Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 659/2012
ECLI:EU:T:2012:505
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 settembre 2012 –
[OSCURATO:SOCIETA] / Commissione
(causa T-303/10)
«Aiuti di Stato – Insediamento di un’impresa in taluni paesi terzi – Prestiti a tasso agevolato – Decisione che dichiara gli aiuti in parte incompatibili col mercato comune e ordina il loro recupero – Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale della decisione iniziale riguardante lo stesso procedimento – Esecuzione di una sentenza del Tribunale – Obbligo di motivazione – Principio di buona amministrazione – Dovere di diligenza – Dovere di sollecitudine»
1.
Aiuti concessi dagli Stati – Decisione con cui la Commissione accerta l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune –
Descrizione circostanziata della lesione della concorrenza e dell’incidenza sugli scambi tra Stati membri – Obbligo di motivazione –
Portata (Artt. 107, § 1, TFUE e 296 TFUE) (v. punti 23-24, 49, 53)
2.
Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Lesione della concorrenza – Decisione concernente
aiuti diretti a finanziare spese di penetrazione commerciale in paesi terzi – Criteri di valutazione (Art. 107, § 1, TFUE)
(v. punti 25-27, 52)
3.
Procedimento giurisdizionale – Termine per la produzione delle prove – Art. 48, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale –
Ambito di applicazione – Documenti ottenuti in seguito ad una domanda di accesso al fascicolo detenuto dalle autorità nazionali –
Valida giustificazione della tardività in assenza di domanda fatta tempestivamente – Insussistenza (Regolamento di procedura
del Tribunale, artt. 48, § 1, e 66, § 2) (v. punti 69-70)
4.
Aiuti concessi dagli Stati – Decisione con cui la Commissione accerta l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune –
Obbligo di motivazione – Portata – Obbligo di giustificare un cambiamento di valutazione rispetto a decisioni anteriori –
Insussistenza (Artt. 107 TFUE, 108 TFUE e 296 TFUE) (v. punti 88, 124)
5.
Aiuti concessi dagli Stati – Progetti di aiuti – Obbligo di previa notifica e di sospensione provvisoria dell’esecuzione dell’aiuto –
Portata (Art. 108, § 3, TFUE) (v. punto 99)
6.
Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Insussistenza d’inchiesta per un periodo relativamente lungo
su un aiuto nuovo non notificato – Trasformazione in aiuto esistente – Esclusione (Art. 108, § 3, TFUE) (v. punto 101)
7.
Aiuti concessi dagli Stati – Aiuti esistenti e aiuti nuovi – Qualificazione come aiuto esistente – Criteri – Regime generale
di aiuti approvato dalla Commissione – Necessità di un provvedimento esplicito [Regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1,
b), ii)] (v. punto 104)
8.
Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Obbligo di diligenza dello Stato membro che concede l’aiuto
e del relativo beneficiario quanto alla comunicazione di ogni elemento pertinente – Assenza di osservazioni da parte degli
interessati – Mancata incidenza sulla validità della decisione della Commissione – Obbligo di esaminare d’ufficio elementi
non dedotti espressamente – Insussistenza [Artt. 107, § 3, c), TFUE e 108, § 2, TFUE] (v. punti 118-120)
9.
Aiuti concessi dagli Stati – Categorie, definite mediante regolamento, di aiuti che possono essere considerati compatibili
con il mercato comune – Regolamenti di esenzione per categoria – Aiuti di importanza minore –Regolamento n. 1998/2006 – Ambito
di applicazione – Aiuti ad attività connesse alle esportazioni – Nozione [Art. 107, § 1, TFUE; regolamenti della Commissione
n. 70/2001, art. 1, § 2, b), n. 1998/2006, art. 1, § 1, d), e n. 800/2008, art. 1, § 2, a)] (v. punti 126-131)
10.
Aiuti concessi dagli Stati – Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri – Aiuti di importanza minore – Frazionamento di un
aiuto superiore al massimale applicabile affinché una parte di esso possa beneficiare della regola de minimis – Inammissibilità
(Artt. 107, § 1, TFUE e 108, § 3, TFUE) (v. punti 141-144)
11.
Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Ripristino della situazione anteriore – Calcolo dell’importo
da recuperare – Prestito concesso ad un tasso preferenziale – Rimborso della differenza tra gli interessi pagabili al tasso
di mercato e quelli effettivamente versati – Valutazione del tasso di mercato rispetto ai tassi di interesse praticati al
momento dell’approvazione del prestito (Art. 108 TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 14, § 1) (v. punti 157-159)
12.
Aiuti concessi dagli Stati – Recupero di un aiuto illegale – Aiuto concesso in violazione delle norme procedurali dell’articolo
108 TFUE – Principio della tutela del legittimo affidamento – Invocazione del principio da parte di uno Stato membro per opporsi
al recupero – Inammissibilità – Eventuale affidamento legittimo dei beneficiari degli aiuti – Ammissibilità in presenza di
situazioni eccezionali (Art. 108 TFUE) (v. punto 169)
13.
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Decisione della Commissione che constata l’incompatibilità
di un aiuto con il mercato comune e ne dispone la restituzione – Annullamento per difetto di motivazione – Adozione di un
nuovo atto sulla base degli atti istruttori anteriori validi – Ammissibilità (Art. 108 TFUE) (v. punti 180-182)
14.
Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Principio di buona amministrazione – Osservanza di un termine
ragionevole – Valutazione in concreto – Danno per il beneficiario connesso agli interessi da pagare al momento del recupero –
Insussistenza (Art. 108 TFUE) (v. punti 192, 203)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento della decisione 2011/134/UE della Commissione, del 24 marzo 2010, relativa all’aiuto di Stato C 4/03
(ex NN 102/02) al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore della [OSCURATO:SOCIETA] (GU 2011, L 57, pag. 29).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SpA è condannata alle spese.