CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 30623/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto condanna del ricorrente alle ulteriori spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, depositando conclusioni e nota spese; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha integralmente confermato la condanna emessa in data 15 febbraio 2022 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per due delitti di estorsione aggravata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, formulando due motivi di ricorso, che qui si riassumono nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo, articolato motivo, si deduce violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen. e mancanza della motivazione, in ordine alla ritenuta sussistenza di una condotta di minaccia. In primo luogo, la mancata acquisizione delle chat intercorse tra l'imputato e le persone offese renderebbe impossibile verificare l'effettiva portata minatoria di quanto prospettato da Mollo, da accertare in concreto, e impedisce una compiuta motivazione in ordine alla mancata derubricazione in truffa aggravata dall'aver ingenerato il timore di un pericolo immaginario (motivo I.a, secondo la divisione in paragrafi dell'atto di impugnazione). Difetterebbe, inoltre, una compiuta argomentazione, di carattere necessariamente unitario e globale, in merito alla caratura criminale del ricorrente, tale da fondare, in luogo della valutazione di mera equivalenza, un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e un più benevolo trattamento sanzionatorio, avuto riguardo all'ammissione dei propri errori e alla asserita ludopatia (motivo I.b). Si censura ulteriormente, infine, l'eccessiva severità della pena irrogata (motivo I.c). 2.2. Con il secondo motivo, si invoca l'applicazione della continuazione in sede di legittimità con i fatti oggetto della sentenza n. 5225/2018 pronunciata dal Tribunale di Roma, nell'ambito del procedimento penale n. 3840/2016 NR. 3. La Corte di appello chiarisce - risolvendo, con motivazione congrua e non contraddittoria e quindi incensurabile in questa sede, la questione di fatto derivante dalla mancata acquisizione delle chat - la piena sufficienza del quadro probatorio, alla luce delle dichiarazioni delle persone offese e di terzi, suffragate da riscontri obiettivi e da argomenti di ordine razionale, cosicché non sussistono dubbi sulla ricostruzione dei fatti e in particolare sul contenuto delle comunicazioni telematiche (pp. 3-5, 7). Peraltro, il ricorrente «ammetteva gli addebiti e si scusava per i danni causati alle vittime» (p. 7). 4. I giudici di secondo grado hanno poi escluso la configurabilità della truffa aggravata, richiamando correttamente l'orientamento di legittimità per cui integra il delitto di estorsione la condotta consistente nel richiedere al soggetto passivo somme di denaro con la minaccia di rivelare aspetti della vita della persona offesa non divulgabili senza il consenso di questa (Sez. 2, n. 17288 del 18/01/2019, Ejededawe, Rv. 276622-04. Cfr. anche Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492, secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di estorsione mediante minaccia e quello di truffa c:osiddetta vessatoria a consiste nel diverso atteggiarsi del pericolo prospettato, sicché si ha truffa aggravata se il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà e si determina versando in stato di errore, mentre ricorre l'estorsione quando viene prospettata l'esistenza di un pericolo reale di un accadimento il cui verificarsi è attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente ed è tale da indurre la persona offesa nell'alternativa ineluttabile di cedere al ricatto o di incorrere nel danno minacciato). 5. Il percorso logico-giuridico sotteso al giudizio di equivalenza ex art. 69 cod. pen. e alla dosimetria della pena è ampiamente e congruamente illustrato nella sentenza di appello (pp. 7-8), sottolineando la «subdola condotta» e richiamando le estese considerazioni espresse in primo grado (pp. 11-12). 6. Quanto alla richiesta di applicazione della continuazione con altri reati, la congrua valutazione dei giudici di merito sul punto - che evidenziano l'implausibilità di un unico originario disegno criminoso, in considerazione della diversità di luoghi di commissione dei fatti e della distanza cronologica dei reati già giudicati (cfr. sentenza del Tribunale, pp. 10-11, a cui si salda, condividendola, la sentenza di appello, p. 8) - resta impermeabile allo scrutinio di legittimità. 7. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (cfr. Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. Consegue altresì la condanna dell'imputato, risultato soccombente nei confronti della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA], alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza sostenute da quest'ultimo nel presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo in relazione all'attività svolta. P.Q.MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di