CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 13705/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA Sul ricorso n. 21913/2015 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo curatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; -intimata avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 3425/48/15 depositata in data 14 aprile 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] 1 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 21913/2015 Numero sezionale 982/2022 Numero di raccolta generale 13705/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 [OSCURATO:PERSONA] Il curatore dell'eredità giacente di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato l'avviso di liquidazione, notificato dalla Agenzia delle entrate, concernente l'applicazione della aliquota proporzionale per le imposte di registro, ipotecarie e catastali in ordine alla registrazione della sentenza n. 3779/ 2011 con la quale la Corte d'appello di Napoli ha disposto il trasferimento ex 2932 c.c. dall’eredità giacente in favore degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], di un terreno sito in Napoli, località Posillipo, subordinando l'effetto traslativo al pagamento del corrispettivo. Il curatore ha dedotto che, trattandosi di atto sottoposto a condizione sospensiva, doveva applicarsi l'imposta in misura fissa. Il ricorso è stato accolto in primo grado. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello che la Commissione tributaria regionale della Campania ha respinto, rilevando che qualora l'effetto traslativo sia subordinato al pagamento del corrispettivo, l'atto deve ritenersi sottoposto a condizione e pertanto assoggettato a imposta fissa. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidandosi ad un motivo; non si è costituita la parte intimata. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 17 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 27 commi 1 e 3 del DPR 131/986 con riferimento all'articolo 360 n. 3 c.c. L'Agenzia deduce che nel caso in cui una sentenza subordini il trasferimento di un immobile alla condizione del previo pagamento del prezzo, il tributo si applica in misura proporzionale poiché si tratta di una condizione meramente 2 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 21913/2015 Numero sezionale 982/2022 Numero di raccolta generale 13705/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 potestativa, in quanto il suo avverarsi dipende dalla volontà dell'acquirente. Il motivo è fondato. Il giudice d'appello ha ritenuto l'atto assoggettato a imposta fissa in quanto l’efficacia traslativa è subordinata al pagamento del prezzo, senza tenere conto che l’art. 27 del DPR 131/1986 pur enunciando la regola che l'atto sottoposto a condizione sospensiva è registrato con pagamento ad imposta fissa, distingue al comma 3 l’ipotesi in cui l’avverarsi della condizione dipenda dalla mera volontà dell’acquirente, laddove per volontà mera si intende la volontà sorretta comunque da valutazione di apprezzabili interessi, atti che pertanto non si considerano sottoposti a condizione. Nel caso di specie si tratta appunto di una condizione “meramente” potestativa lecita, in quanto il trasferimento dipende esclusivamente dalla volontà del soggetto in favore del quale si verifica il trasferimento stesso: vale a dire una condizione il cui avverarsi è collegato a un complesso di motivi connessi ad apprezzabili interessi che, pur essendo rimessi all'esclusiva valutazione di una parte, agiscono sulla sua volontà determinandola in un certo senso (Cass.11774/2007) e non dal mero arbitrio di chi trasferisce il diritto, perché diversamente si configgerebbe l’ipotesi prevista dall’art 1355 c.c. ed il trasferimento sarebbe nullo. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato il principio, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo il quale la sentenza ex art.2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, anche se ancora impugnabile, trovando applicazione l'art. 27 del D.P.R. n. 131 del 1986, alla stregua del quale non sono 3 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 2 4 9 0 5 6 2 7 5 3 1 1 7 d 7 1 a 2 d 7 a a 8 9 9 1 7 1 7 4 0 Numero registro generale 21913/2015 Numero sezionale 982/2022 Numero di raccolta generale 13705/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente, ovvero, nella specie, dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente (Cass. n. 14470 del 06/06/2018; Cass. n. 27902 del 31/10/2018; Cass. n. 30778 del 26/11/2019) Il ricorso deve pertanto accogliersi con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto può decidersi il merito rigettando l'originario ricorso della parte contribuente. Le spese del doppio il grado del giudizio di merito possono essere compensate in ragione del successivo consolidamento della giurisprudenza; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originario ricorso del contribuente. Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di merito e condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 5.600,00 oltre spese prenotate a debito ed accessori di legge. Roma camera di consiglio da remoto del 17 marzo 2022 IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] 4 F i r m a t o D a : C A R I S T O L U C A D I O N I G I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 3 e 8 a 5 7 0 f f 1 d 5 c c 3 c 9 e f f 7 7 3 3 a 9 d b 2 e - F i r m a t o D a : C H I N D E M I D O M E N I C O E m e s s o D