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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 marzo 2022

Cassazione n. 32325/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ferrara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 31 marzo 2022 il Tribunale di Ferrara, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] indagato per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione agli anni d'imposta 2016 e 2017, nei confronti del decreto del 19 febbraio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara, in forza del quale era stato disposto il sequestro preventivo, diretto ovvero per equivalente, dei beni dell'indagato fino alla concorrenza della somma di euro 509.402,47.

2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione con unico motivo, avente ad oggetto violazione di legge ovvero vizio motivazionale in relazione al fumus commissi delicti.

2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che la stessa ordinanza impugnata aveva dato conto della natura incolpevole dell'origine della crisi di liquidità aziendale, riconducibile alla revoca delle linee di credito da parte della Cassa di Risparmio di Ferrara, mentre era stata negata la natura improvvisa di detta crisi, risalente al 2012 laddove le annualità in esame erano date dagli anni 2016 e 2017.

Tutto ciò allorquando, in relazione al 2015, il procedimento riguardante l'omesso versamento delle ritenute d'acconto era stato archiviato in ragione dell'oggettiva impossibilità di adempiere.

Laddove, tra l'altro, negli anni il debito nei confronti delle banche era stato corrispondentemente ripianato rispetto all'aumento dell'esposizione tributaria.

Era stata in tal modo salvaguardata la continuità aziendale mentre il debito fiscale era stato affrontato tramite piani di rientro, quasi sempre rispettati e concordati con l'Agenzia delle entrate di Ferrara.

Né vi erano altre scelte possibili, tenuto conto dei pagamenti eseguiti a vantaggio di altri creditori comunque tutelati dalla Costituzione, a fronte di pagamenti anche nei riguardi del creditore fiscale.

2.1.1. In relazione poi alla confisca delle somme sequestrate sul conto, era necessario provare che la disponibilità delle somme costituisse un risparmio di spesa conseguito col mancato versamento dell'imposta.

Del pari motoveicolo e ciclomotore sequestrati erano stati acquistati ben prima della commissione dei reati per cui vi era giudizio, al pari dei beni immobili, ed in proposito l'ordinanza impugnata nulla aveva inteso dire.

3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso.

4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria in replica. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il ricorso è inammissibile.

5.1. Osserva comunque in via preliminare la Corte che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge.

Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli errores in iudicando o in procedendo, al pari dei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; v. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893).

5.1.1. Vero è, in specie, che il ricorso appare invece aggredire - come è dato conto anche dall'intestazione del profilo di doglianza - altresì il percorso argomentativo della decisione, tra l'altro del tutto e pienamente riconoscibile.

5.2. In ogni caso, peraltro, quanto alla contestazione circa il fumus del reato contestato, non vi è questione circa l'esistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie.

Infatti l'ordinanza impugnata ha appunto osservato che la condotta omissiva non è stata in alcun modo contestata dall'indagato, limitatosi a prospettarne la giustificazione in ragione della gravità della situazione aziendale, che lo aveva indotto ad operare scelte differenti quanto alla destinazione delle risorse disponibili.

In tal senso è stata così fatta questione in ordine all'esistenza dell'elemento soggettivo.

A questo riguardo è invero nozione risalente che, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, compreso quello soggettivo, essendo sufficiente, a tal proposito, dare atto dei dati di fatto che non permettono di escludere ictu ()cui/ la sussistenza di tale elemento (cfr. Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi e altro, Rv. 266896; cfr. altresì Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015).

Ed in proposito il reato di omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti si consuma alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, ed è punibile a titolo di dolo generico, richiedendo la mera consapevolezza della condotta omissiva (Sez. 3, n. 25875 del 26/05/2010, Olivieri, Rv. 248151).

Ciò posto, in ogni caso il fumus commissi delicti per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare ì gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152), ), non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa (cfr. Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polofroni e altro, Rv. 272927).5.2.1.

L'indagine di questa Corte non può così che arrestarsi in ordine alla sussistenza del fumus del reato nei termini . che precedono, mentre non può sussistere - per definizione - l'immediata evidenza della carenza dell'elemento soggettivo.

Tutto ciò invero alla stregua in definitiva della precisa e rivendicata volontà dell'odierno ricorrente di coltivare in primo luogo gli adempimenti nei riguardi di altri creditori in tesi tutelati sotto il profilo costituzionale, laddove l'ordinanza impugnata ha 'invece inteso dare conto di scelte gestionali malaccorte che, anni dopo l'improvvisa revoca delle linee di credito bancarie, avevano altresì condotto ad un aggravamento dello stato della società legalmente rappresentata dal ricorrente, sì da condurre a scelte conservative d'impresa che non privilegiavano in via prioritaria il pagamento del debito tributario.

In definitiva non appare così possibile procedere in proposito, nella presente sede cautelare, ad un mero e conclamato accertamento negativo circa l'elemento soggettivo del reato.

5.2.2. In relazione infine alle ulteriori questioni circa i lamentati limiti del sequestro, del tutto correttamente il Procuratore generale ha osservato che "le altre doglianze, oltre a non essere state dedotte con il riesame, sono manifestamente infondate, in quanto il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente non deve avere ad oggetto beni che siano il profitto diretto del reato, come nel sequestro finalizzato alla confisca diretta, ma beni fino alla concorrenza del valore del profitto".

Al riguardo, infatti, avanti al Giudice del riesame era stata fatta comunque questione - come da non contestata narrazione dell'ordinanza censurata - solamente della richiesta di restituzione della somma di euro diecimila, giacente su conto corrente sequestrato ma di asserita spettanza dell'ex coniuge del ricorrente, istanza colà disattesa e non più riproposta.

6. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che neppure si confronta appieno con l'iter argomentativo della decisione, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso.

6.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ferrara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 31 marzo 2022 il Tribunale di Ferrara, quale Giudice del riesame delle misure cautelari reali, ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] indagato per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 in relazione agli anni d'imposta 2016 e 2017, nei confronti del decreto del 19 febbraio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ferrara, in forza del quale era stato disposto il sequestro preventivo, diretto ovvero per equivalente, dei beni dell'indagato fino alla concorrenza della somma di euro 509.402,47. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione con unico motivo, avente ad oggetto violazione di legge ovvero vizio motivazionale in relazione al fumus commissi delicti. 2.1. In particolare, il ricorrente ha osservato che la stessa ordinanza impugnata aveva dato conto della natura incolpevole dell'origine della crisi di liquidità aziendale, riconducibile alla revoca delle linee di credito da parte della Cassa di Risparmio di Ferrara, mentre era stata negata la natura improvvisa di detta crisi, risalente al 2012 laddove le annualità in esame erano date dagli anni 2016 e 2017. Tutto ciò allorquando, in relazione al 2015, il procedimento riguardante l'omesso versamento delle ritenute d'acconto era stato archiviato in ragione dell'oggettiva impossibilità di adempiere. Laddove, tra l'altro, negli anni il debito nei confronti delle banche era stato corrispondentemente ripianato rispetto all'aumento dell'esposizione tributaria. Era stata in tal modo salvaguardata la continuità aziendale mentre il debito fiscale era stato affrontato tramite piani di rientro, quasi sempre rispettati e concordati con l'Agenzia delle entrate di Ferrara. Né vi erano altre scelte possibili, tenuto conto dei pagamenti eseguiti a vantaggio di altri creditori comunque tutelati dalla Costituzione, a fronte di pagamenti anche nei riguardi del creditore fiscale. 2.1.1. In relazione poi alla confisca delle somme sequestrate sul conto, era necessario provare che la disponibilità delle somme costituisse un risparmio di spesa conseguito col mancato versamento dell'imposta. Del pari motoveicolo e ciclomotore sequestrati erano stati acquistati ben prima della commissione dei reati per cui vi era giudizio, al pari dei beni immobili, ed in proposito l'ordinanza impugnata nulla aveva inteso dire. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria in replica. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il ricorso è inammissibile. 5.1. Osserva comunque in via preliminare la Corte che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod. proc. pen. ammette il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge. Nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli errores in iudicando o in procedendo, al pari dei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; v. anche Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893). 5.1.1. Vero è, in specie, che il ricorso appare invece aggredire - come è dato conto anche dall'intestazione del profilo di doglianza - altresì il percorso argomentativo della decisione, tra l'altro del tutto e pienamente riconoscibile. 5.2. In ogni caso, peraltro, quanto alla contestazione circa il fumus del reato contestato, non vi è questione circa l'esistenza dell'elemento oggettivo della fattispecie. Infatti l'ordinanza impugnata ha appunto osservato che la condotta omissiva non è stata in alcun modo contestata dall'indagato, limitatosi a prospettarne la giustificazione in ragione della gravità della situazione aziendale, che lo aveva indotto ad operare scelte differenti quanto alla destinazione delle risorse disponibili. In tal senso è stata così fatta questione in ordine all'esistenza dell'elemento soggettivo. A questo riguardo è invero nozione risalente che, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, al giudice è demandata una valutazione sommaria in ordine al fumus del reato ipotizzato relativamente alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata, compreso quello soggettivo, essendo sufficiente, a tal proposito, dare atto dei dati di fatto che non permettono di escludere ictu ()cui/ la sussistenza di tale elemento (cfr. Sez. 2, n. 18331 del 22/04/2016, Iommi e altro, Rv. 266896; cfr. altresì Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015). Ed in proposito il reato di omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti si consuma alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, ed è punibile a titolo di dolo generico, richiedendo la mera consapevolezza della condotta omissiva (Sez. 3, n. 25875 del 26/05/2010, Olivieri, Rv. 248151). Ciò posto, in ogni caso il fumus commissi delicti per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare ì gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152), ), non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall'accusa (cfr. Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polofroni e altro, Rv. 272927).5.2.1. L'indagine di questa Corte non può così che arrestarsi in ordine alla sussistenza del fumus del reato nei termini . che precedono, mentre non può sussistere - per definizione - l'immediata evidenza della carenza dell'elemento soggettivo. Tutto ciò invero alla stregua in definitiva della precisa e rivendicata volontà dell'odierno ricorrente di coltivare in primo luogo gli adempimenti nei riguardi di altri creditori in tesi tutelati sotto il profilo costituzionale, laddove l'ordinanza impugnata ha 'invece inteso dare conto di scelte gestionali malaccorte che, anni dopo l'improvvisa revoca delle linee di credito bancarie, avevano altresì condotto ad un aggravamento dello stato della società legalmente rappresentata dal ricorrente, sì da condurre a scelte conservative d'impresa che non privilegiavano in via prioritaria il pagamento del debito tributario. In definitiva non appare così possibile procedere in proposito, nella presente sede cautelare, ad un mero e conclamato accertamento negativo circa l'elemento soggettivo del reato. 5.2.2. In relazione infine alle ulteriori questioni circa i lamentati limiti del sequestro, del tutto correttamente il Procuratore generale ha osservato che "le altre doglianze, oltre a non essere state dedotte con il riesame, sono manifestamente infondate, in quanto il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente non deve avere ad oggetto beni che siano il profitto diretto del reato, come nel sequestro finalizzato alla confisca diretta, ma beni fino alla concorrenza del valore del profitto". Al riguardo, infatti, avanti al Giudice del riesame era stata fatta comunque questione - come da non contestata narrazione dell'ordinanza censurata - solamente della richiesta di restituzione della somma di euro diecimila, giacente su conto corrente sequestrato ma di asserita spettanza dell'ex coniuge del ricorrente, istanza colà disattesa e non più riproposta. 6. La manifesta infondatezza dell'impugnazione, che neppure si confronta appieno con l'iter argomentativo della decisione, non può che comportare l'inammissibilità del ricorso. 6.1. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
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