CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 39105/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile o infondato il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 aprile 2021 la Corte di appello di Bari - in riforma della sentenza del 18 ottobre 2018 del Tribunale di Foggia, appellata da [OSCURATO:PERSONA] FRATELLO - ha ridotto ad anni due e mesi sei IVa durata delle pene accessorie fallimentari irrogate allo stesso imputato ex art. 216, ultimo comma, legge fall., e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva affermato la responsabilità per,- bancarotta fraudolenta N v cit documentale (capo A. della rubrica),ffimesso depositc0ibri e scritture contabili e 1 (7' dell'elenco dei creditori (capo B. della rubrica), nonché per aver cagionato il fallimento per effetto di operazioni dolose (capo C. della rubrica), riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti, lo aveva condannato alla pena di anni due mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione per i motivi di seguito enunciati (nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen). 2.1. Con il primo motivo è stata denunciata la violazione degli art. 507 e 195 cod. proc. pen. Il ricorso ha censurato la sentenza impugnata per aver rigettato il gravame nella parte in cui si era dedotta la mancata escussione del «teste principale, che aveva svolto gli accertamenti tributari» (come emergerebbe dal verbale dell'udienza del 20 settembre 2018): segnatamente, si è assunto che la Corte di appello avrebbe fatto erroneo riferimento al disposto dell'art. 507 cit., in quanto il soggetto in discorso doveva essere sentito in forza della disciplina della testimonianza indiretta posta dall'art. 195 cit., trattandosi peraltro di un teste essenziale (ossia il responsabile dell'ufficio che avrebbe accertato il debito oggetto della condotta descritta al capo C. della rubrica). 2.2. Con il secondo motivo sono state prospettate la violazione dell'art. 216 legge fal.1 e l'omessa motivazione sulla prova della condotta e dell'evento, assumendo che la Corte di appello - come già il primo Giudice - avrebbe omesso qualsiasi tipo di analisi della relazione tra la condotta contestata all'imputato e l'evento che ha determinato il dissesto nonché del pregiudizio subito dai creditori, così confermando la sentenza di primo grado che aveva ritenuto integrato il reato di bancarotta fraudolenta documentale solo sulla scorta dell'assenza, negli anni dal 2012 al 2015, della regolare documentazione contabile e «senza verificare se ci fosse stata la regolare attività» e se effettivamente la condotta dell'imputato fosse stata cosciente e volontaria e posta in essere al fine di recare pregiudizio ai creditori. La Corte di appello peraltro avrebbe utilizzato il dato dell'assenza della contabilità anche per ritenere sussistente il reato contestato al capo C. 2.3. Con il terzo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. e l'omessa motivazione, rappresentando che la motivazione della Corte di appello al riguardo sarebbe apparente e non avrebbe individuato «i periodi relativi alle somme dovute all'Erario», profilo sotto il quale l'ascolto del teste richiesto dalla difesa avrebbe apportato elementi utili, e senza che «si possa comprendere se l'azione posta in essere sia riferibile a un periodo gestionale della società vicino o lontano» rispetto al fallimento né «se l'azione contestata all'imputato sia sorretta dal dolo specifico di porre in essere condotte distrattive o meno». [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente. Deve, invero, rilevarsene la patente genericità, poiché: - il primo motivo non consente in alcun modo di avere contezza dell'esatta qualificazione del dichiarante il cui esame sarebbe stato omesso, avendo il ricorrente in maniera priva di specificità invocato la disciplina di cui all'art. 195 cod. proc. pen., quantunque lo stesso atto di appello si fosse doluto della mancata escussione dello stesso da parte del Tribunale, richiesto di provvedere ex art. 507 cod. proc. pen.; il che non consente a questa Corte di individuare i parametri normativi sulla scorta dei quali provvedere; - il secondo motivo, che - al di là del generico richiamo nel titolo all'art.216 legge fall. - può riferirsi (alla luce di quanto in esso esposto) al solo delitto di bancarotta fraudolenta documentale, adduce apoditticamente l'omesso compiuto apprezzamento della condotta dell'imputato, in sostanza ipotizzando che la società fallita non svolgesse più attività nel periodo in cui non è stata rinvenuta la contabilità (non essendo dato comprendere se il ricorrente abbia intesto fare riferimento peraltro a una mera cessazione de facto, che per vero non farebbe venire meno l'obbligo di regolare tenuta delle scritture: cfr. Sez. 5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01) e negando - pure in maniera apodittica - che non sia stata verificata la sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto; - il terzo motivo adduce l'apparenza della motivazione relativa al reato sub C. senza confrontarsi con essa - che in parte qua ha fatto rimando alle considerazioni svolte in ordine al primo motivo di gravame (relativo alla mancata escussione testimoniale qui oggetto del primo motivo di ricorso) - e nel resto assumendo genericamente che non sarebbe dato comprendere nella specie quando le operazioni in discorso abbiano avuto luogo e richiamando sotto il profilo soggettivo in maniera erronea il dolo specifico (riferito peraltro a condotte distrattive estranee all'oggetto del dolo del delitto di bancarotta fraudolenta impropria da operazioni dolose: cfr. Sez. 5, Sentenza n. 45672 del 01/10/2015, Lubrina, Rv. 265510 - 01). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. deve disporsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità del ricorso impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d