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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22691/2025

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3183/2024R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ALTAMURA V.[OSCURATO:PERSONA] N.37/C [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’av- vocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro A.G.E.A. —[OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende –controricorrente – Oggetto: Comunità euro- pea – Agricoltura - A iuti compensativi al reddito – Reg.

CEE n. 1765/92 - Reg.

CE 885/2006 R.G.N. 3183/2024 Ud. 23/04/2025CC Sez.

S1 - R.G. 3183/2024 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 2 di 10 avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1020/2023 depositata il 26/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 23/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1020/2023, pubblicata in data 26 giugno 2023, la Corte d’appello di Bari, nella contumacia dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), ha respinto l’appello pro- posto da GIOVANNI LOSPALLUTOavverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4379/2019pubblicata in data 22 novembre 2019 , la quale, a propria volta, aveva respinto la domanda del medesimo [OSCURATO:PERSONA]- SPALLUTO, volta ad ottenerela condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione della somma di € 26.000,00, a titolo di aiuti compensativi PAC per le annate agrarie 2006, 2007 e 2008oppure, in subordine, ad accertare l’intervenuta prescrizione del diritto dell’[OSCURATO:PERSONA] alla ripetizione degli im- porti ad essa eventualmente dovuti per le annate agrarie dal 1997 al 2003.

2. GIOVANNI LOSPALLUTOaveva agito premettendo di avere otte- nuto gli aiuti compensativi al reddito disposti dal Regolamento CEE n. 1765/92 in favore dei coltivatori diretti proprietari di terreni “semina- tivi” alla data del 31dicembre 1991 ma che [OSCURATO:PERSONA], appresa la pendenza di un giudizio penale per il reato previsto e punito dall’art. 640-bisc.p., aveva, con provvedimento del 1° febbraio 2006, disposto la sospen- sione dell’erogazione dell’integrazione al reddito sino alla concorrenza di € 99.588,82, negando lo sblocco della somma anche dopo che, con sentenza in data 1° marzo 2013, il Tribunale di Bari aveva dichiarato l’estinzione dei reati contestati per intervenuta prescrizione ed anzi Sez.

S1 - R.G. 3183/2024 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 3 di 10 adottando un provvedimento amministrativo “di accertamento di somme indebitamente percepite” con cui si disponeva la compensa- zione delle somme trattenute per le annualità successive al 2004 con quelle indebitamente erogate per le annualità precedenti.

3. La Corte d’appello di Bari ha disatteso il gravame rilevando che, all’esito del giudizio penale, [OSCURATO:PERSONA] – che aveva già disposto ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n.228/2001 la sospensione dell’erogazione con provvedimento non impugnato dall’appellante innanzi alla giurisdizione amministrativa – aveva autonomamente proceduto all’accertamento delle condotte contestate all’appellante, adottando in data 5 agosto 2013ulteriore provvedimento – neanch’esso impugnato innanzi il giu- dice amministrativo - con il q uale, determinati in € 25.365,50, oltre interessi, i contributi indebitamente riscossi dall’appellante per gli anni dal 1997 al 2004, aveva disposto, ai sensi dell’art. 5 del Reg.

CE n. 885/2006, la deduzione dai crediti maturati dal beneficiario, già so- spesi.

La Corte, quindi, ha osservato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito adeguata prova – su di esso gravante, avendo agito a titolo di indebito -dell’insussistenza della causa giustificativa dell’attri- buzione patrimoniale pretesa dall’[OSCURATO:PERSONA],risultando, per contro, provata la fondatezza della pretesa di [OSCURATO:PERSONA], la quale, conseguentemente, do- veva ritenersi aver correttamente operato la compensazione impropria tra la somma sospesa e quella ritenuta indebitamente erogata.

La Corte territoriale ha, infine, disatteso le ulteriori deduzioni dell’appellante, osservando, in sintesi, che: − infondate erano le contestazioni in ordine alla legittimazione attiva di AGEAa recuperare i contributi indebitamente riscossi, essendo [OSCURATO:PERSONA] il soggetto deputato all’erogazione dei contributi in questionee, conseguentemente, da ritenersi anche legitti- Sez.

S1 - R.G. 3183/2024 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 4 di 10 mato, ex art. 5-ter,Reg.

CE n. 885/2006, al recupero di quelli indebitamente erogati, anche mediante trattenuta dai futuri pagamenti spettanti al debitore dell’indebita percezione; − l’assenza di una domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] non era ostativa all’operatività della compensazione impropria, appli- cabile anche d’ufficio; − infondata era l’eccezione di prescrizione, essendosi [OSCURATO:PERSONA] co- stituita parte civile nel procedimento penale, interrompendo in tal modo il corso della prescrizione del diritto alla ripetizione dei contributi indebitamente erogati sino alla data di irrevoca- bilità della sentenza che aveva definito quel procedimento ed avendo comunque [OSCURATO:PERSONA] espressamente escluso i contributi erogati negli anni 1995 e 1996, per i quali era maturata la prescrizione decennale.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari ri- corre [OSCURATO:PERSONA].

È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].

In data 14 luglio 2024, il Consigliere delegato, ha formulato propo- sta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. segnalando la inammissibilità del ricorso.

A detta proposta ha fatto seguito istanza del ricorrente per la defi- nizione del giudizio.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a tremotivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 1, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c.

Sez.

S1 - R.G. 3183/2024 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 5 di 10 Il ricorrente, dopo avere premesso che il provvedimento del 5 ago- sto 2013 era stato specificamente impugnato, deduce che la provviso- rietà dell’accantonamento disposto ex art. 33, D. Lgs. n. 228/2001 comportava la necessità di un accertamento giudiziale, “sicché, alla luce di quanto rimarcato, ritenuta la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA]- strativo, il Relatore avrebbe dovuto sollevare il corrispondente difetto, anziché propendere per la definitività di un documento, viceversa ini- doneo e comunque mai diventato tale”.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 c.c.

Il ricorrente sottolinea di avere agito per ottenere l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione dei contributiin virtù della infon- datezza della pretesa restitutoria esercitata dall’intimata – essendo, semmai, quest’ultima tenuta a dimostrare le proprie asserzioni -dedu- cendo, quindi, che il suo onere probatorio era solo quello di dimostrare l'infondatezza di tale ultimo profilo, per richiedere, a propria volta, la restituzione di quanto trattenuto a titolo di garanzia del pagamento ex art. 33 D. Lgs. n. 228/2001. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del Reg.

UE n. 908/2014.

Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa si è venuta a basare sul provvedimento del 05.08.2003 (prot. n.

UCCU.2013 4739), di cui si contesta radicalmente l’efficacia sia perché lo stesso, a propria volta, richiama un verbale redatto dall’allora [OSCURATO:PERSONA], “contenente la semplice contestazione ed incontrovertibil- mente preordinato alla irrogazione di una multa di speculare entità, ma soprattutto volto a sollecitare l’azione penale, ex art. 2 L. 898/’86”e Sez.

S1 - R.G. 3183/2024 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 6 di 10 “pertanto inoppugnabile” nonché “ inadeguato ad interrompere il ter- mine di prescrizione (in quanto, come noto, legittimato attivo per la ingiunzione della sanzione è il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA])” sia perché “quandanche all’epoca dell’invio avesse spiegato effetti esecu- tivi, li ha persi in seguito, per non essere stato contestualmente inserito il credito ivi riportato nel Registro dei debitori come accertamento de- finitivo (ai sensi dell’art. 54 del Reg.

UE n. 1306/2013)”.

2. La proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. datata 14 luglio 2024 osserva: “Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa ap- plicazione dell’art. 37 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 1 c.p.c.

Egli assume che, ritenuta la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale avrebbe dovuto sollevare il difetto di giurisdizione e non vi aveva provveduto per la ritenuta definitività di un documento amministrativo (inidoneo allo scopo e comunque divenuto tale in se- guito) per presunta omessa impugnazione dello stesso, viceversa ope- rata.

Il motivo presenta plurimi profili di evidente inammissibilità.

