CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 giugno 2021
Cassazione n. 36939/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 4481-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]rriNi LUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AREZZO, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - C011trOliCOITC11tC - avverso la sentenza n. 2385/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 14/11/2019; <-4 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 04481 sez. ML - ud. 08-06-2021 -2- RG 4481/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 14 novembre 2019, la Corte d'appello di Bari rigettava le domande di impugnazione per tardività della disdetta, recapitatagli dalla [OSCURATO:PERSONA] il 3 dicembre 2008 (dopo la scadenza del 2 dicembre 2008), dell'incarico professionale di conduzione del suo patrimonio rustico e di condanna risarcitoria proposte da [OSCURATO:PERSONA] (con pari reiezione del suo appello lett,j,„ incidentale):On riforma della sentenza di primo grado, che le aveva parzialmente accolte, liquidandogli un danno di C 24.600,00 in luogo della richiesta di C 30.000,00; 2. la Corte territoriale riteneva tempestiva la disdetta, comunicata a mezzo del servizio postale con lettera raccomandata a.r. (in particolare: la seconda delle due inviate, recante il n. 130743146238) di cui acquisita la prova, tramite sito internet di [OSCURATO:PERSONA], della giacenza dal 25 novembre 2008, in applicazione del principio di presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.; 3. con atto notificato il 14 gennaio 2020, il professionista ricorreva per cassazione con tre motivi, cui la Fondazione resisteva con controricorso; 4. entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 421, 115 c.p.c., per il fondamento della decisione su documenti, relativi a fatti non allegati né contestati dalla Fondazione, tardivamente prodotti, irritualmente acquisiti dalla Corte d'appello con esercizio di poteri officiosi in difetto dei presupposti e pure disconosciuti con contestazione erroneamente ritenuta generica (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2712 c.c., 115 c.c., per la valenza probatoria erroneamente attribuita alla riproduzione della schermata "dove quando" del sito [OSCURATO:PERSONA] disconosciuta, in modo espresso e circostanziato (secondo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 1335, 2697 c.c., 115 c.p.c., per la ritenuta presunzione di conoscenza della comunicazione in base a documenti acquisiti irritualmente (terzo motivo); RG 4481/2020 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili; 3. la confutazione (all'ultimo capoverso di pg. 15 e primo di pg. 16 del ricorso) della ravvisata generica contestazione (per le ragioni esposte al secondo e terzo capoverso di pg. 5 della sentenza) di conformità all'originale di documenti prodotti in copia difetta di specificità: essa, infatti, non può avvenire con clausole di stile né generiche, ma deve essere fatta in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intenda contestare, sia degli aspetti per i quali si assuma la difformità dall'originale (Cass. 3 aprile 2014, n. 7775; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass. 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass. 7 gennaio 2019, n. 127); 3.1. parimenti generica è la contestazione relativa all'esercizio dei poteri officiosi del giudice, insindacabile in sede di legittimità, ove, come nel caso di specie (agli ultimi due capoversi di pg. 5 della sentenza), sia congruamente argomentato (Cass. 25 maggio 2010, n. 12717; Cass. 25 febbraio 2021, n. 5235); 3.2. la Corte territoriale ha poi esattamente applicato il principio di presunzione di conoscenza, ai sensi dell'art. 1335 c.c., di un atto (telegramma o lettera raccomandata, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento), in quanto fondata sulle univoche e concludenti circostanze della suddetta spedizione e sull'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico (Cass. 12 ottobre 2017, n. 24015; Cass. 11 gennaio 2019, n. 511), in esito ad un accertamento in fatto (dall'ultimo capoverso di pg. 4 al penultimo di pg. 5 della sentenza), inammissibilmente contestato dal ricorrente con una sostanziale sollecitazione alla rivisitazione del merito; 4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio regolate secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M. RG 4481/2020 La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 8 giugno 202