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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2023

Cassazione n. 24832/2023

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el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 478/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII n. 466, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria e procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae dife sa da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce alcontroricorso -controricorrente - N. 478/22R.G. avverso la sentenza del la Corte d’appello di Campobasso n. 337 /2021 depositata il19.10.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 7.6.2023 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione immobiliare pendente in suo danno dinanzi al Tribunale di Larino ed iscritta al N. 17/2013 R.G.E., avviata dal [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] dal g.e. la procedura ed introdotto il giudizio di meritoanche dal Musacchio, che eccep ì la nullità dei contratti di mutuo azionatiper usurarietà, nonché la impignorabilità dell’immobile pignorato, perché soggetto a vincolo del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale (previa riunione con l’altro giudizio già introdotto anche dalla creditrice procedente, onde evitare l’estinzione della procedura sospesa, ai sensi dell’art. 624, comma 3, c.p.c.) dispose CTU contabile.

Acquisito l’elaborato, il giudice di primo grado rigettò l’opposizione con sentenza del 21.5.2018. [OSCURATO:PERSONA] propose quindi gravame, che l a Corte d’appello di Campobasso rigettò co n sentenza del 19.10.2021, osservando che nessuna violazione del contraddittorio s’era verificata nel corso delle operazioni peritali, giacché il deficit documentale riscontrato dal CTU era dipeso meramente dalla mancata produzione ascrivibile al Musacchio, che ne era onerato, e che comunque alla data di inizio delle operazioni stesse (avviate il 31.1.2017) il CTP dell’opponente non era comparso (benché comunicando nella stessa data la propria impossibilità a comparire); di conseguenza, nessun onere di comunicazione della relativa verbalizzazione poteva ascriversi allo stesso CTU, tanto più che lo stesso verbale del 31.1.2017 N. 478/22R.G. era stato allegato alla relazione definitiva, depositata in cancelleria, e che il CTP del Musacchio aveva preso specifica posizion e sulla questione della documentazione mancante, nell’ambito delle osservazioni inviate a seguito dell’invio della bozzadi relazione inviatagli in data 29.3.2017.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la “illegittimità della sentenza della C orte d’appello di Campobasso ex art. 360 co. 5 per avere la corte d’appello rigettato il primo motivo di gravame sull’erroneo assunto che il verbale di inizio operazioni peritali fosse stato allegato dal c.t.u. alla perizia definitiva nel giudizio di primo grado”. 1.2 –Con il secondo motivo si lamenta la “illegittimità della sentenza della Corte d’appello di Campobasso ex art. 360 co. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione di norme e principi di diritto con riferimento all’art. 101 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 24 Cost. e con l’art. 170 c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 194, 195 c.p.c. e art. 90 disp. att. c.p.c. in combinato disposto con l’art. 201 c.p.c.”. 1.3 –Con il terzo motivo si denuncia la “ i llegittimità della sentenza della C orte d’appello di Campobasso ex art. 360 co. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa N. 478/22R.G. applicazione di norme e principi di diritto con riferimento all’art. 2697 c.c. in combinato disposto con la norma processuale di cui all’art. 183 c.p.c. per aver la Corte d’appello omesso di considerare che il titolo esecutivo (contratto di mutuo dell’anno 2000 di cui il ctu aveva omesso l’esame) era stato già depositato da entrambe le parti nella fase contenziosa entro i termini ex art. 183 c.p.c. e come tale ammissibile ed utilizzabile in sede dic.t.u. anche se incompleto della pagina n. 6 e dei relativi allegati costituenti parte integrante dell’atto”. 1.4 –Con il quarto motivo si lamenta la “illegittimità della sentenza della Corte d’appello di Campobasso ex art. 360 co. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione di norme e principi di diritto con riferimento all’art. 2697 c.c. in combinato disposto con la norma processuale di cui all’art. 198 c.p.c. per aver la corte d’appello ritenuto che il documento, anche ove acquisito dal c.t.u. non avrebbe potuto essere esaminato perchèla banca non avrebbe prestato il proprio consenso alla sua utilizzazione”. 1.5 – Con il quinto motivo, infine, si denuncia la “ i llegittimità della sentenza della Corte d’appello di Campobasso ex art. 360 co. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione di norme e principi di diritto con riferimento all’ art. 91 c.p.c. in combinato disposto con il d.m. 55/14 e ss.mm. per avere la Corte d’appello condannato alle spese del grado, anzichè procedere alla compensazione nonostante il rigetto della preliminare eccezione di controparte di inammissibilità dell’appello”. 2.1 –Va osservato, in via dirimente, che il ricorso è nel complesso inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

N. 478/22R.G.

Infatti, è noto che “Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” (ex multis, Cass. n. 9226/2022).

Ebbene, nell’illustrare l’esposizione dei fatti (processuali e sostanziali) relativi alla vicenda che occupa, il ricorrente si sofferma sulle più disparate questioni, spesso irrilevanti ai fini del presente giudizio di legittimità, ma omette di indicare specificamente il contenuto del ricorsointroduttivo dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., per come proposto dinanzi al g.e., così non consentendo a questa Corte di valutare –sulla base del la mera lettura del ricorso - se le domande da esso Musacchio avanzate nel giudizio di merito fossero identiche o meno rispetto a quella della fase interinale; in tal guisa, è stato quindi impedito il necessario esame officioso della suddetta questione preliminare. 3.1 –Ad ogni buon conto, i primi quattro motivi presentano ulteriori ed autonomi profili di inammissibilità per difettodi decisività delle censure.

Infatti, la pretesa nullità per violazione del contraddittorio nell’ambito delle operazioni di CTU –confusamente esposta dal ricorrente nell’ambito dei suddetti mezzi – non venne eccepita nella prima udienza ( tenuta si i n data 7.6.2017 ) successiva al deposito dell’elaborato, avvenuto in data 29.4.2017, ed è da intendersi pertanto in ogni caso sanata.

Al riguardo, è assolutamente consolidato il principio secondo cui “Lanullità della consulenza tecnica d'ufficio, derivante dalla mancat a comunicazionealle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente N. 478/22R.G. alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienzadi mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l'esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell'elaborato delconsulente” (cos ì , Cass. n. 1744/2013 ) .

Non è affatto casuale, del resto, che il Musacchio si sia limitato ad affermare genericamente, in ricorso, di aver verbalizzato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] “una serie di deduzioni e contestazioni alla perizia”, senza però specificamente denunciare alcuna violazione del contraddittorio e la nullità da ciò derivante, come correttamente evidenziato dalla controricorrente.

A ciò può anche aggiungersi che l’affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui il verbale delle operazioni peritali in data 31.1.2017 (la cui mancata conoscenza o comunicazione è posta alla base delle censure in discorso, assumendosi che da ciò sia dipeso il deficit documentale riscontrato dal consulente d’ufficio) era stato regolarmente allegato alla relazione di CTU, ut supra depositata, è stata censurata specificamente col primo mezzo, ma in guisa ulteriormente inammissibile.

Infatti, per quanto detta affermazione risulti contrastata dal Musacchio sul piano meramente argomentativo, il preteso vizio in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello può eventualmente assurgere alpiano dell’errore revocatorio, ex art. 395, n. 4, c.p.c., non certo dell’error in iudicando, perché il giudice hadato per esistente, in seno all’elaborato peritale, un atto che, in tesi, venne acquisito al giudizio in epoca ben successiva.

Il preteso vizio in discorso, dunque, avrebbe N. 478/22R.G. dovuto denunciarsi con la revocazione, non già col ricorso per cassazione, trattandosi in definitiva – almeno secondo la prospettazione del Musacchio - di una affermazione contrastante con la reale consistenza dell’elaborato peritale, evidentemente frutto di un preteso errore percettivo da parte del giudice d’appello.

Pertanto, tutto quanto precede preclude, in ogni caso , l’esame del merito cassatorio delle suddette censure. 4.1 – I nfine, i l quinto motivo presenta anch’esso un ulteriore ed autonomo profilo di inammissibilità, anzitutto perché il ricorrente non coglie la ratio decidendi dell’impugnata decisione.

Infatti, all’esito della disamina dei motivi di gravame, la Corte molisana ha ritenuto di regolare le spese del grado in base alla soccombenza, ex art. 91 c.p.c., evidentemente ritenuta - nel complesso - integralmente riferibile alla posizione processuale del Musacchio,benché fosse stata disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. n.q.

Contrariamente a quanto sostenuto dal Musacchio, dunque, non si è al cospetto di soccombenza reciproca, bensì di soccombenza esclusiva, sicché la censura sollevata col mezzo in esame è certamente eccentrica.

L’altro profilo pure sollevato col quinto motivo – circa la pretesa mancan za di prova della titolarità del creditoin capo alla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., ciononostante destinataria della liquidazione delle spese del grado d’appello– è parimenti inammissibile, ma per difetto di autosufficienza sulla non novità della questione: non risultain ricorso con la dovuta chiarezza (e non rilevando alcuna N. 478/22R.G. successiva sua integrazione), infatti, che il Musacchio abbia sollevato il tema nell’ambito del giudizio di merito, sicché esso non può essere proposto, per la prima volta, in questa sede di legittimità. 5.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile .

Le spese di lite , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissib ile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 6.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 478/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII n. 466, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria e procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] 2018 s.r.l., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] , domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentatae dife sa da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce alcontroricorso -controricorrente - N. 478/22R.G. avverso la sentenza del la Corte d’appello di Campobasso n. 337 /2021 depositata il19.10.2021; udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 7.6.2023 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione immobiliare pendente in suo danno dinanzi al Tribunale di Larino ed iscritta al N. 17/2013 R.G.E., avviata dal [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] dal g.e. la procedura ed introdotto il giudizio di meritoanche dal Musacchio, che eccep ì la nullità dei contratti di mutuo azionatiper usurarietà, nonché la impignorabilità dell’immobile pignorato, perché soggetto a vincolo del Ministero dei [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale (previa riunione con l’altro giudizio già introdotto anche dalla creditrice procedente, onde evitare l’estinzione della procedura sospesa, ai sensi dell’art. 624, comma 3, c.p.c.) dispose CTU contabile. Acquisito l’elaborato, il giudice di primo grado rigettò l’opposizione con sentenza del 21.5.2018. [OSCURATO:PERSONA] propose quindi gravame, che l a Corte d’appello di Campobasso rigettò co n sentenza del 19.10.2021, osservando che nessuna violazione del contraddittorio s’era verificata nel corso delle operazioni peritali, giacché il deficit documentale riscontrato dal CTU era dipeso meramente dalla mancata produzione ascrivibile al Musacchio, che ne era onerato, e che comunque alla data di inizio delle operazioni stesse (avviate il 31.1.2017) il CTP dell’opponente non era comparso (benché comunicando nella stessa data la propria impossibilità a comparire); di conseguenza, nessun onere di comunicazione della relativa verbalizzazione poteva ascriversi allo stesso CTU, tanto più che lo stesso verbale del 31.1.2017 N. 478/22R.G. era stato allegato alla relazione definitiva, depositata in cancelleria, e che il CTP del Musacchio aveva preso specifica posizion e sulla questione della documentazione mancante, nell’ambito delle osservazioni inviate a seguito dell’invio della bozzadi relazione inviatagli in data 29.3.2017. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., subentrata a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale procuratore speciale di [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria del credito.Ai sensi dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c., il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi all’odierna adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 –Con il primo motivo si lamenta la “illegittimità della sentenza della C orte d’appello di Campobasso ex art. 360 co. 5 per avere la corte d’appello rigettato il primo motivo di gravame sull’erroneo assunto che il verbale di inizio operazioni peritali fosse stato allegato dal c.t.u. alla perizia definitiva nel giudizio di primo grado”. 1.2 –Con il secondo motivo si lamenta la “illegittimità della sentenza della Corte d’appello di Campobasso ex art. 360 co. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione di norme e principi di diritto con riferimento all’art. 101 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 24 Cost. e con l’art. 170 c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 194, 195 c.p.c. e art. 90 disp. att. c.p.c. in combinato disposto con l’art. 201 c.p.c.”. 1.3 –Con il terzo motivo si denuncia la “ i llegittimità della sentenza della C orte d’appello di Campobasso ex art. 360 co. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa N. 478/22R.G. applicazione di norme e principi di diritto con riferimento all’art. 2697 c.c. in combinato disposto con la norma processuale di cui all’art. 183 c.p.c. per aver la Corte d’appello omesso di considerare che il titolo esecutivo (contratto di mutuo dell’anno 2000 di cui il ctu aveva omesso l’esame) era stato già depositato da entrambe le parti nella fase contenziosa entro i termini ex art. 183 c.p.c. e come tale ammissibile ed utilizzabile in sede dic.t.u. anche se incompleto della pagina n. 6 e dei relativi allegati costituenti parte integrante dell’atto”. 1.4 –Con il quarto motivo si lamenta la “illegittimità della sentenza della Corte d’appello di Campobasso ex art. 360 co. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione di norme e principi di diritto con riferimento all’art. 2697 c.c. in combinato disposto con la norma processuale di cui all’art. 198 c.p.c. per aver la corte d’appello ritenuto che il documento, anche ove acquisito dal c.t.u. non avrebbe potuto essere esaminato perchèla banca non avrebbe prestato il proprio consenso alla sua utilizzazione”. 1.5 – Con il quinto motivo, infine, si denuncia la “ i llegittimità della sentenza della Corte d’appello di Campobasso ex art. 360 co. 3 c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione di norme e principi di diritto con riferimento all’ art. 91 c.p.c. in combinato disposto con il d.m. 55/14 e ss.mm. per avere la Corte d’appello condannato alle spese del grado, anzichè procedere alla compensazione nonostante il rigetto della preliminare eccezione di controparte di inammissibilità dell’appello”. 