In primo luogo, dalla sua esposizione neppur si comprende se il ricorrente contesti la giurisdizione del giudice ordinario, evidentemente ritenuta dai giudici baresi, che in primo e in secondo grado hanno ri- gettato nel merito le sue domande.

In secondo luogo, la predetta giurisdizione appare incontestabile sia perché è stato lo stesso ricorrente a rivolgersi al giudice ordinario, sia perché egli non ha impugnato la decisione di primo grado che aveva ritenuto implicitamente la sussistenza dellagiurisdizione ordinaria.

In terzo luogo, il motivo non è pertinente e specifico perché la Corte barese non ha affatto affermato la giurisdizione del giudice am- ministrativo, ma si è limitata a rilevare la mancata impugnazione del Sez.

S1 - R.G. 3183/2024 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 7 di 10 provvedimento del 5.8.2013 dinanzi al giudice amministrativo compe- tente.

In quarto luogo, il ricorrente non indica come e quando il provve- dimento sarebbe stato impugnato e tantomeno quando e come tale circostanza sarebbe stata rappresentata ai giudici del merito.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 2033 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e osserva che l'onere probatorio ritenuto non assolto da parte attrice aveva per oggetto l'inesistenza deldiritto vantato dall'Ammini- strazione di pretenderne la restituzione e giammai il diritto di ricevere gli aiuti, come invece sostenuto dalla Corte territoriale.

Il motivo è inammissibile perché non affronta e non confuta la concorrente ratio decidendi della sentenza impugnata che, anche a pre- scindere dalle considerazioni circa la distribuzione dell’onere probato- rio, ha ritenuto che in concreto la percezione indebita dei contributi fosse stata dimostrata in giudizio dall’[OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello, infatti, ha affermato che non poteva dubitarsi che quel controcredito fosse certo, liquido ed esigibile in quanto com- provato dai puntuali accertamenti contenuti nel verbale del [OSCURATO:PERSONA]- restale di Stato del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riguardo al quale le contestazioni mosse dall’appellante erano generiche e indimostrate e ha rilevato che il prov- vedimento del 05.08.2003 (rectius: 2013) prot. n.UCCU.2013 4739) con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] aveva accertato i contributi indebiti riscossi dallo Spalluto non erta statoda questi impugnato dinanzi al TAR ed era di- venuto definitivo.

Il ricorrente con la dedotta denuncia di violazione di legge mira a chiedere indebitamente a questa Corte di riesaminare l’accertamento dei fatti e rivalutare le risultanze istruttorie, cosa non consentita in sede di legittimità, per di più in presenza di una doppia pronuncia conforme Sez.

S1 - R.G. 3183/2024 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 8 di 10 dei giudici del merito, preclusiva della denuncia di vizio motivazionale (art.348-ter, comma 5 c.p.c. ed ora art.360, comma 4, c.p.c.).

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa appli- cazione dell’art. 28 del Reg.

UE 908/2014, in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.

Egli osserva che gli Stati membri della Comunità Europea possono procedere a compensazione dei futuri pagamenti dei debiti in essere, soltanto qualora questi ultimi siano giuridicamente accertati mentre nel caso di specie non è stata assolta tale ultima condizione.

Anche in questo caso le censure debordano nel merito e non ten- gono conto del fatto che la Corte ha invece ritenuto accertato il contro- credito opposto in compensazione da [OSCURATO:PERSONA].

Secondo giurisprudenza del tutto consolidata in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso, viene ritenuta ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valuta- zione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto(Sez. 1, n. 24325 del 3.11.2020).

Inoltre [OSCURATO:PERSONA] ha interrotto la prescrizione già con la costituzione di parte civile nel giudizio penale e il giudice di appello ha respinto l’appello del produttore, relativamente alla prescrizione, proprio in ra- gione dell’avvenuta costituzione di parte civile senza che il ricorrente abbia sottoposto a specifica censura tale ratio decidendi.

La deduzione del ricorrente, per cui il provvedimento avrebbe perso efficacia per non essere stato inserito nel Registro dei debitori è inam- missibile, perché formula per la prima volta un’eccezione che non ri- sulta proposta nei gradi di merito e comunque introduce una questione di mero fatto.”.

Sez.

S1 - R.G. 3183/2024 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 9 di 10

3. Ritiene questa Corte di dover integralmente condividere i conte- nuti della proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., dovendosi, del resto, osservare che il ricorrente, da un lato, nella propria istanza di decisione, ha omesso di prendere specifica posizione sul l’intero com- plesso di molteplici e specifici rilievi formulati nella proposta medesima ed hareplicato in modo inadeguato ad altri rilievi – dovendosi, in par- ticolare, osservare che, in assenza di specifico motivo di impugnazione, la statuizione assunta dalla Corte d’appello in ordine all’interruzione della prescrizione (peraltro non unico motivo di inammissibilità del mo- tivo di ricorso) non può essere oggetto di revisione nella presente sede –e, dall’altro lato, non si è avvalso dell’ulteriore facoltà di deposito di memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. .

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese, essendo [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata.

4. Avendo questa Corte deciso in conformità della proposta, deve trovare applicazione l’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il quale ri- chiama, in caso di decisione conforme alla proposta, il disposto di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

Nel caso in esame, sempre in virtù della mancata costituzione di [OSCURATO:PERSONA], deve trovare applicazione il solo quarto comma, con conse- guente condanna ulteriore delricorrente soccombent e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma di denaro non infe- riore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00, sommache si liquida come da dispositivo.

5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup- posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", Sez.

S1 - R.G. 3183/2024 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 10 di 10 spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con- creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve- nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrent e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 2.500,00, ex art. 96, terzo comma, c.p.c.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua- ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presuppos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3183/2024R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ALTAMURA V.[OSCURATO:PERSONA] N.37/C [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’av- vocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende –ricorrente – contro A.G.E.A. —[OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende –controricorrente – Oggetto: Comunità euro- pea – Agricoltura - A iuti compensativi al reddito – Reg. CEE n. 1765/92 - Reg. CE 885/2006 R.G.N. 3183/2024 Ud. 23/04/2025CC Sez. S1 - R.G. 3183/2024 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 2 di 10 avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1020/2023 depositata il 26/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 23/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1020/2023, pubblicata in data 26 giugno 2023, la Corte d’appello di Bari, nella contumacia dell’appellata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), ha respinto l’appello pro- posto da GIOVANNI LOSPALLUTOavverso la sentenza del Tribunale di Bari n. 4379/2019pubblicata in data 22 novembre 2019 , la quale, a propria volta, aveva respinto la domanda del medesimo [OSCURATO:PERSONA]- SPALLUTO, volta ad ottenerela condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione della somma di € 26.000,00, a titolo di aiuti compensativi PAC per le annate agrarie 2006, 2007 e 2008oppure, in subordine, ad accertare l’intervenuta prescrizione del diritto dell’[OSCURATO:PERSONA] alla ripetizione degli im- porti ad essa eventualmente dovuti per le annate agrarie dal 1997 al 2003. 2. GIOVANNI LOSPALLUTOaveva agito premettendo di avere otte- nuto gli aiuti compensativi al reddito disposti dal Regolamento CEE n. 1765/92 in favore dei coltivatori diretti proprietari di terreni “semina- tivi” alla data del 31dicembre 1991 ma che [OSCURATO:PERSONA], appresa la pendenza di un giudizio penale per il reato previsto e punito dall’art. 640-bisc.p., aveva, con provvedimento del 1° febbraio 2006, disposto la sospen- sione dell’erogazione dell’integrazione al reddito sino alla concorrenza di € 99.588,82, negando lo sblocco della somma anche dopo che, con sentenza in data 1° marzo 2013, il Tribunale di Bari aveva dichiarato l’estinzione dei reati contestati per intervenuta prescrizione ed anzi Sez. S1 - R.G. 3183/2024 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 3 di 10 adottando un provvedimento amministrativo “di accertamento di somme indebitamente percepite” con cui si disponeva la compensa- zione delle somme trattenute per le annualità successive al 2004 con quelle indebitamente erogate per le annualità precedenti. 3. La Corte d’appello di Bari ha disatteso il gravame rilevando che, all’esito del giudizio penale, [OSCURATO:PERSONA] – che aveva già disposto ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n.228/2001 la sospensione dell’erogazione con provvedimento non impugnato dall’appellante innanzi alla giurisdizione amministrativa – aveva autonomamente proceduto all’accertamento delle condotte contestate all’appellante, adottando in data 5 agosto 2013ulteriore provvedimento – neanch’esso impugnato innanzi il giu- dice amministrativo - con il q uale, determinati in € 25.365,50, oltre interessi, i contributi indebitamente riscossi dall’appellante per gli anni dal 1997 al 2004, aveva disposto, ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE n. 885/2006, la deduzione dai crediti maturati dal beneficiario, già so- spesi. La Corte, quindi, ha osservato che [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito adeguata prova – su di esso gravante, avendo agito a titolo di indebito -dell’insussistenza della causa giustificativa dell’attri- buzione patrimoniale pretesa dall’[OSCURATO:PERSONA],risultando, per contro, provata la fondatezza della pretesa di [OSCURATO:PERSONA], la quale, conseguentemente, do- veva ritenersi aver correttamente operato la compensazione impropria tra la somma sospesa e quella ritenuta indebitamente erogata. La Corte territoriale ha, infine, disatteso le ulteriori deduzioni dell’appellante, osservando, in sintesi, che: − infondate erano le contestazioni in ordine alla legittimazione attiva di AGEAa recuperare i contributi indebitamente riscossi, essendo [OSCURATO:PERSONA] il soggetto deputato all’erogazione dei contributi in questionee, conseguentemente, da ritenersi anche legitti- Sez. S1 - R.G. 3183/2024 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 4 di 10 mato, ex art. 5-ter,Reg. CE n. 885/2006, al recupero di quelli indebitamente erogati, anche mediante trattenuta dai futuri pagamenti spettanti al debitore dell’indebita percezione; − l’assenza di una domanda riconvenzionale di [OSCURATO:PERSONA] non era ostativa all’operatività della compensazione impropria, appli- cabile anche d’ufficio; − infondata era l’eccezione di prescrizione, essendosi [OSCURATO:PERSONA] co- stituita parte civile nel procedimento penale, interrompendo in tal modo il corso della prescrizione del diritto alla ripetizione dei contributi indebitamente erogati sino alla data di irrevoca- bilità della sentenza che aveva definito quel procedimento ed avendo comunque [OSCURATO:PERSONA] espressamente escluso i contributi erogati negli anni 1995 e 1996, per i quali era maturata la prescrizione decennale. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari ri- corre [OSCURATO:PERSONA]. È rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]. In data 14 luglio 2024, il Consigliere delegato, ha formulato propo- sta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. segnalando la inammissibilità del ricorso. A detta proposta ha fatto seguito istanza del ricorrente per la defi- nizione del giudizio. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a tremotivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce, in relazione all’art. 360, n. 1, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c. Sez. S1 - R.G. 3183/2024 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 5 di 10 Il ricorrente, dopo avere premesso che il provvedimento del 5 ago- sto 2013 era stato specificamente impugnato, deduce che la provviso- rietà dell’accantonamento disposto ex art. 33, D. Lgs. n. 228/2001 comportava la necessità di un accertamento giudiziale, “sicché, alla luce di quanto rimarcato, ritenuta la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA]- strativo, il Relatore avrebbe dovuto sollevare il corrispondente difetto, anziché propendere per la definitività di un documento, viceversa ini- doneo e comunque mai diventato tale”. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2697 c.c. Il ricorrente sottolinea di avere agito per ottenere l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione dei contributiin virtù della infon- datezza della pretesa restitutoria esercitata dall’intimata – essendo, semmai, quest’ultima tenuta a dimostrare le proprie asserzioni -dedu- cendo, quindi, che il suo onere probatorio era solo quello di dimostrare l'infondatezza di tale ultimo profilo, per richiedere, a propria volta, la restituzione di quanto trattenuto a titolo di garanzia del pagamento ex art. 33 D. Lgs. n. 228/2001. 1.3.Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del Reg. UE n. 908/2014. Si censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa si è venuta a basare sul provvedimento del 05.08.2003 (prot. n. UCCU.2013 4739), di cui si contesta radicalmente l’efficacia sia perché lo stesso, a propria volta, richiama un verbale redatto dall’allora [OSCURATO:PERSONA], “contenente la semplice contestazione ed incontrovertibil- mente preordinato alla irrogazione di una multa di speculare entità, ma soprattutto volto a sollecitare l’azione penale, ex art. 2 L. 898/’86”e Sez. S1 - R.G. 3183/2024 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 6 di 10 “pertanto inoppugnabile” nonché “ inadeguato ad interrompere il ter- mine di prescrizione (in quanto, come noto, legittimato attivo per la ingiunzione della sanzione è il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA])” sia perché “quandanche all’epoca dell’invio avesse spiegato effetti esecu- tivi, li ha persi in seguito, per non essere stato contestualmente inserito il credito ivi riportato nel Registro dei debitori come accertamento de- finitivo (ai sensi dell’art. 54 del Reg. UE n. 1306/2013)”. 2. La proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c. datata 14 luglio 2024 osserva: “Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa ap- plicazione dell’art. 37 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 1 c.p.c. Egli assume che, ritenuta la giurisdizione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale avrebbe dovuto sollevare il difetto di giurisdizione e non vi aveva provveduto per la ritenuta definitività di un documento amministrativo (inidoneo allo scopo e comunque divenuto tale in se- guito) per presunta omessa impugnazione dello stesso, viceversa ope- rata. Il motivo presenta plurimi profili di evidente inammissibilità. In primo luogo, dalla sua esposizione neppur si comprende se il ricorrente contesti la giurisdizione del giudice ordinario, evidentemente ritenuta dai giudici baresi, che in primo e in secondo grado hanno ri- gettato nel merito le sue domande. In secondo luogo, la predetta giurisdizione appare incontestabile sia perché è stato lo stesso ricorrente a rivolgersi al giudice ordinario, sia perché egli non ha impugnato la decisione di primo grado che aveva ritenuto implicitamente la sussistenza dellagiurisdizione ordinaria. In terzo luogo, il motivo non è pertinente e specifico perché la Corte barese non ha affatto affermato la giurisdizione del giudice am- ministrativo, ma si è limitata a rilevare la mancata impugnazione del Sez. S1 - R.G. 3183/2024 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 7 di 10 provvedimento del 5.8.2013 dinanzi al giudice amministrativo compe- tente. In quarto luogo, il ricorrente non indica come e quando il provve- dimento sarebbe stato impugnato e tantomeno quando e come tale circostanza sarebbe stata rappresentata ai giudici del merito. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 2033 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. e osserva che l'onere probatorio ritenuto non assolto da parte attrice aveva per oggetto l'inesistenza deldiritto vantato dall'Ammini- strazione di pretenderne la restituzione e giammai il diritto di ricevere gli aiuti, come invece sostenuto dalla Corte territoriale. Il motivo è inammissibile perché non affronta e non confuta la concorrente ratio decidendi della sentenza impugnata che, anche a pre- scindere dalle considerazioni circa la distribuzione dell’onere probato- rio, ha ritenuto che in concreto la percezione indebita dei contributi fosse stata dimostrata in giudizio dall’[OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello, infatti, ha affermato che non poteva dubitarsi che quel controcredito fosse certo, liquido ed esigibile in quanto com- provato dai puntuali accertamenti contenuti nel verbale del [OSCURATO:PERSONA]- restale di Stato del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riguardo al quale le contestazioni mosse dall’appellante erano generiche e indimostrate e ha rilevato che il prov- vedimento del 05.08.2003 (rectius: 2013) prot. n.UCCU.2013 4739) con il quale l’[OSCURATO:PERSONA] aveva accertato i contributi indebiti riscossi dallo Spalluto non erta statoda questi impugnato dinanzi al TAR ed era di- venuto definitivo. Il ricorrente con la dedotta denuncia di violazione di legge mira a chiedere indebitamente a questa Corte di riesaminare l’accertamento dei fatti e rivalutare le risultanze istruttorie, cosa non consentita in sede di legittimità, per di più in presenza di una doppia pronuncia conforme Sez. S1 - R.G. 3183/2024 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 8 di 10 dei giudici del merito, preclusiva della denuncia di vizio motivazionale (art.348-ter, comma 5 c.p.c. ed ora art.360, comma 4, c.p.c.). Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa appli- cazione dell’art. 28 del Reg. UE 908/2014, in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. Egli osserva che gli Stati membri della Comunità Europea possono procedere a compensazione dei futuri pagamenti dei debiti in essere, soltanto qualora questi ultimi siano giuridicamente accertati mentre nel caso di specie non è stata assolta tale ultima condizione. Anche in questo caso le censure debordano nel merito e non ten- gono conto del fatto che la Corte ha invece ritenuto accertato il contro- credito opposto in compensazione da [OSCURATO:PERSONA]. Secondo giurisprudenza del tutto consolidata in tema di rapporti tra il credito dell'agricoltore a titolo di contributi dell'Unione europea conseguenti alla Politica agricola comune (Pac), ed i debiti dello stesso, viene ritenuta ammissibile la cd. compensazione impropria o atecnica, a condizione che il controcredito sia certo e liquido secondo la valuta- zione dei giudici di merito, incensurabile in sede di legittimità, a tal fine valorizzando l'unitarietà del rapporto(Sez. 1, n. 24325 del 3.11.2020). Inoltre [OSCURATO:PERSONA] ha interrotto la prescrizione già con la costituzione di parte civile nel giudizio penale e il giudice di appello ha respinto l’appello del produttore, relativamente alla prescrizione, proprio in ra- gione dell’avvenuta costituzione di parte civile senza che il ricorrente abbia sottoposto a specifica censura tale ratio decidendi. La deduzione del ricorrente, per cui il provvedimento avrebbe perso efficacia per non essere stato inserito nel Registro dei debitori è inam- missibile, perché formula per la prima volta un’eccezione che non ri- sulta proposta nei gradi di merito e comunque introduce una questione di mero fatto.”. Sez. S1 - R.G. 3183/2024 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 9 di 10 3. Ritiene questa Corte di dover integralmente condividere i conte- nuti della proposta di definizione ex art. 380-bis c.p.c., dovendosi, del resto, osservare che il ricorrente, da un lato, nella propria istanza di decisione, ha omesso di prendere specifica posizione sul l’intero com- plesso di molteplici e specifici rilievi formulati nella proposta medesima ed hareplicato in modo inadeguato ad altri rilievi – dovendosi, in par- ticolare, osservare che, in assenza di specifico motivo di impugnazione, la statuizione assunta dalla Corte d’appello in ordine all’interruzione della prescrizione (peraltro non unico motivo di inammissibilità del mo- tivo di ricorso) non può essere oggetto di revisione nella presente sede –e, dall’altro lato, non si è avvalso dell’ulteriore facoltà di deposito di memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. . Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese, essendo [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata. 4. Avendo questa Corte deciso in conformità della proposta, deve trovare applicazione l’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., il quale ri- chiama, in caso di decisione conforme alla proposta, il disposto di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. Nel caso in esame, sempre in virtù della mancata costituzione di [OSCURATO:PERSONA], deve trovare applicazione il solo quarto comma, con conse- guente condanna ulteriore delricorrente soccombent e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma di denaro non infe- riore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00, sommache si liquida come da dispositivo. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presup- posti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", Sez. S1 - R.G. 3183/2024 – CC 23/04/2025 - Pagina nr. 10 di 10 spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in con- creto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravve- nute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrent e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 2.500,00, ex art. 96, terzo comma, c.p.c. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-qua- ter, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presuppos
Sentenza Cassazione n. 22691/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris