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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 20808/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 21 giugno 2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'Imputato era stato condannato per i reati di rapina aggravata e porto d'armi in luogo pubblico. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che il Tribunale non aveva accolto la richiesta di ammissione dell'imputato al rito abbreviato per difetto di delega, malgrado in atti vi fosse procura speciale finalizzata alla scelta del rito alternativo e che il sostituto processuale del difensore era stato opportunamente delegato. 1.2 II difensore eccepisce che la Corte di appello aveva erroneamente valutato le risultanze processuali, dalle quali era emerso che l'identificazione di Capparella quale autore dei fatti contesati era palesemente viziata: in particolare, il difensore osserva che il riconoscimento fotografico operato dagli agenti di polizia non gode di uno statuto probatorio privilegiato, ma era compito del giudice valutarne l'attendibilità, e che il fatto che Capparella avesse noleggiato l'autovettura utilizzata per la rapina non significava che ne fosse stato l'utilizzatore; inoltre, il teste Boschetto aveva precisato che i rapinatori si erano rivolti agli operatori di banca con accento salernitano, mentre Capparella era napoletano. 1.3 II difensore lamenta che nulla aveva risposto la C:orte di appello alla doglianza secondo la quale non risultava integrata l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n.1 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti.

Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena \—) di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584).

Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, che ha motivato esaurientemente su tutti i motivi di ricorso osservando: 1)quanto al primo motivo, che la procura speciale non conteneva la facoltà di nominare sostituti ai fini della richiesta di rito alternativo (sul punto si veda Sez.2, sentenza n. 45328 del 01/10/2013, Rossi, Rv. 257497 - 01: "il sostituto del difensore di fiducia, a cui sia stata rilasciata procura speciale per la richiesta di riti alternativi senza indicazione della facoltà di farsi sostituire per tali specifici incombenti, non è legittimato a formulare istanza di giudizio abbreviato"); 2)quanto al secondo che il teste Raiteri aveva riconosciuto l'imputato dai nitidi fotogrammi estratti dal circuito di videosorveglianza, che nessun elemento aveva fornito Capparella in merito al fatto che fosse un altro soggetto ad utilizzare l'autovettura da lui noleggiata ed utilizzata per commettere la rapina e che la diversità dell'accento salernitano da quello napoletano non è così marcata, osservando che comunque Capparella abita a Salerno; 3) quanto al terzo motivo, che i rapinatori erano due e che il personale e i clienti dalla banca avevano percepito la simultanea presenza dei due autori nella realizzazione della rapina.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 21 giugno 2021, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale l'Imputato era stato condannato per i reati di rapina aggravata e porto d'armi in luogo pubblico. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che il Tribunale non aveva accolto la richiesta di ammissione dell'imputato al rito abbreviato per difetto di delega, malgrado in atti vi fosse procura speciale finalizzata alla scelta del rito alternativo e che il sostituto processuale del difensore era stato opportunamente delegato. 1.2 II difensore eccepisce che la Corte di appello aveva erroneamente valutato le risultanze processuali, dalle quali era emerso che l'identificazione di Capparella quale autore dei fatti contesati era palesemente viziata: in particolare, il difensore osserva che il riconoscimento fotografico operato dagli agenti di polizia non gode di uno statuto probatorio privilegiato, ma era compito del giudice valutarne l'attendibilità, e che il fatto che Capparella avesse noleggiato l'autovettura utilizzata per la rapina non significava che ne fosse stato l'utilizzatore; inoltre, il teste Boschetto aveva precisato che i rapinatori si erano rivolti agli operatori di banca con accento salernitano, mentre Capparella era napoletano. 1.3 II difensore lamenta che nulla aveva risposto la C:orte di appello alla doglianza secondo la quale non risultava integrata l'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n.1 cod.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002 Ud. (dep. 24/04/2002), Rv. 221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013 Ud. (dep. 08/08/2013), Rv. 256133), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è, infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena \—) di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584). Nel caso in esame, il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, che ha motivato esaurientemente su tutti i motivi di ricorso osservando: 1)quanto al primo motivo, che la procura speciale non conteneva la facoltà di nominare sostituti ai fini della richiesta di rito alternativo (sul punto si veda Sez.2, sentenza n. 45328 del 01/10/2013, Rossi, Rv. 257497 - 01: "il sostituto del difensore di fiducia, a cui sia stata rilasciata procura speciale per la richiesta di riti alternativi senza indicazione della facoltà di farsi sostituire per tali specifici incombenti, non è legittimato a formulare istanza di giudizio abbreviato"); 2)quanto al secondo che il teste Raiteri aveva riconosciuto l'imputato dai nitidi fotogrammi estratti dal circuito di videosorveglianza, che nessun elemento aveva fornito Capparella in merito al fatto che fosse un altro soggetto ad utilizzare l'autovettura da lui noleggiata ed utilizzata per commettere la rapina e che la diversità dell'accento salernitano da quello napoletano non è così marcata, osservando che comunque Capparella abita a Salerno; 3) quanto al terzo motivo, che i rapinatori erano due e che il personale e i clienti dalla banca avevano percepito la simultanea presenza dei due autori nella realizzazione della rapina. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/04/2022 Il consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 20808/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris