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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22890/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 05/05/2021 del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 642, secondo comma, cod. pen.

Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge, con riferimento all'art. 603 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (primo motivo), la violazione di legge, con riferimento all'art. 642 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza degli elementi materiale e psicologico del reato (rispettivamente, secondo e terzo motivo), la violazione di legge, con riferimento all'art. 131-bis, cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo Ola negazione della sussistenza della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto (quarto motivo) nonché, infine, la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio in punto di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, di mancata concessione del beneficio della non menzione della pena nel certificato del casellario giudiziale, di subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale e di dosimetria della pena (quinto motivo) non sono consentiti in sede di legittimità poiché sono privi della sufficiente enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato; tenuto conto del principio stabilito da questa Corte, secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112-01); osservato altresì che le doglianze risultano anche meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di congrui argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi compiutamente.

Si vedano, in particolare, al riguardo: le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del prevenuto, ritenuto, in modo logico, sufficiente e coerente e non inficiato dalle avverse argomentazioni difensive, e la cui completezza ha pure logicamente escluso la necessità della rinnovazione dibattimentale, necessaria solo se il giudice di secondo grado non possa decidere allo stato degli atti; le pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata in punto di ritenuta correttezza della dosimetria della pena inflitta, avendo il Tribunale già concesso la sospensione condizionale della pena, legittimamente condizionata al pagamento della provvisionale, e motivato puntualmente sul diniego del beneficio della non menzione della condanna e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendo stati dedotti elementi suscettibili di positivo apprezzamento); ritenuto che il penultimo motivo, che contesta la carenza della motivazione e la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto il profilo di censura risulta essere stato dedotto per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto ai giudici di merito con l'atto di appello con interruzione della catena devolutiva;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 05/05/2021 del Tribunale di Milano di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 642, secondo comma, cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con i quali si lamenta la violazione di legge, con riferimento all'art. 603 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (primo motivo), la violazione di legge, con riferimento all'art. 642 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza degli elementi materiale e psicologico del reato (rispettivamente, secondo e terzo motivo), la violazione di legge, con riferimento all'art. 131-bis, cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo Ola negazione della sussistenza della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto (quarto motivo) nonché, infine, la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio in punto di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, di mancata concessione del beneficio della non menzione della pena nel certificato del casellario giudiziale, di subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale e di dosimetria della pena (quinto motivo) non sono consentiti in sede di legittimità poiché sono privi della sufficiente enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato; tenuto conto del principio stabilito da questa Corte, secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822-01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112-01); osservato altresì che le doglianze risultano anche meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con il supporto di congrui argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi compiutamente. Si vedano, in particolare, al riguardo: le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del prevenuto, ritenuto, in modo logico, sufficiente e coerente e non inficiato dalle avverse argomentazioni difensive, e la cui completezza ha pure logicamente escluso la necessità della rinnovazione dibattimentale, necessaria solo se il giudice di secondo grado non possa decidere allo stato degli atti; le pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata in punto di ritenuta correttezza della dosimetria della pena inflitta, avendo il Tribunale già concesso la sospensione condizionale della pena, legittimamente condizionata al pagamento della provvisionale, e motivato puntualmente sul diniego del beneficio della non menzione della condanna e sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non essendo stati dedotti elementi suscettibili di positivo apprezzamento); ritenuto che il penultimo motivo, che contesta la carenza della motivazione e la violazione di legge per erronea applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto il profilo di censura risulta essere stato dedotto per la prima volta dinanzi a questa Corte e non devoluto ai giudici di merito con l'atto di appello con interruzione della catena devolutiva;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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