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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22233/2026

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ro registro generale 1260/2017Numero sezionale 4754/2026Numero di raccolta generale 22233/2026Data pubblicazione 29/06/20261.

La S.A.C.A.P. (Società autotrasporti carburanti e altri prodotti) s.r.l.propose opposizione avverso l’avviso di accertamento n.TK503M108326/2012, con il quale, per l’anno 2007, le era statacontestata l’indeducibilità di alcuni costi ai fini delle imposte sui redditi edell’Irap (e la conseguente indetraibilità dell’IVA), in relazione ad alcunefatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]..2.

La CTP di Roma accolse il ricorso.3.

La CTR del Lazio, in sede di impugnazione, dichiarò inammissibilel’appello dell’Agenzia delle Entrate, per non avere avuto ad oggetto lastatuizione – facente capo a un’autonoma ratio decidendi – relativaall’assenza di finalità elusiva delle operazioni contestate e, dunque, diqualsivoglia concreto pregiudizio per l’Erario.4.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di un unico motivo.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. (quale successore della [OSCURATO:SOCIETA]., a sua voltaincorporante la S.A.C.A.P.) ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Amministrazione finanziaria deduce laviolazione o falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 in relazioneall’art. 360, n. 4, c.p.c..

Secondo la ricorrente, le affermazioni – contenutenella sentenza di primo grado - relative alla raggiunta prova dell’inerenzadei costi, da un lato, e alla mancata prova da parte dell’Ufficio della finalitàelusiva delle operazioni, dall’altro, “costituiscono, all’evidenza, due distintepremesse logiche della decisione, ciascuna delle quali non sufficiente, dasola, a giustificare la decisione” (pag. 6 del ricorso per cassazione).

Inogni caso, la statuizione sarebbe stata impugnata dinanzi alla CTR, tenutoconto che, dopo la riproduzione della motivazione della sentenza di primecure, l’Agenzia delle Entrate aveva asserito, nell’atto di appello, che “lasentenza odiernamente impugnata deve ritenersi assoluto carente diidonea ed esaustiva motivazione, in quanto i giudici di prime cureNumero registro generale 1260/2017Numero sezionale 4754/2026Numero di raccolta generale 22233/2026Data pubblicazione 29/06/2026liquidano in modo alquanto superficiale la questione, ritenendo assoltol’onere probatorio gravante sul contribuente, in evidente spregio delladisposizione di cui all’art. 109, comma 5, del T.u.i.r.” (pag. 8 del ricorsoper cassazione)2.

Nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., la [OSCURATO:SOCIETA] invoca, inprimo luogo, il giudicato esterno riferibile alla sentenza della CTR del Lazion. 1031/2019, con cui è stato confermato l’annullamento dell’avviso diaccertamento n.

TK503M102204, relativo all’anno 2012, avente adoggetto le medesime contestazioni svolte dall’Agenzie delle Entrate negliavvisi in questa sede impugnati.L’eccezione di giudicato non è fondata. [OSCURATO:PERSONA]. n. 4832/2015, affermòche, in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, inrelazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano inesame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale,producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi diimposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di unrapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l'efficacia espansivadel giudicato per le fattispecie "tendenzialmente permanenti" in quantosuscettibili di variazione annuale.

Più di recente, Cass., n. 28999/2024, inmotivazione, ha osservato che «la sentenza del giudice tributario chedefinitivamente accerti il contenuto e l’entità degli obblighi delcontribuente per un determinato periodo d’imposta fa stato, quanto aitributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per glielementi che abbiano un valore “condizionante” inderogabile rispetto alladisciplina esaminata, sicché laddove risulta una situazione fattuale riferitaad uno specifico periodo d’imposta, essa non può estendere i suoi effettiautomaticamente ad un’altra annualità, ancorché siano coinvolti trattistorici comuni» (nel caso di specie, l’efficacia esterna del giudicato venneesclusa, in relazione a costi legati a un contratto di sponsorizzazione, sulpresupposto che “le circostanza di fatto e di diritto poste a fondamentoNumero registro generale 1260/2017Numero sezionale 4754/2026Numero di raccolta generale 22233/2026Data pubblicazione 29/06/2026degli accertamenti - quali ad esempio, l’inerenza della sponsorizzazione oil concreto svolgimento dell’attività di sponsorizzazione per l’annod’imposta oggetto di giudizio - non [erano] le medesime per entrambi glianni d’imposta, essendo collegate a condotte modificabili nel tempo enello spazio e per tale motivo non passibili di divenire immodificabili inrelazione ad un determinato anno d’imposta, in relazione alle condotte deisoggetti che hanno svolto volta per volta l’attività ed in relazione allemodalità con le quali le attività sono state effettuate”).

Ancora,significativo è quanto si legge nella motivazione di Cass., n. 29084/2022:“è stato chiarito che, in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicatoesterno, in relazione alle imposte periodiche, opera nei casi in cui venganoin esame fatti che per legge hanno efficacia permanente o pluriennale,producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi diimposta, ed in cui l’elemento della pluriennalità, come affermato dalleSezioni Unite nella citata sentenza, costituisce un elemento caratterizzantedella fattispecie normativa, che unifica più annualità d’imposta in unasorta di maxi periodo: gli esempi tipici sono quelli delle esenzioni oagevolazioni pluriennali, o della “spalmatura” in più annidell’ammortamento di un bene, o, in generale, della deducibilità di unaspesa ovvero nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di unrapporto ad esecuzione prolungata (cfr. Cass.13.12.2018 n.32254;Cass.7.09.2018 n.21824; Cass. 11.03.2015 n.4832).

Tali principi risultanoulteriormente seguiti da questa Corte (cfr.Cass.7.12.2021 n.38743;Cass.4.03.2021 n.5939; Cass.28.11.2019 n.31084 tutte in materia di IVA)[…] Di recente, sempre sulla scia dei principi citati, questa Corte (cfr.Cass.28.12.2018 n.33572; Cass.15.10.2021 n.28384) ha riconosciuto lasussistenza del giudicato esterno nel caso in cui l’Ufficio aveva ripetuto perpiù annualità la contestazione d’inerenza, statuendo che «in tema dideterminazione del reddito d'impresa ai fini dell'applicazione di imposteperiodiche, il giudicato esterno formatosi in relazione a un determinatoNumero registro generale 1260/2017Numero sezionale 4754/2026Numero di raccolta generale 22233/2026Data pubblicazione 29/06/2026anno d'imposta sull'inerenza tra la spesa sostenuta e l'attività dell'impresaspiega efficacia vincolante nel giudizio relativo a un successivo annod'imposta quando siano rimasti immutati gli elementi fattuali rilevanti aifini della verifica dell'inerenza stessa»”.

Cass., n. 7437/2023, in relazionealla deduzione di quote di ammortamento, evidenziò che la statuizionecirca la correttezza della relativa iscrizione con riguardo a una determinataannualità spiegava efficacia di giudicato relativamente agli anni di impostasuccessivi, “dipendenti sul piano logico e materiale dai fatti come accertatie qualificati con riguardo all'anno d'imposta in cui per la prima voltal'ammortamento era stato iscritto nel bilancio tra i beni immateriali, dandoluogo alla legittimità della deducibilità delle singole quoted'ammortamento ai sensi dell'art. 103, comma 3, del d.P.R. n. 917 del1986 (1/18 annuo)” (si veda anche la ancor più recente Cass., n.1302/2025, in tema di deduzione della spesa relativa alla quota annuale diammortamento per l’acquisizione e l’utilizzazione di un bene immateriale).Nel caso in esame, benché il contratto in forza del quale sarebbero statesvolte le prestazioni da parte di Ge.Di. in favore della S.A.C.A.P. sia ilmedesimo, a venire contestata, nei diversi avvisi di accertamento, è ladeducibilità delle corrispondenti spese, la cui “giustificazione”, sotto ilprofilo del giudizio di inerenza, è evidentemente suscettibile di mutare dianno in anno, a seconda della quantità e qualità delle prestazionieffettivamente rese.

L’accoglimento del ricorso della società contribuenteper un determinato anno non può spiegare, pertanto, efficacia di giudicatoin relazione ad un’altra annualità, potendo l’esito processualefisiologicamente divergere, in relazione alla prova offerta dalla partecontribuente per ciascun anno di imposta.3.

Nella memoria sopra citata, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha altresì eccepitola violazione degli artt. 7-ter, 7-quinquies e 12 della l. n. 212/2000 –“stante l’illegittimità euro-unitaria e l’incostituzionalità degli artt. 32 e 33,D.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 52, D.P.R. n. 633 del 1972 1972, 35, L. n. 4Numero registro generale 1260/2017Numero sezionale 4754/2026Numero di raccolta generale 22233/2026Data pubblicazione 29/06/2026del 1929 e 12, L. n. 212 del 2000, per contrasto con gli artt. 14 e 117, co.1, Cost., con l’art. 8 CEDU e con gli artt. 7 e 47 CDFUE -, per non esserestato preceduto l’accesso presso il domicilio della società contribuentedall’autorizzazione del Procuratore della Repubblica.

