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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 2024

Cassazione n. 05536/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in relazione ad una valutazione ampiamente discrezionale rimessa ai giudici del merito, è stato adeguatamente motivato, senza evidente cadute logiche, richiamando, al cospetto della incensuratezza che ex se non rileva come motivo di applicazione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen, le "significative modalità di commissione del fatto e l'intensità del dolo", aspetti ribaditi anche con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen..

Anche a tale riguardo la Corte ha richiamato elementi (la cessione in pieno pomeriggio di un numero di stupefacenti di natura variegata, con cessioni anche a minori), ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto, aspetto sul quale la modifica introdotta con il d.

Igs., n. 150 del 2022 non ha significativamente inciso pur inserendo detto reato nel novero di quelli ai quali è applicabile l'istituto in esame e consentendo di apprezzare anche il comportamento del reo susseguente al reato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 gennaio 2024 Il Consigliere 01 tore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in relazione ad una valutazione ampiamente discrezionale rimessa ai giudici del merito, è stato adeguatamente motivato, senza evidente cadute logiche, richiamando, al cospetto della incensuratezza che ex se non rileva come motivo di applicazione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen, le "significative modalità di commissione del fatto e l'intensità del dolo", aspetti ribaditi anche con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.. Anche a tale riguardo la Corte ha richiamato elementi (la cessione in pieno pomeriggio di un numero di stupefacenti di natura variegata, con cessioni anche a minori), ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto, aspetto sul quale la modifica introdotta con il d. Igs., n. 150 del 2022 non ha significativamente inciso pur inserendo detto reato nel novero di quelli ai quali è applicabile l'istituto in esame e consentendo di apprezzare anche il comportamento del reo susseguente al reato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 gennaio 2024 Il Consigliere 01 tore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05536/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris