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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 aprile 2024

Cassazione n. 37937/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/4/2024 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; lette per il ricorrente le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

"b [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 aprile 2024 la Corte d'appello di Messina, dopo aver assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto, ha confermato la sentenza del 12 dicembre 2023 del Tribunale di Patti, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto e 30.000,00 euro di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 (ascrittogli per avere svolto una attività di raccolta di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in violazione delle norme tecniche richieste per la configurabilità di un deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb, d.lgs. n. 152 del 2006), condannandolo, altresì, al pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile.

2. Avverso tale sentenza l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale lo ha affidato a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, nonché la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, nella parte in cui si limiterebbe a richiamare in maniera acritica la disciplina di riferimento, senza fornire elementi in ordine alla sussistenza del reato contestato.

In particolare, il ricorrente, dopo aver richiamato gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, così come individuati pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato, da un lato, che, nel caso di specie, difetterebbe la motivazione in ordine agli elementi dai quali desumere l'abitualità sottesa all'attività di gestione di rifiuti non autorizzata; dall'altro, nel rispetto dell'onere probatorio richiesto, ha offerto una spiegazione della presenza del materiale oggetto di contestazione, deducendo che la maggior parte di esso era stato temporaneamente conservato al fine di un suo successivo reimpiego, il quale escluderebbe la natura di rifiuto del materiale, in quanto difetterebbe l'intenzione di disfarsene, ed evidenziando, altresì, la sussistenza delle condizioni di liceità del deposito momentaneo eseguito in uno spiazzo presente sul proprio terreno, adibito ad area di disimpiego. 2.2 Con il secondo motivo ha denunciato l'omessa motivazione in ordine all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., di cui era stata fatta richiesta con specifico motivo di appello, non considerato dalla Corte territoriale, evidenziando che, nel caso concreto, sussistevano sia gli elementi soggettivi sia quelli oggettivi per l'applicazione di tale speciale causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.ql 2.3 Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., per non aver dichiarato la Corte d'appello l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata in data anteriore alla pronuncia da parte della Corte di appello della sentenza impugnata.

3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, evidenziando la fondatezza del primo motivo di ricorso, relativo al mancato accertamento in concreto degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, nonché alla mancata considerazione delle giustificazioni addotte dall'imputato circa la liceità del deposito di rifiuti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati e assorbenti.

2. In particolare, il secondo motivo di ricorso, relativo all'omessa motivazione in ordine all'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è fondato poiché, a fronte di una specifica deduzione come motivo di appello (il quarto, anche riportato nella sintesi dei motivi presente nella motivazione della sentenza impugnata a pag. 2), la Corte territoriale ha omesso di fornire alcuna risposta sul punto.

A fronte di una specifica richiesta difensiva, infatti, il giudice aveva l'obbligo di motivare sull'istanza, per accoglierla ovvero per rigettarla; l'assenza totale della motivazione su un punto specificamente dedotto, rappresenta un vizio denunciabile in sede di legittimità.

L'unico caso in cui l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, com. 1, lett. e), cod. proc. pen., ricorre quando, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto il suo accoglimento risulta incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).

Nel caso di specie, tuttavia, a fronte di una richiesta specifica e circostanziata, non può affermarsi che l'impianto complessivo motivazionale possa condurre a ritenere implicitamente esaminato e disatteso il motivo di appello concernente l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., con la conseguente fondatezza del relativo motivo di ricorso.3.

Anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata dichiarazione da parte della Corte d'appello di Messina dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, risulta fondato.

Il tempus commissi delicti del reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, così come accertato dalle sentenze di merito, è stato individuato nella data del 19 febbraio 2018; trattandosi di fattispecie contravvenzionale essa si prescrive decorsi 5 anni dalla commissione del fatto, sicché l'ordinario termine prescrizionale del reato in esame è da individuare nella data del 19 febbraio 2023.

Dagli atti emergono una serie di rinvii rilevanti per la sospensione dei termini di prescrizione per complessivi 355 giorni: - dal 17/1/2020 al 22/5/2020 per impedimento del difensore, da considerare per 60 giorni (Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262913 - 01); - dal 4/9/2020 al 29/1/2021 per impedimento del difensore, da considerare, anch'esso, per 60 giorni; - dal 25/10/2021 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per assenza del difensore dell'imputato non dovuta a legittimo impedimento, da considerare, dunque, per intero, ossia per 137 giorni; - dal 4/11/2022 al 10/2/2023 per impedimento dell'imputato, da considerare, anch'esso, per intero, dunque per 98 giorni.

Ne consegue che, pur computando tali periodi di sospensione, pari, come già evidenziato, a complessivi 355 giorni, e aggiungendoli a quello massimo quinquennale applicabile, il termine finale di prescrizione risulta scaduto il 9 febbraio 2024, ossia anteriormente alla pronuncia emessa dalla Corte di appello, che avrebbe, quindi, dovuto rilevarla e dichiararla.

Poiché è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito dall'art. 606, com. 1, lett. b, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), deve rilevarsi l'ammissibilità e la fondatezza del terzo motivo di ricorso, avendo la Corte d'appello erroneamente omesso di rilevare e dichiarare l'estinzione del reato ascritto all'imputato per essere alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado interamente decorso il relativo termine massimo di prescrizione anche considerando le relative sospensioni.

4. La fondatezza del secondo e terzo motivo di ricorso, in quanto assorbenti, rende superflua l'esame del primo motivo relativo alla responsabilità, poiché il reato risulta estinto per avvenuta prescrizione.Non ravvisandosi cause di proscioglimento immediato, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/4/2024 della Corte d'appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione; lette per il ricorrente le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. "b [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 aprile 2024 la Corte d'appello di Messina, dopo aver assolto il coimputato [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto, ha confermato la sentenza del 12 dicembre 2023 del Tribunale di Patti, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto e 30.000,00 euro di ammenda, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006 (ascrittogli per avere svolto una attività di raccolta di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, in violazione delle norme tecniche richieste per la configurabilità di un deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. bb, d.lgs. n. 152 del 2006), condannandolo, altresì, al pagamento delle spese di costituzione e difesa della parte civile. 2. Avverso tale sentenza l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale lo ha affidato a tre motivi. 2.1 Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, nonché la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, nella parte in cui si limiterebbe a richiamare in maniera acritica la disciplina di riferimento, senza fornire elementi in ordine alla sussistenza del reato contestato. In particolare, il ricorrente, dopo aver richiamato gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, così come individuati pacificamente dalla giurisprudenza di legittimità, ha evidenziato, da un lato, che, nel caso di specie, difetterebbe la motivazione in ordine agli elementi dai quali desumere l'abitualità sottesa all'attività di gestione di rifiuti non autorizzata; dall'altro, nel rispetto dell'onere probatorio richiesto, ha offerto una spiegazione della presenza del materiale oggetto di contestazione, deducendo che la maggior parte di esso era stato temporaneamente conservato al fine di un suo successivo reimpiego, il quale escluderebbe la natura di rifiuto del materiale, in quanto difetterebbe l'intenzione di disfarsene, ed evidenziando, altresì, la sussistenza delle condizioni di liceità del deposito momentaneo eseguito in uno spiazzo presente sul proprio terreno, adibito ad area di disimpiego. 2.2 Con il secondo motivo ha denunciato l'omessa motivazione in ordine all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., di cui era stata fatta richiesta con specifico motivo di appello, non considerato dalla Corte territoriale, evidenziando che, nel caso concreto, sussistevano sia gli elementi soggettivi sia quelli oggettivi per l'applicazione di tale speciale causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.ql 2.3 Con il terzo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., per non aver dichiarato la Corte d'appello l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata in data anteriore alla pronuncia da parte della Corte di appello della sentenza impugnata. 3. Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, evidenziando la fondatezza del primo motivo di ricorso, relativo al mancato accertamento in concreto degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, nonché alla mancata considerazione delle giustificazioni addotte dall'imputato circa la liceità del deposito di rifiuti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati e assorbenti. 2. In particolare, il secondo motivo di ricorso, relativo all'omessa motivazione in ordine all'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., è fondato poiché, a fronte di una specifica deduzione come motivo di appello (il quarto, anche riportato nella sintesi dei motivi presente nella motivazione della sentenza impugnata a pag. 2), la Corte territoriale ha omesso di fornire alcuna risposta sul punto. A fronte di una specifica richiesta difensiva, infatti, il giudice aveva l'obbligo di motivare sull'istanza, per accoglierla ovvero per rigettarla; l'assenza totale della motivazione su un punto specificamente dedotto, rappresenta un vizio denunciabile in sede di legittimità. L'unico caso in cui l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, com. 1, lett. e), cod. proc. pen., ricorre quando, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto il suo accoglimento risulta incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la "ratio decidendi" della sentenza medesima (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593). Nel caso di specie, tuttavia, a fronte di una richiesta specifica e circostanziata, non può affermarsi che l'impianto complessivo motivazionale possa condurre a ritenere implicitamente esaminato e disatteso il motivo di appello concernente l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., con la conseguente fondatezza del relativo motivo di ricorso.3. Anche il terzo motivo di ricorso, relativo alla mancata dichiarazione da parte della Corte d'appello di Messina dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, risulta fondato. Il tempus commissi delicti del reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, così come accertato dalle sentenze di merito, è stato individuato nella data del 19 febbraio 2018; trattandosi di fattispecie contravvenzionale essa si prescrive decorsi 5 anni dalla commissione del fatto, sicché l'ordinario termine prescrizionale del reato in esame è da individuare nella data del 19 febbraio 2023. Dagli atti emergono una serie di rinvii rilevanti per la sospensione dei termini di prescrizione per complessivi 355 giorni: - dal 17/1/2020 al 22/5/2020 per impedimento del difensore, da considerare per 60 giorni (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262913 - 01); - dal 4/9/2020 al 29/1/2021 per impedimento del difensore, da considerare, anch'esso, per 60 giorni; - dal 25/10/2021 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per assenza del difensore dell'imputato non dovuta a legittimo impedimento, da considerare, dunque, per intero, ossia per 137 giorni; - dal 4/11/2022 al 10/2/2023 per impedimento dell'imputato, da considerare, anch'esso, per intero, dunque per 98 giorni. Ne consegue che, pur computando tali periodi di sospensione, pari, come già evidenziato, a complessivi 355 giorni, e aggiungendoli a quello massimo quinquennale applicabile, il termine finale di prescrizione risulta scaduto il 9 febbraio 2024, ossia anteriormente alla pronuncia emessa dalla Corte di appello, che avrebbe, quindi, dovuto rilevarla e dichiararla. Poiché è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito dall'art. 606, com. 1, lett. b, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), deve rilevarsi l'ammissibilità e la fondatezza del terzo motivo di ricorso, avendo la Corte d'appello erroneamente omesso di rilevare e dichiarare l'estinzione del reato ascritto all'imputato per essere alla data della pronuncia della sentenza di secondo grado interamente decorso il relativo termine massimo di prescrizione anche considerando le relative sospensioni. 4. La fondatezza del secondo e terzo motivo di ricorso, in quanto assorbenti, rende superflua l'esame del primo motivo relativo alla responsabilità, poiché il reato risulta estinto per avvenuta prescrizione.Non ravvisandosi cause di proscioglimento immediato, la sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla
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