CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08953/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2058/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] e rappresentatoe difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -controricorrente- avverso ORDINANZAdi [OSCURATO:PERSONA] n. 23130/2022depositata il 25/07/2022 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l'intimazione di pagamento, notificata in data 28/4/2017, fondata su plurime cartelle di pagamento per tassa rifiuti, bollo auto, Irap e Irpef, deducendo la nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti e per avvenuta prescrizione; 2. la [OSCURATO:PERSONA] di Roma rigettava il ricorso, rilevando che l'Agente di riscossione aveva fornito la prova della notifica delle sottese cartelle di pagamento e che il decorso del termine di prescrizione era stato interrotto dall'istanza di rateizzazione; 3. la sentenza veniva impugnata dal contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio rigettava l'appello, affermando che il ricorrente aveva dedotto motivi generici, già esposti in altri giudizi, non afferenti al themadecidendum; 4. avverso la sentenza della C.T.R. il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato due motivi: con il primo motivo denunciava, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul motivo di appello afferente all’estinzione dei ruoli maturata a seguito della decorrenza del termine di gg. 220 dalla data di presentazione dell'istanza ex art. 1, comma 538, lett. a) della legge 228/2012 e con il secondo motivo lamentava, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. per omessa valutazione di un fatto decisivo per la controversia per non avere la C.T.R. posto a fondamento della decisione le prove offerte dal ricorrente e non contestate da controparte in merito all’ estinzione delle cartelle, lamentando, infine, che, anche a voler ritenere disattesa l'istanza di estinzione, non vi era traccia alcuna in sentenza del relativo percorso motivazionale; 3. la Corte di cassazione, con ordinanza n. 23130/2022 in data 28/10/2022, dichiarava inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controricorrente; 3.1, in particolare, per quanto in questa sede rileva, i giudici di legittimità osservavano che i motivi di censura proposti non attingevano la ratio decidendi posta alla base della sentenza impugnata, la quale si era sostanziata nel rilievo secondo cui il ricorrente aveva, in sede di appello, dedotto argomentazioni già esposte nel primo grado di giudizio, formulando, peraltro, motivi generici e non afferenti althema decidendum, statuizione questa non contestata in alcun modo dal contribuente il quale si era limitato a lamentare l’omessa pronuncia sul motivo di appello afferente l'estinzione dei ruoli ed il non avere la C.T.R. posto a fondamento della decisione le prove offerte dal ricorrente e non contestate da controparte in merito alla estinzione delle cartelle; 4. contro detta ordinanza ha proposto ricorso per revocazione [OSCURATO:PERSONA], cui ha resistito con controricorso l’ Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. parte ricorrente, con il proposto ricorso per revocazione, lamenta testualmente: “manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso per cassazione; nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, secondo, n. 4” cod. proc. civ.; 1.1. assume che la Suprema Corte, con la suddetta ordinanza, aveva dichiarato l’inammissibilità dei motivi di ricorso poiché gli stessi non avevano attinto “la ratio decidendiposta alla base della sentenza qui impugnata” e, in ogni caso, il contribuente non aveva contestato l’affermazione di genericità dei motivi contenuta nella sentenza impugnata, lamentando unicamente l’omessa pronuncia sul motivo di appello afferente all’estinzione dei ruoli ed il non avere la C.T.R. posto a fondamento della decisione le prove offerte dal ricorrente e non contestate da controparte in merito alla estinzione delle cartelle, sebbene non rispondesse al vero che il contribuente, nel proprio ricorso per cassazione, non avesse contestato l’affermazione di genericità dei motivi contenuta nella sentenza di secondo grado; 1.2. precisa, in particolare, che il secondo motivo di cassazione verteva proprio su tale aspetto, ovvero sulla genericità del percorso motivazionale seguito dai giudici d’appello i quali, oltre a non aver posto a fondamento della propria decisione quei fatti non contestati dall’ente di riscossione resistente, avevano omesso di valutare e, quindi, di decidere in merito all’estinzione ope legis dei ruoli e del carico tributario a seguito del maturarsi della condizione prevista art. 1, comma 538, lett. a) della legge 228/2012 e che anche il primo motivo del ricorso per cassazione conteneva la censura di genericità e il vizio di omessa pronuncia sul punto controverso e decisivo della sentenza gravata quale, appunto, quello della mancata dichiarazione di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere dovuta al maturarsi dei termini di decadenza previsti dalla disposizione precedentemente invocata; 1.3. osserva che, nel corso del giudizio di legittimità, erano stato adottate due precedenti proposte, formulate ai sensi dell’art. 380- bis, cod. proc. civ., da due distinti Consiglieri relatori e condivise da altrettanto differenti Presidenti, nel senso della manifesta fondatezza del secondo motivo del ricorso con fissazione dell’udienza camerale sicchè l’ordinanza definitiva della Suprema Corte avrebbe dovuto allinearsi alle due precedenti proposte dei Consiglieri relatori innanzi evocate, concludendo con la cassazione della sentenza di secondo grado impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio affinché, in diversa composizione, addivenisse a un nuovo giudizio sul thema decidendumdedotto dal ricorrente; 2. il ricorso è inammissibile; 2.1. va premesso che l’articolo 391-bis cod. proc. civ. consente di chiedere la correzione degli errori materiali e la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione nel solo caso in cui le stesse siano affette da errori materiali o di calcolo ai sensi dell’articolo 287 ovvero da errori di fatto ai sensi dell’articolo 395 n. 4. cod. proc. civ.; 2.2. orbene l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., idoneo a costituire motivo di revocazione, consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali (vedi Cass.n. 26890/19); 2.3. è stato precisato che, per contro, non è idoneo ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391-bise 395, numero 4), cod. proc. civ., l'ipotizzato travisamento, da parte della Corte di cassazione, di dati giuridico-fattuali, per giunta estranei ai punti controversi sui quali essa si sia pronunciata, acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi dei rispettivi atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale - quand'anche risulti errata -di revocazione. (Sez. U, Ordinanza n. 13181 del 28/05/2013, Rv. 626608 -01); 2.3. orbene, nella concretezza del caso, appare evidente che la parte ricorrente lamenta, sostanzialmente, un errore di diritto da parte della Suprema Corte la quale, nel valutare appieno la portata di tutte le statuizioni di cui alla sentenza impugnata edil tenore delle censure formulare con il ricorso per cassazione, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso ritenuto inidoneo ad inficiare la reale ratio decidendidella sentenza; 2.4. pertanto al di là della questione relativa alla condivisibilità delle conclusioni di tipo giuridico cui è pervenuta la Cassazione –peraltro in legittimo disaccordo con le precedenti proposte ex art. 380-bis cod. proc. civ. (vedi Sez. 6- 3, Ordinanza n. 395 del 10/01/2017) - non appare sussistere alcun errore di fatto dotato di immediata evidenza, peraltro nella sostanza neanche chiaramente ed esplicitamente dedotto da parte ricorrente, risultando l’ impugnazione de qua, all’ evidenza, inammissibile sulla scorta del condivisibile principio per cui non è idonea ad integrare errore revocatorio, rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt.391- bis e 395, n. 4) cod. proc. civ., la valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, trattandosi di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto (Sez. 6- L, Ordinanza n. 10184 del 27/04/201 8, Rv. 648204 - 01); 3. conseguentemente il ricorso proposto dal contribuente deve essere dichiarato inammissibile e lo stesso va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di ADER; 3.1. ricorrono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto; P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell