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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 settembre 2021

Cassazione n. 35324/2021

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3733-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 813/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 28/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto dí citazíone notíficato il 13.1.2007 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Messina, Sezione distaccata di Taormina, [OSCURATO:PERSONA], invocando: 1) in via principale, l'accertamento dell'intervenuto trasferimento, a proprio favore, della proprietà di un immobile del convenuto sito in Taormina, giusta scritture del 7.10.2004, con ordine al competente Conservatore dei RR.

II. di eseguire le opportune trascrizioni, nonché con fissazìone delle modalità per il pagamento del corrispettivo per la compravendita, pattuito in C 130.634,00; nonché la condanna del convenuto al risarcimento del danno, da compensare con quanto dovuto a titolo di corrispettivo per la compravendita immobiliare di cui sopra; 2) in subordine, per l'ipotesi in cui le scrittura del 7.10.2004 fossero qualificate sub specie di contratto preliminare di compravendita immobiliare, l'emissione di sentenza costitutíva ex art. 2032 c.c., sempre con físsazione delle modalità per il versamento del saldo prezzo pattuito in contratto.

Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, la risoluzione degli accordi intercorsì tra le parti per inadempímento, da parte dell'attrice, della prima e seconda rata di prezzo nei termini pattuiti, nonché per eccessiva onerosità sopravvenuta; in subordine, invocava la rescissione del contratto per lesione ultra dimidium.

Con sentenza n. 51/2013 il Tribunale accoglieva la domanda subordinata proposta dall'attrice, emettendo sentenza costituiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., dietro Ric. 2020 n. 03733 sez.

M2 - ud. 17-09-2021 -2- versamento del corrispettivo, fissato in C 130.634,00, e condannando il convenuto alle spese del grado Interponeva appello avverso detta decisione il Valastro.

Nella resistenza della Strbacki la Corte di Appello di Messina, con la sentenza impugnata, n. 813/2019, rigettava il gravame, condannando l'appellante alle spese del grado.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Ambedue le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380 -[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITÀ del ricorso.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina rigettava l'appello proposto dal Valastro avverso la decisione del Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, n. 51/2013, con la quale era stata accolta la domanda della Strbacki di emissione della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in relazione al contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso tra le parti mediante due scritture in data 7.10.2004 e di condanna del Valastro al risarcimento del danno.

La Corte territoriale riteneva in particolare non necessaria l'offerta reale di adempimento da parte della promissaria acquirente, la quale avrebbe dovuto pagare il saldo della compravendita solo all'atto del rogito; la sua obbligazione, dunque, non era ancora scaduta, e del resto la stessa aveva dichiarato, in atto di citazione, di esser pronta ad adempiere.

Ric. 2020 n. 03733 sez.

M2 - ud. 17-09-2021 -3- n Riteneva poi la natura non perentoria del termine che le parti avevano indicato nel preliminare per il saldo della seconda rata di prezzo, pari ad C 90.000, e comunque non grave il ritardato adempimento di tale pagamento, nella complessiva economia dell'affare (cfr. pagg. 7 ed 8 della sentenza).

Affermava poi che il Va/astro non aveva provato la lesione ultra dimidium presupposta della domanda di rescissione dal medesimo proposta in subordine (cfr. pag. 9 della sentenza).

Ed infine, dava atto che il CTU incaricato di verificare l'autenticità della firma apposta a nome del Va/astro sulla scrittura del 7.10.2004 contenente la variazione del prezzo pattuito per la compravendita ne aveva confermato tanto l'autografia, che il fatto che essa fosse stata apposta su foglio preventivamente dattiloscritto con computer.

Il ricorso, proposto dal Va/astro, si articola in due motivi.

Con il primo di essi il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2932 e 1460 c.c. perché la Corte di Appello si sarebbe arrestata ad una interpretazione meramente letterale delle pattuizioni intervenute tra le parti, senza procedere all'accertamento della loro effettiva volontà.

In particolare, avrebbe omesso di dare rilievo ad alcune deposizioni testimoniali e di considerare che il Va/astro aveva rifiutato il pagamento della seconda rata di prezzo perché era decorso oltre un anno dal termine pattuito, ond'egli aveva perso interesse alla prestazione.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta invece la violazione e falsa applicazione dell'art. 2932 c.c. perché il saldo del corrispettivo della progettata compravendita, previsto contrattualmente entro il 30.10.2006, non era stato tempestivamente eseguito dalla Strbacky.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono Ric. 2020 n. 03733 sez.

M2 - ud. 17-09-2021 -4- inammissibili.

La Corte siciliana, invero, ha considerato non soltanto il contenuto letterale del contratto preliminare sottoscritto tra le parti -dato, questo, in ogni caso essenziale nell'ambito del procedimento di interpretazione della volontà negoziale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18180 del 28/08/2007, Rv. 599145; nonché Cass. Sez.

L, Sentenza n. 6426 del 19/03/2007, Rv. 596190 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25840 del 09/12/2014, Rv. 633420)- ma ha anche apprezzato il comportamento delle parti, ritenendo non perentori i termini indicati nel contratto, sia alla luce della mancanza di una espressa previsione in tal senso nell'ambito della scrittura, sia in considerazione del fatto che il Va/astro non aveva in alcun modo sollecitato il saldo della seconda rata di prezzo, sollevando eccezione di tardività dell'offerta soltanto dopo aver ricevuto la lettera con cui gli si intimava di ricevere la somma prevista.

In aggiunta, la Corte territoriale ha anche escluso la gravità dell'inadempimento nell'ambito dell'economia complessiva dell'affare, e questa statuizione non è stata oggetto di specifica censura da parte del ricorrente.

In definitiva, dunque, le doglianze proposte dal Va/astro si risolvono in un'inammissibile istanza di riesame della valutazione di fatto, peraltro pienamente condivisibile, proposta dal giudice di merito; istanza che è certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

Le memorie depositate dalle parti non offrono argomenti nuovi rispetto al contenuto dei rispettivi scritti introduttivi del presente giudizio, essendo meramente reiterative degli argomenti in essi esposti.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Ric. 2020 n. 03733 sez.

M2 - ud. 17-09-2021 -5- Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate canne da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 5.200, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sest

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3733-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 813/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 28/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto dí citazíone notíficato il 13.1.2007 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Messina, Sezione distaccata di Taormina, [OSCURATO:PERSONA], invocando: 1) in via principale, l'accertamento dell'intervenuto trasferimento, a proprio favore, della proprietà di un immobile del convenuto sito in Taormina, giusta scritture del 7.10.2004, con ordine al competente Conservatore dei RR. II. di eseguire le opportune trascrizioni, nonché con fissazìone delle modalità per il pagamento del corrispettivo per la compravendita, pattuito in C 130.634,00; nonché la condanna del convenuto al risarcimento del danno, da compensare con quanto dovuto a titolo di corrispettivo per la compravendita immobiliare di cui sopra; 2) in subordine, per l'ipotesi in cui le scrittura del 7.10.2004 fossero qualificate sub specie di contratto preliminare di compravendita immobiliare, l'emissione di sentenza costitutíva ex art. 2032 c.c., sempre con físsazione delle modalità per il versamento del saldo prezzo pattuito in contratto. Si costituiva il convenuto, resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, la risoluzione degli accordi intercorsì tra le parti per inadempímento, da parte dell'attrice, della prima e seconda rata di prezzo nei termini pattuiti, nonché per eccessiva onerosità sopravvenuta; in subordine, invocava la rescissione del contratto per lesione ultra dimidium. Con sentenza n. 51/2013 il Tribunale accoglieva la domanda subordinata proposta dall'attrice, emettendo sentenza costituiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., dietro Ric. 2020 n. 03733 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -2- versamento del corrispettivo, fissato in C 130.634,00, e condannando il convenuto alle spese del grado Interponeva appello avverso detta decisione il Valastro. Nella resistenza della Strbacki la Corte di Appello di Messina, con la sentenza impugnata, n. 813/2019, rigettava il gravame, condannando l'appellante alle spese del grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Ambedue le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380 -[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITÀ del ricorso. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina rigettava l'appello proposto dal Valastro avverso la decisione del Tribunale di Messina, sezione distaccata di Taormina, n. 51/2013, con la quale era stata accolta la domanda della Strbacki di emissione della sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. in relazione al contratto preliminare di compravendita immobiliare concluso tra le parti mediante due scritture in data 7.10.2004 e di condanna del Valastro al risarcimento del danno. La Corte territoriale riteneva in particolare non necessaria l'offerta reale di adempimento da parte della promissaria acquirente, la quale avrebbe dovuto pagare il saldo della compravendita solo all'atto del rogito; la sua obbligazione, dunque, non era ancora scaduta, e del resto la stessa aveva dichiarato, in atto di citazione, di esser pronta ad adempiere. Ric. 2020 n. 03733 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -3- n Riteneva poi la natura non perentoria del termine che le parti avevano indicato nel preliminare per il saldo della seconda rata di prezzo, pari ad C 90.000, e comunque non grave il ritardato adempimento di tale pagamento, nella complessiva economia dell'affare (cfr. pagg. 7 ed 8 della sentenza). Affermava poi che il Va/astro non aveva provato la lesione ultra dimidium presupposta della domanda di rescissione dal medesimo proposta in subordine (cfr. pag. 9 della sentenza). Ed infine, dava atto che il CTU incaricato di verificare l'autenticità della firma apposta a nome del Va/astro sulla scrittura del 7.10.2004 contenente la variazione del prezzo pattuito per la compravendita ne aveva confermato tanto l'autografia, che il fatto che essa fosse stata apposta su foglio preventivamente dattiloscritto con computer. Il ricorso, proposto dal Va/astro, si articola in due motivi. Con il primo di essi il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2932 e 1460 c.c. perché la Corte di Appello si sarebbe arrestata ad una interpretazione meramente letterale delle pattuizioni intervenute tra le parti, senza procedere all'accertamento della loro effettiva volontà. In particolare, avrebbe omesso di dare rilievo ad alcune deposizioni testimoniali e di considerare che il Va/astro aveva rifiutato il pagamento della seconda rata di prezzo perché era decorso oltre un anno dal termine pattuito, ond'egli aveva perso interesse alla prestazione. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta invece la violazione e falsa applicazione dell'art. 2932 c.c. perché il saldo del corrispettivo della progettata compravendita, previsto contrattualmente entro il 30.10.2006, non era stato tempestivamente eseguito dalla Strbacky. Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono Ric. 2020 n. 03733 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -4- inammissibili. La Corte siciliana, invero, ha considerato non soltanto il contenuto letterale del contratto preliminare sottoscritto tra le parti -dato, questo, in ogni caso essenziale nell'ambito del procedimento di interpretazione della volontà negoziale (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18180 del 28/08/2007, Rv. 599145; nonché Cass. Sez. L, Sentenza n. 6426 del 19/03/2007, Rv. 596190 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25840 del 09/12/2014, Rv. 633420)- ma ha anche apprezzato il comportamento delle parti, ritenendo non perentori i termini indicati nel contratto, sia alla luce della mancanza di una espressa previsione in tal senso nell'ambito della scrittura, sia in considerazione del fatto che il Va/astro non aveva in alcun modo sollecitato il saldo della seconda rata di prezzo, sollevando eccezione di tardività dell'offerta soltanto dopo aver ricevuto la lettera con cui gli si intimava di ricevere la somma prevista. In aggiunta, la Corte territoriale ha anche escluso la gravità dell'inadempimento nell'ambito dell'economia complessiva dell'affare, e questa statuizione non è stata oggetto di specifica censura da parte del ricorrente. In definitiva, dunque, le doglianze proposte dal Va/astro si risolvono in un'inammissibile istanza di riesame della valutazione di fatto, peraltro pienamente condivisibile, proposta dal giudice di merito; istanza che è certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di legittimità (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24148 del 25/10/2013, Rv. 627790)". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Le memorie depositate dalle parti non offrono argomenti nuovi rispetto al contenuto dei rispettivi scritti introduttivi del presente giudizio, essendo meramente reiterative degli argomenti in essi esposti. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ric. 2020 n. 03733 sez. M2 - ud. 17-09-2021 -5- Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate canne da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 -quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 5.200, di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sest
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