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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26859/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 1 dicembre 2021 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato continuato e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso degli imputati, che si dolgono della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, é manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato sul punto, osservando che dalle modalità esecutive dei furti emerge che i due imputati sono dediti alla commissione di reati contro il patrimonio e non è possibile affermare che in futuro essi si asterranno dal commettere ulteriori reati; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del 1 dicembre 2021 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato continuato e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso degli imputati, che si dolgono della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, é manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato sul punto, osservando che dalle modalità esecutive dei furti emerge che i due imputati sono dediti alla commissione di reati contro il patrimonio e non è possibile affermare che in futuro essi si asterranno dal commettere ulteriori reati; - che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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