2.1 –Va osservato, in via dirimente, che il ricorso è nel complesso inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. N. 478/22R.G. Infatti, è noto che “Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata” (ex multis, Cass. n. 9226/2022). Ebbene, nell’illustrare l’esposizione dei fatti (processuali e sostanziali) relativi alla vicenda che occupa, il ricorrente si sofferma sulle più disparate questioni, spesso irrilevanti ai fini del presente giudizio di legittimità, ma omette di indicare specificamente il contenuto del ricorsointroduttivo dell’opposizione ex art. 615 c.p.c., per come proposto dinanzi al g.e., così non consentendo a questa Corte di valutare –sulla base del la mera lettura del ricorso - se le domande da esso Musacchio avanzate nel giudizio di merito fossero identiche o meno rispetto a quella della fase interinale; in tal guisa, è stato quindi impedito il necessario esame officioso della suddetta questione preliminare. 3.1 –Ad ogni buon conto, i primi quattro motivi presentano ulteriori ed autonomi profili di inammissibilità per difettodi decisività delle censure. Infatti, la pretesa nullità per violazione del contraddittorio nell’ambito delle operazioni di CTU –confusamente esposta dal ricorrente nell’ambito dei suddetti mezzi – non venne eccepita nella prima udienza ( tenuta si i n data 7.6.2017 ) successiva al deposito dell’elaborato, avvenuto in data 29.4.2017, ed è da intendersi pertanto in ogni caso sanata. Al riguardo, è assolutamente consolidato il principio secondo cui “Lanullità della consulenza tecnica d'ufficio, derivante dalla mancat a comunicazionealle parti della data di inizio delle operazioni peritali o attinente N. 478/22R.G. alla loro partecipazione alla prosecuzione delle operazioni stesse, avendo carattere relativo, resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale intendendosi anche l'udienzadi mero rinvio della causa disposto dal giudice per consentire ai difensori l'esame della relazione, poiché la denuncia di detto inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto dell'elaborato delconsulente” (cos ì , Cass. n. 1744/2013 ) . Non è affatto casuale, del resto, che il Musacchio si sia limitato ad affermare genericamente, in ricorso, di aver verbalizzato all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] “una serie di deduzioni e contestazioni alla perizia”, senza però specificamente denunciare alcuna violazione del contraddittorio e la nullità da ciò derivante, come correttamente evidenziato dalla controricorrente. A ciò può anche aggiungersi che l’affermazione, contenuta in sentenza, secondo cui il verbale delle operazioni peritali in data 31.1.2017 (la cui mancata conoscenza o comunicazione è posta alla base delle censure in discorso, assumendosi che da ciò sia dipeso il deficit documentale riscontrato dal consulente d’ufficio) era stato regolarmente allegato alla relazione di CTU, ut supra depositata, è stata censurata specificamente col primo mezzo, ma in guisa ulteriormente inammissibile. Infatti, per quanto detta affermazione risulti contrastata dal Musacchio sul piano meramente argomentativo, il preteso vizio in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello può eventualmente assurgere alpiano dell’errore revocatorio, ex art. 395, n. 4, c.p.c., non certo dell’error in iudicando, perché il giudice hadato per esistente, in seno all’elaborato peritale, un atto che, in tesi, venne acquisito al giudizio in epoca ben successiva. Il preteso vizio in discorso, dunque, avrebbe N. 478/22R.G. dovuto denunciarsi con la revocazione, non già col ricorso per cassazione, trattandosi in definitiva – almeno secondo la prospettazione del Musacchio - di una affermazione contrastante con la reale consistenza dell’elaborato peritale, evidentemente frutto di un preteso errore percettivo da parte del giudice d’appello. Pertanto, tutto quanto precede preclude, in ogni caso , l’esame del merito cassatorio delle suddette censure. 4.1 – I nfine, i l quinto motivo presenta anch’esso un ulteriore ed autonomo profilo di inammissibilità, anzitutto perché il ricorrente non coglie la ratio decidendi dell’impugnata decisione. Infatti, all’esito della disamina dei motivi di gravame, la Corte molisana ha ritenuto di regolare le spese del grado in base alla soccombenza, ex art. 91 c.p.c., evidentemente ritenuta - nel complesso - integralmente riferibile alla posizione processuale del Musacchio,benché fosse stata disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. n.q. Contrariamente a quanto sostenuto dal Musacchio, dunque, non si è al cospetto di soccombenza reciproca, bensì di soccombenza esclusiva, sicché la censura sollevata col mezzo in esame è certamente eccentrica. L’altro profilo pure sollevato col quinto motivo – circa la pretesa mancan za di prova della titolarità del creditoin capo alla cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., ciononostante destinataria della liquidazione delle spese del grado d’appello– è parimenti inammissibile, ma per difetto di autosufficienza sulla non novità della questione: non risultain ricorso con la dovuta chiarezza (e non rilevando alcuna N. 478/22R.G. successiva sua integrazione), infatti, che il Musacchio abbia sollevato il tema nell’ambito del giudizio di merito, sicché esso non può essere proposto, per la prima volta, in questa sede di legittimità. 5.1 –In definitiva, il ricorso è inammissibile . Le spese di lite , liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. In relazione alla data di proposizione del ricorso(successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). P. Q. M. la Corte dichiara il ricorso inammissib ile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 6.500,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ilr
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