La ricorrente chiede,quindi, che questa Corte voglia “disapplicare le suddette norme di legge(degli artt. 32 e 33, D.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 52, D.P.R. n. 633 del1972 1972, 35, L. n. 4 del 1929 e 12, L. n. 212 del 2000), previoeventuale rinvio pregiudiziale in CGUE ex art. 267 TFUE, ovvero dipromuovere questione incidentale di legittimità costituzionale, e a valle didichiarare la nullità/illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati”.Con ordinanza interlocutoria n. 13696/2026 depositata in data 11 maggio2026 questa Sezione, in relazione a una fattispecie nella quale l’accessopresso la sede della società contribuente era stato precedutodall’autorizzazione della Guardia di Finanza e non del Publico ministero,dopo aver affermato che la verifica della compatibilità del diritto internocon l’articolo 7 della CEDU dev’essere effettuata d’ufficio dal giudice,anche in sede di legittimità (ove non necessiti di ulteriori accertamenti difatto), ha disposto la trasmissione del ricorso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ai finidella rimessione alle Sezioni unite della questione se l’art. 7-quinquiesdella l. n. 212/2000 “- la cui applicazione retroattiva risultaespressamente esclusa dall’entrata in vigore della riforma il 18 gennaio2024 - possa intendersi invece come ricognitiva di un più generaleprincipio di inutilizzabilità degli atti acquisiti in violazione di norme dilegge” (pag. 14 dell’ordinanza interlocutoria citata).La questione incide sul thema decidendum del presente ricorso, che siritiene, pertanto, opportuno rinviare a nuovo ruolo in attesa delladecisione delle Sezioni unite.

P.Q.MRinvia il ricorso a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unitesulla questione rimessa con ordinanza n.13696/2026.Numero registro generale 1260/2017Numero sezionale 4754/2026Numero di raccolta generale 22233/2026Data pubblicazione 29/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/6/2026 e, in sededi riconvocazione, del 24/6/2026.La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro registro generale 1260/2017Numero sezionale 4754/2026Numero di raccolta generale 22233/2026Data pubblicazione 29/06/20261. La S.A.C.A.P. (Società autotrasporti carburanti e altri prodotti) s.r.l.propose opposizione avverso l’avviso di accertamento n.TK503M108326/2012, con il quale, per l’anno 2007, le era statacontestata l’indeducibilità di alcuni costi ai fini delle imposte sui redditi edell’Irap (e la conseguente indetraibilità dell’IVA), in relazione ad alcunefatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]..2. La CTP di Roma accolse il ricorso.3. La CTR del Lazio, in sede di impugnazione, dichiarò inammissibilel’appello dell’Agenzia delle Entrate, per non avere avuto ad oggetto lastatuizione – facente capo a un’autonoma ratio decidendi – relativaall’assenza di finalità elusiva delle operazioni contestate e, dunque, diqualsivoglia concreto pregiudizio per l’Erario.4. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, sullabase di un unico motivo. Resiste con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. (quale successore della [OSCURATO:SOCIETA]., a sua voltaincorporante la S.A.C.A.P.) ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Amministrazione finanziaria deduce laviolazione o falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 546/1992 in relazioneall’art. 360, n. 4, c.p.c.. Secondo la ricorrente, le affermazioni – contenutenella sentenza di primo grado - relative alla raggiunta prova dell’inerenzadei costi, da un lato, e alla mancata prova da parte dell’Ufficio della finalitàelusiva delle operazioni, dall’altro, “costituiscono, all’evidenza, due distintepremesse logiche della decisione, ciascuna delle quali non sufficiente, dasola, a giustificare la decisione” (pag. 6 del ricorso per cassazione). Inogni caso, la statuizione sarebbe stata impugnata dinanzi alla CTR, tenutoconto che, dopo la riproduzione della motivazione della sentenza di primecure, l’Agenzia delle Entrate aveva asserito, nell’atto di appello, che “lasentenza odiernamente impugnata deve ritenersi assoluto carente diidonea ed esaustiva motivazione, in quanto i giudici di prime cureNumero registro generale 1260/2017Numero sezionale 4754/2026Numero di raccolta generale 22233/2026Data pubblicazione 29/06/2026liquidano in modo alquanto superficiale la questione, ritenendo assoltol’onere probatorio gravante sul contribuente, in evidente spregio delladisposizione di cui all’art. 109, comma 5, del T.u.i.r.” (pag. 8 del ricorsoper cassazione)2. Nella memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., la [OSCURATO:SOCIETA] invoca, inprimo luogo, il giudicato esterno riferibile alla sentenza della CTR del Lazion. 1031/2019, con cui è stato confermato l’annullamento dell’avviso diaccertamento n. TK503M102204, relativo all’anno 2012, avente adoggetto le medesime contestazioni svolte dall’Agenzie delle Entrate negliavvisi in questa sede impugnati.L’eccezione di giudicato non è fondata. [OSCURATO:PERSONA]. n. 4832/2015, affermòche, in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, inrelazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano inesame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale,producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi diimposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di unrapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l'efficacia espansivadel giudicato per le fattispecie "tendenzialmente permanenti" in quantosuscettibili di variazione annuale. Più di recente, Cass., n. 28999/2024, inmotivazione, ha osservato che «la sentenza del giudice tributario chedefinitivamente accerti il contenuto e l’entità degli obblighi delcontribuente per un determinato periodo d’imposta fa stato, quanto aitributi dello stesso tipo da questi dovuti per gli anni successivi, solo per glielementi che abbiano un valore “condizionante” inderogabile rispetto alladisciplina esaminata, sicché laddove risulta una situazione fattuale riferitaad uno specifico periodo d’imposta, essa non può estendere i suoi effettiautomaticamente ad un’altra annualità, ancorché siano coinvolti trattistorici comuni» (nel caso di specie, l’efficacia esterna del giudicato venneesclusa, in relazione a costi legati a un contratto di sponsorizzazione, sulpresupposto che “le circostanza di fatto e di diritto poste a fondamentoNumero registro generale 1260/2017Numero sezionale 4754/2026Numero di raccolta generale 22233/2026Data pubblicazione 29/06/2026degli accertamenti - quali ad esempio, l’inerenza della sponsorizzazione oil concreto svolgimento dell’attività di sponsorizzazione per l’annod’imposta oggetto di giudizio - non [erano] le medesime per entrambi glianni d’imposta, essendo collegate a condotte modificabili nel tempo enello spazio e per tale motivo non passibili di divenire immodificabili inrelazione ad un determinato anno d’imposta, in relazione alle condotte deisoggetti che hanno svolto volta per volta l’attività ed in relazione allemodalità con le quali le attività sono state effettuate”). Ancora,significativo è quanto si legge nella motivazione di Cass., n. 29084/2022:“è stato chiarito che, in materia tributaria, l’effetto vincolante del giudicatoesterno, in relazione alle imposte periodiche, opera nei casi in cui venganoin esame fatti che per legge hanno efficacia permanente o pluriennale,producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi diimposta, ed in cui l’elemento della pluriennalità, come affermato dalleSezioni Unite nella citata sentenza, costituisce un elemento caratterizzantedella fattispecie normativa, che unifica più annualità d’imposta in unasorta di maxi periodo: gli esempi tipici sono quelli delle esenzioni oagevolazioni pluriennali, o della “spalmatura” in più annidell’ammortamento di un bene, o, in generale, della deducibilità di unaspesa ovvero nei quali l’accertamento concerne la qualificazione di unrapporto ad esecuzione prolungata (cfr. Cass.13.12.2018 n.32254;Cass.7.09.2018 n.21824; Cass. 11.03.2015 n.4832). Tali principi risultanoulteriormente seguiti da questa Corte (cfr.Cass.7.12.2021 n.38743;Cass.4.03.2021 n.5939; Cass.28.11.2019 n.31084 tutte in materia di IVA)[…] Di recente, sempre sulla scia dei principi citati, questa Corte (cfr.Cass.28.12.2018 n.33572; Cass.15.10.2021 n.28384) ha riconosciuto lasussistenza del giudicato esterno nel caso in cui l’Ufficio aveva ripetuto perpiù annualità la contestazione d’inerenza, statuendo che «in tema dideterminazione del reddito d'impresa ai fini dell'applicazione di imposteperiodiche, il giudicato esterno formatosi in relazione a un determinatoNumero registro generale 1260/2017Numero sezionale 4754/2026Numero di raccolta generale 22233/2026Data pubblicazione 29/06/2026anno d'imposta sull'inerenza tra la spesa sostenuta e l'attività dell'impresaspiega efficacia vincolante nel giudizio relativo a un successivo annod'imposta quando siano rimasti immutati gli elementi fattuali rilevanti aifini della verifica dell'inerenza stessa»”. Cass., n. 7437/2023, in relazionealla deduzione di quote di ammortamento, evidenziò che la statuizionecirca la correttezza della relativa iscrizione con riguardo a una determinataannualità spiegava efficacia di giudicato relativamente agli anni di impostasuccessivi, “dipendenti sul piano logico e materiale dai fatti come accertatie qualificati con riguardo all'anno d'imposta in cui per la prima voltal'ammortamento era stato iscritto nel bilancio tra i beni immateriali, dandoluogo alla legittimità della deducibilità delle singole quoted'ammortamento ai sensi dell'art. 103, comma 3, del d.P.R. n. 917 del1986 (1/18 annuo)” (si veda anche la ancor più recente Cass., n.1302/2025, in tema di deduzione della spesa relativa alla quota annuale diammortamento per l’acquisizione e l’utilizzazione di un bene immateriale).Nel caso in esame, benché il contratto in forza del quale sarebbero statesvolte le prestazioni da parte di Ge.Di. in favore della S.A.C.A.P. sia ilmedesimo, a venire contestata, nei diversi avvisi di accertamento, è ladeducibilità delle corrispondenti spese, la cui “giustificazione”, sotto ilprofilo del giudizio di inerenza, è evidentemente suscettibile di mutare dianno in anno, a seconda della quantità e qualità delle prestazionieffettivamente rese. L’accoglimento del ricorso della società contribuenteper un determinato anno non può spiegare, pertanto, efficacia di giudicatoin relazione ad un’altra annualità, potendo l’esito processualefisiologicamente divergere, in relazione alla prova offerta dalla partecontribuente per ciascun anno di imposta.3. Nella memoria sopra citata, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha altresì eccepitola violazione degli artt. 7-ter, 7-quinquies e 12 della l. n. 212/2000 –“stante l’illegittimità euro-unitaria e l’incostituzionalità degli artt. 32 e 33,D.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 52, D.P.R. n. 633 del 1972 1972, 35, L. n. 4Numero registro generale 1260/2017Numero sezionale 4754/2026Numero di raccolta generale 22233/2026Data pubblicazione 29/06/2026del 1929 e 12, L. n. 212 del 2000, per contrasto con gli artt. 14 e 117, co.1, Cost., con l’art. 8 CEDU e con gli artt. 7 e 47 CDFUE -, per non esserestato preceduto l’accesso presso il domicilio della società contribuentedall’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. La ricorrente chiede,quindi, che questa Corte voglia “disapplicare le suddette norme di legge(degli artt. 32 e 33, D.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 52, D.P.R. n. 633 del1972 1972, 35, L. n. 4 del 1929 e 12, L. n. 212 del 2000), previoeventuale rinvio pregiudiziale in CGUE ex art. 267 TFUE, ovvero dipromuovere questione incidentale di legittimità costituzionale, e a valle didichiarare la nullità/illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati”.Con ordinanza interlocutoria n. 13696/2026 depositata in data 11 maggio2026 questa Sezione, in relazione a una fattispecie nella quale l’accessopresso la sede della società contribuente era stato precedutodall’autorizzazione della Guardia di Finanza e non del Publico ministero,dopo aver affermato che la verifica della compatibilità del diritto internocon l’articolo 7 della CEDU dev’essere effettuata d’ufficio dal giudice,anche in sede di legittimità (ove non necessiti di ulteriori accertamenti difatto), ha disposto la trasmissione del ricorso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ai finidella rimessione alle Sezioni unite della questione se l’art. 7-quinquiesdella l. n. 212/2000 “- la cui applicazione retroattiva risultaespressamente esclusa dall’entrata in vigore della riforma il 18 gennaio2024 - possa intendersi invece come ricognitiva di un più generaleprincipio di inutilizzabilità degli atti acquisiti in violazione di norme dilegge” (pag. 14 dell’ordinanza interlocutoria citata).La questione incide sul thema decidendum del presente ricorso, che siritiene, pertanto, opportuno rinviare a nuovo ruolo in attesa delladecisione delle Sezioni unite. P.Q.MRinvia il ricorso a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unitesulla questione rimessa con ordinanza n.13696/2026.Numero registro generale 1260/2017Numero sezionale 4754/2026Numero di raccolta generale 22233/2026Data pubblicazione 29/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/6/2026 e, in sededi riconvocazione, del 24/6/2026.La PresidenteRoberta Crucitti
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