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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 giugno 1949

Cassazione n. 23392/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/06/1949 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 settembre 2024, la Prima sezione di questa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del 16 aprile 2024 con la quale la Corte di appello di Catania aveva respinto l’istanza avanzata dal Garozzo, affinchè si ordinasse alla Procura generale di adeguarsi ad un procedente provvedimento ex art. 671 cod. proc. pen., revocando altresì l’ordine di carcerazione da ultimo notificato al Garozzo.

2. Avverso l’indicata sentenza, ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto il prevenuto, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con l’unico motivo, l’errore compiuto dalla Prima sezione laddove, nel rigettare il ricorso, questa aveva assunto che i fatti per cui il ricorrente aveva riportato la condanna pronunciata dalla Corte di appello di Catania il 29 settembre 2015, fossero stati consumati dal 1 gennaio 2003 al 1 febbraio 2003, piuttosto che dal gennaio 2011 al febbraio 2013, come, invece, emergeva dalla lettura di quella sentenza della Corte d’appello.

Si trattava di un errore percettivo che aveva influito, in misura decisiva, sulla decisione della Prima sezione (di non ritenere essere stata interamente scontata la pena inflitta al prevenuto per fatti commessi in epoca precedente alla sua scarcerazione del 21 dicembre 2010). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Si è infatti costantemente ricordato come sia inammissibile il ricorso straordinario per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale, trattandosi di impugnazione di carattere straordinario riservata esclusivamente al condannato, (Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263207 – 01; Sez.

U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264048 – 01; Sez. 1, n. 5980 del 21/09/2016, dep. 2017, Marusi, Rv. 269186 – 01)

1.1. Nel ricorso in atti non si è rinvenuta la necessaria procura speciale né si dà conto, nel corpo dell’atto, di essersene munito.

Il ricorso è pertanto inammissibile e l’inammissibilità in questione va dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. 2.

Ciò esaustivamente detto, qualora l’errore materiale segnalato fosse rinvenibile anche nel corpo del provvedimento di unificazione delle pene concorrenti non sarebbe precluso al condannato di richiederne la materiale correzione (con le eventuali ulteriori conseguenze sul contenuto del provvedimento stesso).

3. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/06/1949 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 settembre 2024, la Prima sezione di questa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del 16 aprile 2024 con la quale la Corte di appello di Catania aveva respinto l’istanza avanzata dal Garozzo, affinchè si ordinasse alla Procura generale di adeguarsi ad un procedente provvedimento ex art. 671 cod. proc. pen., revocando altresì l’ordine di carcerazione da ultimo notificato al Garozzo. 2. Avverso l’indicata sentenza, ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto il prevenuto, a mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con l’unico motivo, l’errore compiuto dalla Prima sezione laddove, nel rigettare il ricorso, questa aveva assunto che i fatti per cui il ricorrente aveva riportato la condanna pronunciata dalla Corte di appello di Catania il 29 settembre 2015, fossero stati consumati dal 1 gennaio 2003 al 1 febbraio 2003, piuttosto che dal gennaio 2011 al febbraio 2013, come, invece, emergeva dalla lettura di quella sentenza della Corte d’appello. Si trattava di un errore percettivo che aveva influito, in misura decisiva, sulla decisione della Prima sezione (di non ritenere essere stata interamente scontata la pena inflitta al prevenuto per fatti commessi in epoca precedente alla sua scarcerazione del 21 dicembre 2010). [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Si è infatti costantemente ricordato come sia inammissibile il ricorso straordinario per la correzione dell'errore di fatto proposto, nell'interesse del condannato, dal difensore non munito di procura speciale, trattandosi di impugnazione di carattere straordinario riservata esclusivamente al condannato, (Sez. 1, n. 12595 del 13/03/2015, Falco, Rv. 263207 – 01; Sez. U, n. 32744 del 27/11/2014, dep. 2015, Zangari, Rv. 264048 – 01; Sez. 1, n. 5980 del 21/09/2016, dep. 2017, Marusi, Rv. 269186 – 01) 1.1. Nel ricorso in atti non si è rinvenuta la necessaria procura speciale né si dà conto, nel corpo dell’atto, di essersene munito. Il ricorso è pertanto inammissibile e l’inammissibilità in questione va dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. 2. Ciò esaustivamente detto, qualora l’errore materiale segnalato fosse rinvenibile anche nel corpo del provvedimento di unificazione delle pene concorrenti non sarebbe precluso al condannato di richiederne la materiale correzione (con le eventuali ulteriori conseguenze sul contenuto del provvedimento stesso). 3. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenteal pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cas
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