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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 06156/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell'insussistenza di una condotta oppositiva, che la Corte di appello di Roma ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda, mentre i rilievi del ricorrente - articolati nei primi due motivi - appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva (pag. 7 della sentenza); ritenuto che le deduzioni sviluppate nel residuo motivo di ricorso (in punto di recidiva) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello - richiamandosi alla sentenza di primo grado - ha dato atto di avere valutato come determinante la specificità e l'epoca anche ravvicinata dei precedenti penali a carico così da rendere generica la doglianza del ricorrente; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto, in merito alla valutazione della versione difensiva dell'insussistenza di una condotta oppositiva, che la Corte di appello di Roma ha fornito adeguata motivazione coerente alla ricostruzione della vicenda, mentre i rilievi del ricorrente - articolati nei primi due motivi - appaiono del tutto generici e reiterativi dei motivi di appello già vagliati e disattesi con motivazione completa ed esaustiva (pag. 7 della sentenza); ritenuto che le deduzioni sviluppate nel residuo motivo di ricorso (in punto di recidiva) concernendo apprezzamenti riservati al merito sono ugualmente inammissibili atteso che la Corte di appello - richiamandosi alla sentenza di primo grado - ha dato atto di avere valutato come determinante la specificità e l'epoca anche ravvicinata dei precedenti penali a carico così da rendere generica la doglianza del ricorrente; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'8 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il