis sulla non novità della censura.

Tale onere non èstato assolto dalla ricorrente, che si limita a prospettare la violazione deiprincipi di personalizzazione e proporzionalità della sanzione senzalocalizzare la precedente deduzione della questione.Il ricorso è conclusivamente rigettato, in conformità alla propostaformulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e le spese di lite,liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4,cod. proc. civ.

L’art. 380-bis cod. proc. civ. configura uno strumento diagevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anchetramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi expost prive di giustificazione e, quindi, idonee a concretare, secondo unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, un’ipotesi diabuso del diritto di difesa.

Richiamando, per i casi di conformità traproposta e decisione finale, l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., l’art.380-bis cod. proc. civ. codifica una ipotesi di abuso del processo giàimmanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazioneNumero registro generale 23684/2025Numero sezionale 5679/2026Numero di raccolta generale 26026/2026Data pubblicazione 01/10/2026del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale lasciapresumere una responsabilità aggravata (Cass., Sez.

U., 13 ottobre 2023,n. 28540; Cass., Sez.

U., 22 settembre 2023, n. 27195).

Pertanto, la partericorrente va condannata, nei confronti della controparte, al pagamentodella somma di euro 2.400,00, oltre al pagamento dell’ulteriore somma dieuro 1.200,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favoredell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 2.400,00 per compensi, oltreeuro 200,00 per esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15 per cento,IVA e CPA come per legge; condanna altresì la parte ricorrente alpagamento della somma di euro 2.400,00 in favore della controricorrentee dell’ulteriore somma di euro 1.200,00 a favore della Cassa delleammende.Dà atto del fatto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di II Grado diLombardia n. 2236/2025 depositata il 08/10/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23684/2025Numero sezionale 5679/2026Numero di raccolta generale 26026/2026Data pubblicazione 01/10/2026La controversia trae origine dall’avviso di accertamento n.T9K06LH00756/2023, con il quale l’Agenzia delle entrate – Direzioneprovinciale di Como contestava a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale ladetrazione dell’IVA relativa alla fattura passiva n. 37 del 5 luglio 2017,emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. per l’imponibile di euro 42.500,00, oltre IVA pari aeuro 9.350,00, sul presupposto che essa afferisse a prestazionioggettivamente inesistenti, consistenti nell’elaborazione di relazioniannuali previste dalla normativa ADR; l’Ufficio irrogava altresì sanzioni pereuro 15.778,00. La società contribuente impugnava l’atto dinanzi allaCorte di giustizia tributaria di primo grado di Como, deducendo, tra l’altro,l’insussistenza dei presupposti per il recupero, la violazione delle regole sulriparto probatorio e l’effettività delle prestazioni, ma il ricorso venivarespinto con sentenza n. 8/2025, depositata il 9 gennaio 2025, concondanna della contribuente alle spese. La società proponeva quindiappello alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia,censurando la decisione di primo grado anche sotto il profilo dell’omessaconsiderazione della prospettata riconducibilità della vicenda, al più,all’area delle operazioni soggettivamente inesistenti e dell’erroneo governodell’onere della prova; la Corte territoriale, con sentenza n. 2236/2025,depositata l’8 ottobre 2025, rigettava l’appello, ritenendo che la societàPDM s.r.l. fosse una cartiera, che mancasse documentazione idonea acomprovare l’effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate e che lacontribuente non avesse fornito la prova contraria richiesta a fronte deglielementi indiziari valorizzati dall’Amministrazione. Avverso detta sentenzaVoltiana [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale ha proposto ricorso per cassazione,affidato a cinque motivi; l’Agenzia delle entrate si è costituita concontroricorso, chiedendo il rigetto dell’impugnazione. È stata quindiformulata proposta di definizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc. civ.; la ricorrente ha chiesto la decisione collegiale e depositatomemoria illustrativa e, con decreto presidenziale, è stata fissataNumero registro generale 23684/2025Numero sezionale 5679/2026Numero di raccolta generale 26026/2026Data pubblicazione 01/10/2026l’adunanza camerale del 10 settembre 2026. La ricorrente ha depositatomemoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.19, 21 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 109 e seguenti del d.P.R.n. 917 del 1986, degli artt. 2697, 2699, 2700, 2727 e 2729 cod. civ.,nonché degli artt. 168, 178 e 203 della direttiva 2006/112/CE. Laricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente desuntol’inesistenza oggettiva delle operazioni dalla sola natura di cartiera dellaPDM s.r.l., senza considerare l’effettiva esistenza delle relazioni ADR esenza che l’Amministrazione avesse dimostrato, nell’ipotesi di operazionisoggettivamente inesistenti, la consapevole partecipazione dellacontribuente alla frode.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt.2697, 2727 e 2729 cod. civ., degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art.54 del d.P.R. n. 633 del 1972, per avere la Corte territoriale violato leregole sul riparto dell’onere probatorio e sulla valutazione delle prove. Siassume che il giudice d’appello avrebbe attribuito rilievo decisivo allafittizietà e all’inidoneità operativa della società fornitrice, senza accertare,mediante elementi oggettivi e specifici, che la contribuente sapesse oavrebbe dovuto sapere dell’inserimento dell’operazione in una frode IVA esenza valorizzare gli elementi allegati a dimostrazione dell’effettività delleprestazioni e della buona fede.Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 7,comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 2697 cod. civ. Laricorrente sostiene che l’Amministrazione non avrebbe assolto il rafforzatoonere di provare in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettiveNumero registro generale 23684/2025Numero sezionale 5679/2026Numero di raccolta generale 26026/2026Data pubblicazione 01/10/2026della ripresa, né l’inesistenza delle prestazioni o la consapevolezza dellafrode da parte della contribuente, e che la sentenza impugnata avrebbeindebitamente trasferito su quest’ultima la prova dell’effettivitàdell’operazione e della propria inconsapevolezza.Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc.civ. e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., per erroneo riparto dell’onereprobatorio e non corretto apprezzamento della prova presuntiva inrelazione alla dedotta inesistenza oggettiva o soggettiva delle operazioni.Si censura la sentenza per avere posto a carico della contribuente ladimostrazione dell’effettività delle prestazioni e per avere attribuito valoredecisivo, quali indizi gravi, precisi e concordanti, alla natura di cartieradella [OSCURATO:SOCIETA]., alla sua carente struttura imprenditoriale e alle relativeirregolarità fiscali, elementi ritenuti inidonei a provare la mala fede dellacommittente.Con il quinto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6e seguenti del d.lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 10-ter della legge n. 212del 2000 e dell’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997. La ricorrente lamenta ildifetto di personalizzazione dell’illecito amministrativo e la violazione delprincipio di proporzionalità, assumendo che le sanzioni sarebbero stateapplicate senza adeguata considerazione dell’elemento soggettivo, dellagravità concreta della condotta e dei temperamenti previsti dalla disciplinasanzionatoria.Il primo, il secondo e il quarto motivo, da esaminare congiuntamente perconnessione, sono inammissibili.Con essi, sotto la formale deduzione di violazioni di legge in tema dioperazioni inesistenti, onere della prova, prova presuntiva e valutazionedelle risultanze istruttorie, la ricorrente mira in realtà a sollecitare unanuova lettura del materiale probatorio già scrutinato dal giudice di merito.Numero registro generale 23684/2025Numero sezionale 5679/2026Numero di raccolta generale 26026/2026Data pubblicazione 01/10/2026La Corte territoriale ha qualificato la fattura come relativa ad operazionioggettivamente inesistenti valorizzando un complesso di elementiindiziari: la natura di cartiera della [OSCURATO:SOCIETA]., l’assenza di strutturaorganizzativa, di personale e di mezzi, l’omessa comunicazione dioperazioni attive nei confronti della contribuente, la mancanza di uncontratto o di altra documentazione avente data certa, il contenuto dellee-mail intercorse, riferite soltanto ai pagamenti e non alle prestazioni,nonché l’impossibilità di individuare autore, data di creazione, apparatitecnici e origine dei file prodotti dalla società. Ha poi ritenuto che, a frontedi tali elementi, la contribuente non avesse fornito prova idoneadell’effettiva esecuzione delle prestazioni da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. o di unsuo contributo alla predisposizione delle relazioni successivamenteutilizzate.La decisione impugnata si è, dunque, attenuta al principio secondo cui, intema di IVA, quando l’Amministrazione contesti l’indebita detrazione peroperazioni oggettivamente inesistenti, essa ha l’onere di provare, anchemediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, chel’operazione non è mai stata posta in essere, mentre spetta alcontribuente fornire la prova contraria dell’effettività dell’operazione,prova che non può consistere nella mera esibizione della fattura, nellaregolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento. Unavolta accertata l’inesistenza oggettiva dell’operazione, resta irrilevante labuona fede del contribuente, poiché questi sa certamente se e in qualemisura abbia ricevuto il bene o la prestazione indicati in fattura.Né ricorre la denunciata violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. Laviolazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudiceonerata, e non quando, come nella specie, valuti le prove offerte dalleparti attribuendo maggiore forza persuasiva ad alcune piuttosto che adaltre. Quanto alla prova presuntiva, la censura deducibile ai sensi dell’art.Numero registro generale 23684/2025Numero sezionale 5679/2026Numero di raccolta generale 26026/2026Data pubblicazione 01/10/2026360, primo comma, n. 3, c.p.c. ricorre allorché il giudice di merito abbiafondato il ragionamento inferenziale su presunzioni prive dei requisitilegali o abbia affermato un principio incompatibile con l’art. 2729 c.c.; nonanche quando la parte proponga una diversa inferenza o una diversaricostruzione delle circostanze di fatto. Nel caso in esame, la Corte dimerito ha selezionato e valutato unitariamente gli elementi indiziari,traendone una conclusione non censurabile in sede di legittimità sotto lespoglie della violazione di legge.Parimenti inammissibili sono le doglianze formulate con riferimento agliartt. 115 e 116 c.p.c., poiché, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice abbia posto a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti, mentre la violazione dell’art. 116 c.p.c. èconfigurabile soltanto quando il giudice abbia disatteso il principio dellibero convincimento in presenza di prove legali o abbia attribuito valorelegale a prove che ne siano prive. Non è invece deducibile come violazionedi tali norme la critica alla valutazione comparativa delle prove, cheappartiene al merito.Il terzo motivo è infondato.L’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, inserito dalla legge n.130 del 2022, non ha introdotto un onere probatorio diverso o più gravosorispetto ai principi già vigenti, né ha escluso il ricorso alle presunzionisemplici in materia tributaria. La disposizione impone al giudice di fondarela decisione sugli elementi di prova emersi nel giudizio e di annullare l’attoimpositivo quando la prova manchi, sia contraddittoria o sia insufficiente adimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni della pretesa, manon impedisce che tale prova sia fornita anche per presunzioni, ove questesiano assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.Nel caso concreto, la Corte territoriale ha individuato gli elementi su cuil’Ufficio aveva fondato la ripresa e li ha reputati idonei, all’esito di unavalutazione complessiva, a dimostrare l’inesistenza oggettiva delleNumero registro generale 23684/2025Numero sezionale 5679/2026Numero di raccolta generale 26026/2026Data pubblicazione 01/10/2026operazioni fatturate; ha quindi escluso che la contribuente avesse offertoelementi contrari idonei a superare tale quadro indiziario. Non vi è,pertanto, alcuna inversione dell’onere probatorio né alcuna violazione dellaregola di giudizio posta dall’art. 7, comma 5-bis, cit., ma soltanto unavalutazione di merito sfavorevole alla ricorrente.Il quinto motivo è inammissibile.La questione relativa alla proporzionalità delle sanzioni e alla pretesaapplicazione di riduzioni o temperamenti sanzionatori non risulta trattatanella sentenza impugnata. In tale evenienza, la parte che intenda dedurlain sede di legittimità ha l’onere di allegare di averla tempestivamenteproposta nei gradi di merito e di indicare specificamente in quale atto e inquali termini essa sia stata devoluta al giudice, al fine di consentire allaCorte il controllo ex actis sulla non novità della censura. Tale onere non èstato assolto dalla ricorrente, che si limita a prospettare la violazione deiprincipi di personalizzazione e proporzionalità della sanzione senzalocalizzare la precedente deduzione della questione.Il ricorso è conclusivamente rigettato, in conformità alla propostaformulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., e le spese di lite,liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4,cod. proc. civ. L’art. 380-bis cod. proc. civ. configura uno strumento diagevolazione della definizione delle pendenze in sede di legittimità, anchetramite l’individuazione di strumenti dissuasivi di condotte rivelatesi expost prive di giustificazione e, quindi, idonee a concretare, secondo unavalutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, un’ipotesi diabuso del diritto di difesa. Richiamando, per i casi di conformità traproposta e decisione finale, l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., l’art.380-bis cod. proc. civ. codifica una ipotesi di abuso del processo giàimmanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazioneNumero registro generale 23684/2025Numero sezionale 5679/2026Numero di raccolta generale 26026/2026Data pubblicazione 01/10/2026del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale lasciapresumere una responsabilità aggravata (Cass., Sez. U., 13 ottobre 2023,n. 28540; Cass., Sez. U., 22 settembre 2023, n. 27195). Pertanto, la partericorrente va condannata, nei confronti della controparte, al pagamentodella somma di euro 2.400,00, oltre al pagamento dell’ulteriore somma dieuro 1.200,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favoredell’Agenzia delle entrate, liquidate in euro 2.400,00 per compensi, oltreeuro 200,00 per esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15 per cento,IVA e CPA come per legge; condanna altresì la parte ricorrente alpagamento della somma di euro 2.400,00 in favore della controricorrentee dell’ulteriore somma di euro 1.200,00 a favore della Cassa delleammende.Dà atto del fatto che, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 26026/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris