Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17669/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e, rappresentata e difesa dall'avvocatoGIULIO [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –controtempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1908/2020depositata il 21/07/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalCONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6412/2021Numero sezionale 1447/2026Numero di raccolta generale 17669/2026Data pubblicazione 03/06/20261.

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. presentato innanzi al [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., promissaria acquirente, ha chiestopronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c. nei confronti di GF Protections.r.l., promittente venditrice in adempimento e alle condizioni previstedal preliminare di compravendita di un immobile sito in Lissone,sottoscritto dalle parti in data 06.05.2014.Nella resistenza della convenuta, il Tribunale adito, in accoglimentodell’istanza, trasferiva l’immobile oggetto di causa in favore dell’attrice,a condizione del versamento del saldo del prezzo pari a €. 168.000,00al netto dell’acconto già versato dalla promissaria acquirente di €.50.000,00.[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha impugnato la pronuncia diprimo grado innanzi alla Corte d’Appello di Milano che rigettava ilgravame, così argomentando per quanto ancora qui rileva:- è inammissibile la domanda di risoluzione del preliminare dicompravendita di cui è causa, reiterata dalla promittente venditrice insede di appello e già formulata dall’allora convenuta solo in sede diprecisazione delle conclusioni: costituendosi in primo grado, essa si eralimitata a chiedere il rigetto della domanda avversaria sollevandoeccezione di inadempimento, sì che la domanda è nuova e come taleinammissibile ex art. 345 c.p.c.;- è inammissibile ex art. 342 c.p.c. il primo motivo d’appello direttoa reiterare la legittimità dell’eccezione di inadempimento sollevata dallapromittente venditrice nei confronti della promissaria acquirente, inquanto inadempiente di due operazioni (la n. 5 e la n. 7) previste nelMemorandum of Understanding (‘MOU’).

Tale doglianza, osserva laCorte territoriale, non affronta gli argomenti a mezzo dei quali il primogiudice ha rigettato la suddetta eccezione, limitandosi l’appellante aribadire la natura vincolante del MOU, in quanto preliminare diNumero registro generale 6412/2021Numero sezionale 1447/2026Numero di raccolta generale 17669/2026Data pubblicazione 03/06/2026preliminare, nonché l’inadempimento della promissaria acquirentedelle operazioni nn. 5 e 7 ivi previste;- la questione del valore dell’immobile traferito dal primo giudicealla promissaria acquirente non riguarda l’asserito errore dimisurazione, oggetto del secondo motivo di appello, non dovendosiintendere il prezzo determinato sulla misura effettiva dell’immobile.

Ilcorrispettivo di €. 218.000,00, indicato sia nel MOU sia nel contrattopreliminare, deve essere, invece, inteso quale equivalente della stimacondivisa del valore attribuito dalle parti all’operazione n. 2 (ossia lapromessa di vendita dell’immobile di cui è causa) nell’ambito di unaregolamentazione più generale che costituisce il contenuto del MOU.2.

La pronuncia in epigrafe è impugnata per la cassazione da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, e il ricorso affidato a tre motivi illustratida memoria.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1,nn. 3) e 4) c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto(artt. 112 c.p.c., 1453 c.c.), per avere la Corte d’Appello di Milanodichiarato inammissibile la domanda formulata dalla scrivente in sededi precisazione delle conclusioni, relativa alla sopravvenuta risoluzionedel contratto preliminare per grave inadempimento e/o per fatticoncludenti di controparte, consistenti nella mancanza divolontà/disponibilità di dare esecuzione alla sentenza di prime cure,non disponendo (o non volendo disporre) la promissaria acquirente deimezzi di pagamento del prezzo residuo pari a €. 168.000,00 perl’acquisto cui era stata condannata.

Rilevata l’assenza di interesseall’acquisto - come ampiamente dimostrato anche dalla mancatarichiesta di esecuzione della sentenza di primo grado, confermata conNumero registro generale 6412/2021Numero sezionale 1447/2026Numero di raccolta generale 17669/2026Data pubblicazione 03/06/2026la pronuncia d’appello n. 1908/2020 – la ricorrente aveva chiesto chela corte d’Appello si pronunciasse sulla risoluzione del preliminare divendita per inadempimento/recesso della promissaria acquirente perfacta concludentia.Il motivo è manifestamente infondato.Secondo il principio di diritto al quale si intende qui dare continuità,ove in primo grado, a fronte di domanda di adempimento, sia oppostadal convenuto soltanto eccezione d'inadempimento, in sede di appellonon può essere introdotta dallo stesso convenuto azione di risoluzioneper inadempimento, trattandosi di domanda nuova e, quindi,inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.Né rileva, come nel caso in esame, l’inadempimento del contrattopreliminare di cui è causa, asseritamente sopravvenuto per fatticoncludenti.

È stato, infatti, precisato da questa Corte che l'eccezionedi inadempimento non è comprensiva della domanda di risoluzione delcontratto, perché mentre la prima tende a paralizzare l'azioneavversaria al fine di ottenerne il rigetto, la seconda, pur muovendodallo stesso presupposto di fatto (inadempimento), esorbita dall'ambitodi una semplice difesa in quanto, tendendo ad ottenere dal giudice unaccertamento costitutivo, introduce nel processo una diversa e piùampia pretesa idonea non solo ad alterarne l'effetto sostanziale, ma arendere altresì necessaria un’indagine ben più ampia e penetrante(quale, ad esempio, quella sulla importanza dell'inadempimento ex art.1455 c.c.; v. sul punto Sez. 3, Ordinanza n. 8188 del 28/03/2025; Sez.3, n. 20322 del 26/7/2019, Rv. 654927 – 02; Sez. 2, n. 3548 del13/06/1984, Rv. 435552 - 01).Pertanto, anche nell’ipotesi sollevata dalla ricorrente, si ècomunque in presenza di domanda nuova, improponibile come tale inappello, allorquando in detta sede si chieda per la prima volta laNumero registro generale 6412/2021Numero sezionale 1447/2026Numero di raccolta generale 17669/2026Data pubblicazione 03/06/2026risoluzione del contratto se, in primo grado, il convenuto si era limitatoad eccepire l'inadempimento dell'attore rispetto al contratto medesimo.2.

Con il secondo motivo, denunciante violazione e falsaapplicazione degli artt. 24 e 111 Cost., si sottolinea l’unicumcontrattuale sottoscritto tra le parti oggi in causa, rappresentato daipatti parasociali, dal MOU e dai contratti/operazioni collegati allostesso.

Spiega la ricorrente che il MOU è un rapporto unico tra le partioggi in causa, qualificabile come preliminare dei preliminari a tutte leoperazioni divisionali in esso contenute, fondato su di un equilibrionegoziale teso a compensare le reciproche posizioni di credito/debitotra i due ex soci.

L'eccezione di inadempimento era stata sollevata dallapromittente venditrice proprio perché il MOU non era stato adempiutodalla promissaria acquirente.Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni, ognuno dei qualiidoneo a sorreggere l’assunto.(a) Si constata carenza di riferibilità alla ratio decidendi dellasentenza impugnata, agli effetti dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (exmultis: Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 27/03/2024; Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017, Rv. 645361 - 01).Osserva il Collegio che la motivazione della Corte distrettuale hapreso le mosse proprio dai contenuti del MOU, quale accordo-quadrocon lo scopo di prevedere operazioni funzionali alla divisione degliassets.

Pur non condividendo con l’appellante la qualificazione giuridicadi «preliminare di preliminare», riconosceva in esso comunque unafonte di obbligazioni, sì che – concludeva il secondo giudice- l’erroneaqualificazione del MOU costituiva un falso problema.

L’inammissibilitàdella censura era stata, invece, decretata dal secondo giudice sullascorta del fatto che l’appellante non aveva impugnato la pronunciagravata nella parte in cui il primo giudice rigettava l’eccezione diNumero registro generale 6412/2021Numero sezionale 1447/2026Numero di raccolta generale 17669/2026Data pubblicazione 03/06/2026inadempimento, in quanto contraria a buona fede ex art. 1460 c.c.Osservava, infatti, il Tribunale che dal MOU non emergeva alcun ordinecronologico o di importanza delle operazioni ivi previste, e che risultavaaccertato in atti che anche la società resistente si era resainadempiente di tre delle prime cinque operazioni contemplate nelMOU.

Tale affermazione, concludeva il giudice d’appello, non era peròstata oggetto di impugnazione da parte della promittente venditrice.(b) La violazione delle norme costituzionali non può essereprospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisioneimpugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per iltramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ademersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale dellanorma applicata (S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459; conf., Cass.nn. 15879/2018, 3709/2014).3.

Con il terzo motivo, denunciante violazione e falsa applicazionedegli artt. 24 e 111 Cost. e 1538 c.c., si deduce l’errata misurazionedella superficie dell’immobile oggetto del contratto preliminare per cuiè causa, e della conseguente errata indicazione del prezzo, come risultada successiva predisposizione di un attestato energetico dell’immobilerilasciato successivamente alla redazione di stima effettuata in vistadel contratto preliminare.

La ricorrente chiede, pertanto, il pagamenton suo favore del supplemento del prezzo, ai sensi dell’art. 1538 c.c.Anche il terzo motivo è inammissibile perché non coglie la ratiodecidendi e, anche in questo caso, per l’asserito contrasto con normecostituzionali.Rileva il Collegio che la Corte distrettuale, dinanzi alla medesimadoglianza già spiegata dall’odierna ricorrente in sede di appello, avevaescluso che si trattasse di un problema di errore di misurazioneNumero registro generale 6412/2021Numero sezionale 1447/2026Numero di raccolta generale 17669/2026Data pubblicazione 03/06/2026dell’immobile de qua.

Tanto perché, osservava il secondo giudice, ladeterminazione del prezzo in €. 218.000,00 risultava già nel MOU, edera poi stata confermata nel contratto preliminare in oggetto.

Quindi,si trattava di stabilire se il corrispettivo della compravendita indicatonel preliminare corrispondesse a quello effettivamente voluto dalleparti.

La risposta positiva la Corte distrettuale la ricava dalla finalità delMOU, diretto a regolamentare le operazioni strumentali a compensaretra le due società le reciproche partite dare/avere: sì che il prezzoindicato nel MOU e confermato nel preliminare deponeva nel senso che«quell’importo fosse l’equivalente della stima condivisa del valoreregolamentazione generale» (v. sentenza pag. 11, 1° capoverso).In altri termini, il prezzo della compravendita non era statodeterminato né a misura né a corpo (come vorrebbe la ricorrente),bensì sulla base di complessivi accordi negoziali siglati nel MOU.4.

In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile ai sensidell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Lo scrutinio di ogni singolo motivo, conriferimento al momento della decisione, impone, come si desume inmodo univoco dalla lettera della legge, una declaratoriad'inammissibilità, atteso che la funzione di filtro della disposizioneconsiste nell'esonerare questa Corte dall'esprimere compiutamente lasua adesione al persistente orientamento di legittimità, cosìconsentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti" (pertutte: Sez.

U, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017, Rv. 643549 - 01).Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, diNumero registro generale 6412/2021Numero sezionale 1447/2026Numero di raccolta generale 17669/2026Data pubblicazione 03/06/2026un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in €. 6.000,00per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di leggenella misura del 15%, IVA e CPA.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 27 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e, rappresentata e difesa dall'avvocatoGIULIO [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –controtempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1908/2020depositata il 21/07/2020;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalCONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 6412/2021Numero sezionale 1447/2026Numero di raccolta generale 17669/2026Data pubblicazione 03/06/20261. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. presentato innanzi al [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., promissaria acquirente, ha chiestopronunciarsi sentenza ex art. 2932 c.c. nei confronti di GF Protections.r.l., promittente venditrice in adempimento e alle condizioni previstedal preliminare di compravendita di un immobile sito in Lissone,sottoscritto dalle parti in data 06.05.2014.Nella resistenza della convenuta, il Tribunale adito, in accoglimentodell’istanza, trasferiva l’immobile oggetto di causa in favore dell’attrice,a condizione del versamento del saldo del prezzo pari a €. 168.000,00al netto dell’acconto già versato dalla promissaria acquirente di €.50.000,00.[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha impugnato la pronuncia diprimo grado innanzi alla Corte d’Appello di Milano che rigettava ilgravame, così argomentando per quanto ancora qui rileva:- è inammissibile la domanda di risoluzione del preliminare dicompravendita di cui è causa, reiterata dalla promittente venditrice insede di appello e già formulata dall’allora convenuta solo in sede diprecisazione delle conclusioni: costituendosi in primo grado, essa si eralimitata a chiedere il rigetto della domanda avversaria sollevandoeccezione di inadempimento, sì che la domanda è nuova e come taleinammissibile ex art. 345 c.p.c.;- è inammissibile ex art. 342 c.p.c. il primo motivo d’appello direttoa reiterare la legittimità dell’eccezione di inadempimento sollevata dallapromittente venditrice nei confronti della promissaria acquirente, inquanto inadempiente di due operazioni (la n. 5 e la n. 7) previste nelMemorandum of Understanding (‘MOU’). Tale doglianza, osserva laCorte territoriale, non affronta gli argomenti a mezzo dei quali il primogiudice ha rigettato la suddetta eccezione, limitandosi l’appellante aribadire la natura vincolante del MOU, in quanto preliminare diNumero registro generale 6412/2021Numero sezionale 1447/2026Numero di raccolta generale 17669/2026Data pubblicazione 03/06/2026preliminare, nonché l’inadempimento della promissaria acquirentedelle operazioni nn. 5 e 7 ivi previste;- la questione del valore dell’immobile traferito dal primo giudicealla promissaria acquirente non riguarda l’asserito errore dimisurazione, oggetto del secondo motivo di appello, non dovendosiintendere il prezzo determinato sulla misura effettiva dell’immobile. Ilcorrispettivo di €. 218.000,00, indicato sia nel MOU sia nel contrattopreliminare, deve essere, invece, inteso quale equivalente della stimacondivisa del valore attribuito dalle parti all’operazione n. 2 (ossia lapromessa di vendita dell’immobile di cui è causa) nell’ambito di unaregolamentazione più generale che costituisce il contenuto del MOU.2. La pronuncia in epigrafe è impugnata per la cassazione da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, e il ricorso affidato a tre motivi illustratida memoria.Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1,nn. 3) e 4) c.p.c., violazione e falsa applicazione di norme di diritto(artt. 112 c.p.c., 1453 c.c.), per avere la Corte d’Appello di Milanodichiarato inammissibile la domanda formulata dalla scrivente in sededi precisazione delle conclusioni, relativa alla sopravvenuta risoluzionedel contratto preliminare per grave inadempimento e/o per fatticoncludenti di controparte, consistenti nella mancanza divolontà/disponibilità di dare esecuzione alla sentenza di prime cure,non disponendo (o non volendo disporre) la promissaria acquirente deimezzi di pagamento del prezzo residuo pari a €. 168.000,00 perl’acquisto cui era stata condannata. Rilevata l’assenza di interesseall’acquisto - come ampiamente dimostrato anche dalla mancatarichiesta di esecuzione della sentenza di primo grado, confermata conNumero registro generale 6412/2021Numero sezionale 1447/2026Numero di raccolta generale 17669/2026Data pubblicazione 03/06/2026la pronuncia d’appello n. 1908/2020 – la ricorrente aveva chiesto chela corte d’Appello si pronunciasse sulla risoluzione del preliminare divendita per inadempimento/recesso della promissaria acquirente perfacta concludentia.Il motivo è manifestamente infondato.Secondo il principio di diritto al quale si intende qui dare continuità,ove in primo grado, a fronte di domanda di adempimento, sia oppostadal convenuto soltanto eccezione d'inadempimento, in sede di appellonon può essere introdotta dallo stesso convenuto azione di risoluzioneper inadempimento, trattandosi di domanda nuova e, quindi,inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.Né rileva, come nel caso in esame, l’inadempimento del contrattopreliminare di cui è causa, asseritamente sopravvenuto per fatticoncludenti. È stato, infatti, precisato da questa Corte che l'eccezionedi inadempimento non è comprensiva della domanda di risoluzione delcontratto, perché mentre la prima tende a paralizzare l'azioneavversaria al fine di ottenerne il rigetto, la seconda, pur muovendodallo stesso presupposto di fatto (inadempimento), esorbita dall'ambitodi una semplice difesa in quanto, tendendo ad ottenere dal giudice unaccertamento costitutivo, introduce nel processo una diversa e piùampia pretesa idonea non solo ad alterarne l'effetto sostanziale, ma arendere altresì necessaria un’indagine ben più ampia e penetrante(quale, ad esempio, quella sulla importanza dell'inadempimento ex art.1455 c.c.; v. sul punto Sez. 3, Ordinanza n. 8188 del 28/03/2025; Sez.3, n. 20322 del 26/7/2019, Rv. 654927 – 02; Sez. 2, n. 3548 del13/06/1984, Rv. 435552 - 01).Pertanto, anche nell’ipotesi sollevata dalla ricorrente, si ècomunque in presenza di domanda nuova, improponibile come tale inappello, allorquando in detta sede si chieda per la prima volta laNumero registro generale 6412/2021Numero sezionale 1447/2026Numero di raccolta generale 17669/2026Data pubblicazione 03/06/2026risoluzione del contratto se, in primo grado, il convenuto si era limitatoad eccepire l'inadempimento dell'attore rispetto al contratto medesimo.2. Con il secondo motivo, denunciante violazione e falsaapplicazione degli artt. 24 e 111 Cost., si sottolinea l’unicumcontrattuale sottoscritto tra le parti oggi in causa, rappresentato daipatti parasociali, dal MOU e dai contratti/operazioni collegati allostesso. Spiega la ricorrente che il MOU è un rapporto unico tra le partioggi in causa, qualificabile come preliminare dei preliminari a tutte leoperazioni divisionali in esso contenute, fondato su di un equilibrionegoziale teso a compensare le reciproche posizioni di credito/debitotra i due ex soci. L'eccezione di inadempimento era stata sollevata dallapromittente venditrice proprio perché il MOU non era stato adempiutodalla promissaria acquirente.Il motivo è inammissibile per due ordini di ragioni, ognuno dei qualiidoneo a sorreggere l’assunto.(a) Si constata carenza di riferibilità alla ratio decidendi dellasentenza impugnata, agli effetti dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (exmultis: Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 27/03/2024; Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017, Rv. 645361 - 01).Osserva il Collegio che la motivazione della Corte distrettuale hapreso le mosse proprio dai contenuti del MOU, quale accordo-quadrocon lo scopo di prevedere operazioni funzionali alla divisione degliassets. Pur non condividendo con l’appellante la qualificazione giuridicadi «preliminare di preliminare», riconosceva in esso comunque unafonte di obbligazioni, sì che – concludeva il secondo giudice- l’erroneaqualificazione del MOU costituiva un falso problema. L’inammissibilitàdella censura era stata, invece, decretata dal secondo giudice sullascorta del fatto che l’appellante non aveva impugnato la pronunciagravata nella parte in cui il primo giudice rigettava l’eccezione diNumero registro generale 6412/2021Numero sezionale 1447/2026Numero di raccolta generale 17669/2026Data pubblicazione 03/06/2026inadempimento, in quanto contraria a buona fede ex art. 1460 c.c.Osservava, infatti, il Tribunale che dal MOU non emergeva alcun ordinecronologico o di importanza delle operazioni ivi previste, e che risultavaaccertato in atti che anche la società resistente si era resainadempiente di tre delle prime cinque operazioni contemplate nelMOU. Tale affermazione, concludeva il giudice d’appello, non era peròstata oggetto di impugnazione da parte della promittente venditrice.(b) La violazione delle norme costituzionali non può essereprospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisioneimpugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per iltramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ademersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale dellanorma applicata (S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459; conf., Cass.nn. 15879/2018, 3709/2014).3. Con il terzo motivo, denunciante violazione e falsa applicazionedegli artt. 24 e 111 Cost. e 1538 c.c., si deduce l’errata misurazionedella superficie dell’immobile oggetto del contratto preliminare per cuiè causa, e della conseguente errata indicazione del prezzo, come risultada successiva predisposizione di un attestato energetico dell’immobilerilasciato successivamente alla redazione di stima effettuata in vistadel contratto preliminare. La ricorrente chiede, pertanto, il pagamenton suo favore del supplemento del prezzo, ai sensi dell’art. 1538 c.c.Anche il terzo motivo è inammissibile perché non coglie la ratiodecidendi e, anche in questo caso, per l’asserito contrasto con normecostituzionali.Rileva il Collegio che la Corte distrettuale, dinanzi alla medesimadoglianza già spiegata dall’odierna ricorrente in sede di appello, avevaescluso che si trattasse di un problema di errore di misurazioneNumero registro generale 6412/2021Numero sezionale 1447/2026Numero di raccolta generale 17669/2026Data pubblicazione 03/06/2026dell’immobile de qua. Tanto perché, osservava il secondo giudice, ladeterminazione del prezzo in €. 218.000,00 risultava già nel MOU, edera poi stata confermata nel contratto preliminare in oggetto. Quindi,si trattava di stabilire se il corrispettivo della compravendita indicatonel preliminare corrispondesse a quello effettivamente voluto dalleparti. La risposta positiva la Corte distrettuale la ricava dalla finalità delMOU, diretto a regolamentare le operazioni strumentali a compensaretra le due società le reciproche partite dare/avere: sì che il prezzoindicato nel MOU e confermato nel preliminare deponeva nel senso che«quell’importo fosse l’equivalente della stima condivisa del valoreregolamentazione generale» (v. sentenza pag. 11, 1° capoverso).In altri termini, il prezzo della compravendita non era statodeterminato né a misura né a corpo (come vorrebbe la ricorrente),bensì sulla base di complessivi accordi negoziali siglati nel MOU.4. In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile ai sensidell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Lo scrutinio di ogni singolo motivo, conriferimento al momento della decisione, impone, come si desume inmodo univoco dalla lettera della legge, una declaratoriad'inammissibilità, atteso che la funzione di filtro della disposizioneconsiste nell'esonerare questa Corte dall'esprimere compiutamente lasua adesione al persistente orientamento di legittimità, cosìconsentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti" (pertutte: Sez. U, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017, Rv. 643549 - 01).Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, diNumero registro generale 6412/2021Numero sezionale 1447/2026Numero di raccolta generale 17669/2026Data pubblicazione 03/06/2026un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in €. 6.000,00per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di leggenella misura del 15%, IVA e CPA.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 27 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Sentenza Cassazione n. 17669/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris