CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 dicembre 2023
Cassazione n. 01192/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposti per motivo non consentito. Ed invero i ricorsi - con cui si censura l'erronea applicazione degli artt. 133 e 133-bis cod. pen - esulano dalle impugnazioni sperimentabili avverso la sentenza emessa ai sensi delrart. 599-bis cod. proc. pen. dal momento che, in sede di pena concordata, le parti hanno precisamente indicato al giudice, che ha condiviso la scelta sanzionatoria, la pena da applicare. Analogamente alle conclusioni raggiunte in tema di patteggiamento (Sez. U, n. 5838 del 28/11/2013, dep. 2014, Citarella, Rv. 257824), deve ritenersi che la censura relativa alla determinazione della pena concordata - e stimata corretta dal giudice di merito - non può essere dedotta in sede di legittimità, al di fuori dell'ipotesi di determinazione contra legem. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie poiché il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 è punito con la pena fino a quattro anni e quella inflitta agli imputati risulta contenuta nei limiti edittali. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dlichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore t [OSCURATO:PERSONA]