CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 47029/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 12 novembre 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed euro cinquecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 4, cod. pen. (furto di un rotolo contenente monili d'oro del valore complessivo di euro quindicimila, sot- traendoli con destrezza dal negozio di gioielleria "And"). In ordine alla ricostruzione dei fatti, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] riferiva che, in data 10 agosto 2012, una donna, presentatasi al suo negozio, le aveva chiesto di acquistare dei gioielli, uscendo poi con la giustificazione di dover rientrare a casa, al fine di recuperare il danaro necessario per l'acquisto di due catenine con medaglia. La teste riconosceva in fotografia in [OSCURATO:PERSONA] la persona che, dopo aver appa- rentemente acquistato i gioielli, si era allontanata, portando con sé un rotolo di cate- nine che, precedentemente, le aveva esibito e che, nel corso delle trattative, era rimasto sul bancone. Approfittando della circostanza che la Martini avrebbe dovuto comporre la confezione dei regali acquistati dalla cliente, quest'ultima si allontanava portando con sé il rotolo delle catenine, del valore di euro quindicimila. La Corte territoriale ha rilevato che il riconoscimento fotografico appariva dotato di tutti i requisiti necessari per costituire una valida fonte di prova. La persona offesa aveva avuto modo di vedere distintamente l'imputata, con la quale si era intrattenuta per un lasso di tempo rilevante, in posizione ravvicinata, per cui i tratti somatici le erano rimasti ben impressi. Il riconoscimento fotografico, peraltro, era ribadito in sede dibattimentale. La circostanza che le immagini di sorveglianza non fossero chiare non sminuiva la valenza del riconoscimento operato dalla persona offesa. Né, alla luce dell'esito della prova testimoniale era necessario disporre una perizia antropometrica. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sen- tenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen.. Si deduce che la pronunzia di condanna si è basata esclusivamente sul riconosci- mento dell'imputata operato dalla teste Martini. Le immagini del video, infatti, erano tecnicamente insufficienti a confermare l'identità dei soggetti presenti nonché le rispettive azioni. Gli esiti della perquisizione a carico dell'imputata erano negativi. Non era svolta una perizia antropomorfica. Non o(?,v erano ascoltati ulteriori testi in dibattimento che potessero confermare la tesi accu- satoria.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze aggravanti. Si osserva che la destrezza si era concretizzata nell'aver fatto esporre alla teste più rotoli di monili d'oro. Non era svolta nessuna valutazione circa l'incidenza di tale condotta sulla Martini, la cui vigilanza sarebbe stata così elusa in un momento di inavvedutezza della donna. Non si comprendeva quale azione avrebbe vanificato le difese della donna. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva. Si rileva che la recidiva, inoltre, era applicata solo in ragione delle risultanze del casellario giudiziale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premesso che, secondo la conso- lidata giurisprudenza di questa Corte, l'individuazione fotografica rappresenta una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e, come tale, costituisce una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (da ultimo Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; Sez. 4, n. 47262 del 13/09/2017, Prina, Rv. 271041; Sez. 2, n. 9380 del 20/02/2015, Panarese, Rv. 263302); pertanto, l'individuazione, quale prova atipica, ben può essere valorizzata dal giudice, nell'am- bito del suo libero convincimento, ai fini della dimostrazione dei fatti, ove sia accer- tata la credibilità della persona che, in sede di individuazione, si sia detta certa dell'i- dentificazione operata (Sez. F., n. 43285 del 08/08/2019, Diana, Rv. 277471), po- tendo rilevare le modalità dell'individuazione non quanto alla legalità della prova, ma nella valutazione del valore probatorio, alla luce dell'apprezzamento in sede di scru- tinio di legittimità della congruenza del percorso argonnentativo utilizzato dal giudice di merito a fondamento dell'affidabilità del riconoscimento e, quindi, del giudizio di colpevolezza (Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Coccia, Rv. 267562). Ciò posto sui principi operanti in materia, il profilo dell'individuazione fotografica operata dalla persona offesa è stato correttamente analizzato nella sentenza impu- gnata; i giudici di merito hanno puntualmente esposto i criteri di valutazione adottati e la loro pregnanza, con motivazione esente da vizi logici e coerente coi dati rappre- /t sentati. Al riguardo, vanno ricordati i seguenti elementi in base ai quali è stata rico-nosciuta la valenza probatoria di tale mezzo istruttorio: a) l'epoca prossima dell'espletamento del mezzo istruttorio rispetto alla data del fatto (vedi sentenza di primo grado); b) le modalità di esibizione dell'album fotografico (vedi sentenza di primo grado). In sede dibattimentale, peraltro, la Martini confermava l'esito positivo del rico- noscimento. I rilievi della ricorrente integrano esclusivamente censure in fatto, inidonee a contrastare il logico percorso argomentativo, illustrato dall'organo giudicante. La critica si è incentrata sulla scarsa nitidezza delle riprese del sistema di video- sorveglianza, che, però, come già esposto nella sentenza di primo grado, non è stato ritenuto elemento idoneo al riconoscimento della Held. La visione delle immagini era stata riportata esclusivamente per confermare lo sviluppo cronologico della vicenda già accuratamente descritto dalla vittima del reato. Inoltre, alla luce della valenza decisiva del riconoscimento fotografico, la Corte veneta ha logicamente escluso l'esi- genza di ulteriori approfondimenti istruttori (quali l'espletamento di una perizia an- tropomorfica e l'audizione di ulteriori testi). 2. In ordine al secondo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in es- sere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta carat- terizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, atte- nuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla res, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo (Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088; Sez. 4, n. 139 del 18/12/2019, dep. 2020, Marciano, Rv. 277952). In linea con tale principio, la Corte di merito ha correttamente evidenziato che la Held aveva adoperato un'articolata strategia in modo da facilitare l'appropriazione della refurtiva. In particolare, l'imputata aveva formulato plurime richieste alla Mar- tini di esibire più contenitori di monili, così distraendola, per poi approfittare di ciò al momento opportuno ed impossessarsi di uno dei contenitori di gioielli. Nella sentenza impugnata, quindi, si è evidenziato che l'imputata aveva posto in essere una condotta particolarmente articolata, non esauritasi nel mero approfittamento di un attimo di distrazione della vittima del reato. 3. Quanto al terzo motivo di ricorso, va ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in con- creto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della con- dotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comporta- menti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). In linea con tale principio, questa Corte ha altresì affermato che: in tema di re- cidiva facoltativa ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motiva- zione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256713); ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accen- tuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di me- rito ha effettivamente formulato un mero richiamo ai precedenti penali dell'imputata. Tuttavia, il ricorso al riguardo è del tutto aspecifico, perché la difesa non indica le ragioni per le quali la recidiva doveva essere disapplicata. Peraltro, nella sentenza di primo grado - con motivazione completa ed esauriente con la quale la ricorrente non si è confrontata - erano stati evidenziati i numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio, anche connotati da violenza (rapina), indicativi di una condotta di vita orientata all'illecito e di un'accentuata e spiccata pericolosità sociale. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sus- sistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua