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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13224/2026

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procura in calce al ricorso;- ricorrente -controPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEe [OSCURATO:PERSONA] D’APPELLO DI- intimati -avverso il DECRETO della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del14/4/20261.1.

Il tribunale di Grosseto, con decreto del 10/2/2025,ha rigettato la domanda con la quale, in data 11/12/2024,[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’apertura dellaNumero registro generale 14516/2025Nu2m ero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 13224/2026Data pubblicazione 07/05/2026procedura di liquidazione controllata a norma degli artt. 268 s.c.c.i.i..1.2.

L’istante ha proposto reclamo avverso tale decreto.1.3.

La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, harigettato il reclamo.2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il3/7/2025, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.2.2.

I resistenti sono rimasti intimati.2.3.

Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE3.1.

Il ricorso per cassazione è inammissibile.3.2.

L’art. 270, comma 5, c.c.i.i., nel testo in vigoreratione temporis (e cioè successivo alle modifiche, introdotte dald.lgs. n. 136/2024, entrate in vigore il 28/9/2024) prevede,infatti, che, nella liquidazione controllata, si applicano, “inquanto compatibili”, “le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II(artt. 40-53) e III (artt. 54-55)”: a partire, dunque, dall’art. 50,che disciplina il decreto di rigetto della domanda di apertura dellaliquidazione giudiziale e il reclamo contro tale provvedimento.3.3.

Tale disposizione, com’è noto, prevede che: - iltribunale, se respinge la domanda di apertura della procedura diliquidazione (giudiziale), provvede con decreto motivato(comma 1); - il ricorrente può proporre reclamo contro taledecreto alla corte d’appello (comma 2); - il decreto della corted’appello che respinge il reclamo “non è ricorribile percassazione” (comma 4).3.4.

Questa norma, compreso il comma 4, è senz’altrocompatibile con la disciplina sulla liquidazione controllata (chene regola, non a caso, solo l’apertura: v. l’art. 270).3.5.

Tale procedura, in effetti, “ … rispetto allaliquidazione giudiziale, … si atteggia a procedura minore, ma distruttura equivalente” essendo “entrambe … rivolte allaRic. 2025 n. 14516 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero registro generale 14516/2025Nu3m ero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 13224/2026Data pubblicazione 07/05/2026liquidazione del patrimonio del debitore e al soddisfacimento delceto creditorio”: se è vero che: - “la liquidazione giudizialeriguarda l’imprenditore commerciale medio-grande, perl’individuazione del quale sono previste dalla legge specifichesoglie numerico quantitative” mentre “la liquidazione controllataconcerne il consumatore, il professionista, l’imprenditoreagricolo, l’imprenditore minore e ogni altro debitore nonassoggettabile alla liquidazione giudiziale”; - “i differentipresupposti soggettivi, che comportano un valore più limitatodei patrimoni interessati e una limitata complessità dellesituazioni economico-finanziarie coinvolte, giustificano lasemplificazione di alcuni aspetti della disciplina della liquidazionecontrollata”, resta, nondimeno, il fatto che tale procedura“condivide con la liquidazione giudiziale gli aspetti sostanziali difondo”: - intanto, “entrambe le procedure prevedono lospossessamento del debitore dai propri beni e la perdita dellasua legittimazione processuale e attuano il concorso formale esostanziale dei creditori, che non possono iniziare o proseguireazioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nellaprocedura e che devono far valere i propri crediti solo in sede diformazione dello stato passivo, in ossequio al principio della parcondicio …”; - inoltre, “l’attuazione del principio di uguaglianzaimpone eguale trattamento delle situazioni omogenee, e le dueprocedure concorsuali poste a confronto dal rimettente sonoconnotate dalla stessa struttura e hanno la medesima funzionedi comporre i rapporti tra creditori e debitore, liquidando ilpatrimonio di quest’ultimo in attuazione della par condiciocreditorum” (Corte cost. n. 121/2024).3.6.

La Corte enuncia, quindi, il seguente principio didiritto: “il decreto con il quale la corte d’appello rigetta il reclamoproposto contro la decisione del tribunale di rigetto dellaRic. 2025 n. 14516 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero re4gis tro generale 14516/2025Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 13224/2026Data pubblicazione 07/05/2026domanda di apertura della liquidazione controllata, non èricorribile per cassazione”.4.

Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come tale dev’esseredichiarato.5.

Nulla per le spese di lite in difetto di costituzione in giudiziodegli intimati.6.

La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 14 aprile 2026.Il PresidenteMassimo FerroRic. 2025 n. 14516 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
procura in calce al ricorso;- ricorrente -controPROCURATORE [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONEe [OSCURATO:PERSONA] D’APPELLO DI- intimati -avverso il DECRETO della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] del[OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del14/4/20261.1. Il tribunale di Grosseto, con decreto del 10/2/2025,ha rigettato la domanda con la quale, in data 11/12/2024,[OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l’apertura dellaNumero registro generale 14516/2025Nu2m ero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 13224/2026Data pubblicazione 07/05/2026procedura di liquidazione controllata a norma degli artt. 268 s.c.c.i.i..1.2. L’istante ha proposto reclamo avverso tale decreto.1.3. La corte d’appello, con la pronuncia in epigrafe, harigettato il reclamo.2.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il3/7/2025, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione del decreto.2.2. I resistenti sono rimasti intimati.2.3. Il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE3.1. Il ricorso per cassazione è inammissibile.3.2. L’art. 270, comma 5, c.c.i.i., nel testo in vigoreratione temporis (e cioè successivo alle modifiche, introdotte dald.lgs. n. 136/2024, entrate in vigore il 28/9/2024) prevede,infatti, che, nella liquidazione controllata, si applicano, “inquanto compatibili”, “le disposizioni di cui al titolo III, sezioni II(artt. 40-53) e III (artt. 54-55)”: a partire, dunque, dall’art. 50,che disciplina il decreto di rigetto della domanda di apertura dellaliquidazione giudiziale e il reclamo contro tale provvedimento.3.3. Tale disposizione, com’è noto, prevede che: - iltribunale, se respinge la domanda di apertura della procedura diliquidazione (giudiziale), provvede con decreto motivato(comma 1); - il ricorrente può proporre reclamo contro taledecreto alla corte d’appello (comma 2); - il decreto della corted’appello che respinge il reclamo “non è ricorribile percassazione” (comma 4).3.4. Questa norma, compreso il comma 4, è senz’altrocompatibile con la disciplina sulla liquidazione controllata (chene regola, non a caso, solo l’apertura: v. l’art. 270).3.5. Tale procedura, in effetti, “ … rispetto allaliquidazione giudiziale, … si atteggia a procedura minore, ma distruttura equivalente” essendo “entrambe … rivolte allaRic. 2025 n. 14516 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero registro generale 14516/2025Nu3m ero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 13224/2026Data pubblicazione 07/05/2026liquidazione del patrimonio del debitore e al soddisfacimento delceto creditorio”: se è vero che: - “la liquidazione giudizialeriguarda l’imprenditore commerciale medio-grande, perl’individuazione del quale sono previste dalla legge specifichesoglie numerico quantitative” mentre “la liquidazione controllataconcerne il consumatore, il professionista, l’imprenditoreagricolo, l’imprenditore minore e ogni altro debitore nonassoggettabile alla liquidazione giudiziale”; - “i differentipresupposti soggettivi, che comportano un valore più limitatodei patrimoni interessati e una limitata complessità dellesituazioni economico-finanziarie coinvolte, giustificano lasemplificazione di alcuni aspetti della disciplina della liquidazionecontrollata”, resta, nondimeno, il fatto che tale procedura“condivide con la liquidazione giudiziale gli aspetti sostanziali difondo”: - intanto, “entrambe le procedure prevedono lospossessamento del debitore dai propri beni e la perdita dellasua legittimazione processuale e attuano il concorso formale esostanziale dei creditori, che non possono iniziare o proseguireazioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nellaprocedura e che devono far valere i propri crediti solo in sede diformazione dello stato passivo, in ossequio al principio della parcondicio …”; - inoltre, “l’attuazione del principio di uguaglianzaimpone eguale trattamento delle situazioni omogenee, e le dueprocedure concorsuali poste a confronto dal rimettente sonoconnotate dalla stessa struttura e hanno la medesima funzionedi comporre i rapporti tra creditori e debitore, liquidando ilpatrimonio di quest’ultimo in attuazione della par condiciocreditorum” (Corte cost. n. 121/2024).3.6. La Corte enuncia, quindi, il seguente principio didiritto: “il decreto con il quale la corte d’appello rigetta il reclamoproposto contro la decisione del tribunale di rigetto dellaRic. 2025 n. 14516 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026Numero re4gis tro generale 14516/2025Numero sezionale 1718/2026Numero di raccolta generale 13224/2026Data pubblicazione 07/05/2026domanda di apertura della liquidazione controllata, non èricorribile per cassazione”.4. Il ricorso è, dunque, inammissibile: e come tale dev’esseredichiarato.5. Nulla per le spese di lite in difetto di costituzione in giudiziodegli intimati.6. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17,della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, neltesto introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 14 aprile 2026.Il PresidenteMassimo FerroRic. 2025 n. 14516 - Sez. 1 – CC del 14 aprile 2026
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