CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16841/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MADDALONI il 30/12/1964 avverso la sentenza del 15/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che deduce la violazione di legge per l'illegittimità del provvedimento adottato dal Questore, è inammissibile perché, come risulta dalla ricapitolazione dei motivi di appello - che la ricorrente non ha contestato -, la relativa doglianza non era stata proposta con l'appello, sicché non può trovare ingresso, per la prima volta, nel giudizio di legittimità, stante lo sbarramento posto dall'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.; rilevato che il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze generiche, è inammissibile, avendo la Corte di appello - con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, e quindi non censurabile in sede di legittimità - ribadito l'insussistenza di situazioni valutabili ex art. 62-bis cod. pen. - peraltro nemmeno allegate dalla ricorrente - in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. P.Q.Mil I AG 2026 Fun.: ;AL ì hiofz Si int