CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 05111/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24336-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata - avverso la sentenza n. 35/2021 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 16/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste 16 febbraio 2021, n. 35/2021, che ha rigettato l’impugnazione da lui proposta cont ro la decisione di primo grado. Il Tribunale di Udine aveva respinto la domanda del ricorrente di risoluzione del contratto di vendita di una autovettura a causa dei difetti di funzionamento della medesima. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha proposto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. 2. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. con proposta di improcedibilità, in quanto non risultava depositata la sentenza impugnata. Come ha dedotto il ricorrente nella memoria, la sentenza è invece stata depositata per via telematica insieme al ricorso, con conseguente procedibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1) I primi due motivi rispettivamente denunciano: a. “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 128, 129, 130, 132 e 135 d.lgs. n. 206/2005 (codice del consumo)” per non essere le medesime disposizioni state considerate prioritarie e derogatorie rispetto alle norme generali; b. “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1341 c.c. in relazione agli artt. 33 e 36 del codice del consumo” per avere la Corte d’appello dato valore alla clausola vessatoria di limitazione della garanzia, specificamente approvata per iscritto. I primi due motivi sono inammissibili. La Corte d’appello di Trieste ha infatti da un lato invocato le disposizioni del codice del consumo e dall’altro lato ha interpretato con accertamento in fatto incensurabile in cassazione l’annuncio pubblicitario utilizzato per promuovere la vendita della autovettura oggetto di causa (in particolare l’espressione “pari al nuovo, impeccabile, tagliandata, gommata” è stata letta alla luce del prezzo di vendita, dell’anno di immatricolazione e dei chilometri percorsi) e la clausola di garanzia contenuta nel contratto di vendita, clausola specificamente approvata dal ricorrente (v. p. 5 della sentenza impugnata). 2) Il terzo motivo contesta “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 145 c.p.c. riguardo alla validità della raccomandata postale indirizzata alla venditrice nella sua sede legale e ricevuta da un addetto alla stessa e dell’art. 132 del codice del consumo e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (la pec del 13 gennaio 2017 inviata dall’associazione dei consumatori) e violazione dell'art. 48 del d.lgs. n. 82/2005 sull’equivalenza tra pec e raccomandata postale con avviso di ricevimento”. Il motivo, relativo alla tempestività della denuncia dello specifico vizio del blocco motore, è manifestamente fondato. L’indagine del giudice d’appello, limitata all’esame del rapporto di spedizione e consegna della raccomandata (cfr. p. 6 della sentenza impugnata), si pone infatti in contrasto con il principio enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “la denunzia dei vizi da parte del consumatore, anche ai sensi del codice del consumo, può essere fatta con qualunque mezzo, che in concreto si riveli idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati" (così Cass. n. 3695/2022). II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Trieste, che si atterrà al principio di diritto sopra ricordato; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo, rigettati i primi due motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione. Così