CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 25681/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Roma, che ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale, deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Invero, l'imputato risulta avervi rinunciato con dichiarazione (in data 19 aprile 2023) depositata dalla sua difesa, producendo provvedimento di revoca della misura cautelare che ha disposto la scarcerazione del suddetto e, conseguentemente, la cessazione del suddetto regime, in tal modo determinando il venir meno dell'interesse all'impugnazione. Osservato che la sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, deo. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 06/03/2003, dep. 22/11/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/05/2006, dep. 14/09/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M1. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 25 maggio 202