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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 febbraio 2026

Cassazione n. 11314/2026

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SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1°/9/1989 avverso la sentenza del 22/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Padova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato rinuncia al ricorso, con procura speciale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Padova applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 4 anni, 8 mesi di reclusione e 18mila euro di multa con riguardo al delitto di cui agli artt. 73, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2.

Propone ricorso per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], deducendo - con unico motivo - la carenza di motivazione in tema di confisca. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe confiscato due apparecchi cellulari, sottoposti a sequestro probatorio, senza indicarne la ragione, e dunque senza chiarire perché il vincolo sarebbe stato mutato in misura di sicurezza, né quale rapporto legherebbe i due oggetti al reato contestato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore e procuratore speciale del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha rinunciato al ricorso, senza argomentare.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.

REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da 1 1 3 1 4 - 6 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. [OSCURATO:PERSONA] CC - 25/2/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 38740/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1°/9/1989 avverso la sentenza del 22/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Padova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato rinuncia al ricorso, con procura speciale [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Padova applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 4 anni, 8 mesi di reclusione e 18mila euro di multa con riguardo al delitto di cui agli artt. 73, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2.

Propone ricorso per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], deducendo - con unico motivo - la carenza di motivazione in tema di confisca. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe confiscato due apparecchi cellulari, sottoposti a sequestro probatorio, senza indicarne la ragione, e dunque senza chiarire perché il vincolo sarebbe stato mutato in misura di sicurezza, né quale rapporto legherebbe i due oggetti al reato contestato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore e procuratore speciale del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha rinunciato al ricorso, senza argomentare.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
     SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1°/9/1989 avverso la sentenza del 22/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Padova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato rinuncia al ricorso, con procura speciale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Padova applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 4 anni, 8 mesi di reclusione e 18mila euro di multa con riguardo al delitto di cui agli artt. 73, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2. Propone ricorso per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], deducendo - con unico motivo - la carenza di motivazione in tema di confisca. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe confiscato due apparecchi cellulari, sottoposti a sequestro probatorio, senza indicarne la ragione, e dunque senza chiarire perché il vincolo sarebbe stato mutato in misura di sicurezza, né quale rapporto legherebbe i due oggetti al reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] 3.  Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore e procuratore speciale del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha rinunciato al ricorso, senza argomentare. 4.  Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00. REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da            1 1 3 1 4 - 6 [OSCURATO:PERSONA]           - Presidente -     Sent. n. sez. [OSCURATO:PERSONA]                         CC - 25/2/2026 [OSCURATO:PERSONA]                      -  Relatore  -         R.G.N. 38740/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente     SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1°/9/1989 avverso la sentenza del 22/10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Padova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato rinuncia al ricorso, con procura speciale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Padova applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di 4 anni, 8 mesi di reclusione e 18mila euro di multa con riguardo al delitto di cui agli artt. 73, 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2. Propone ricorso per cassazione l'[OSCURATO:PERSONA], deducendo - con unico motivo - la carenza di motivazione in tema di confisca. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe confiscato due apparecchi cellulari, sottoposti a sequestro probatorio, senza indicarne la ragione, e dunque senza chiarire perché il vincolo sarebbe stato mutato in misura di sicurezza, né quale rapporto legherebbe i due oggetti al reato contestato. [OSCURATO:PERSONA] 3.  Con atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore e procuratore speciale del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha rinunciato al ricorso, senza argomentare. 4.  Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 500,00.   P.Q.MP.Q.M
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