CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12951/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9534/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (GIA’[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) –intimati – Avverso l a sentenza n. 2 094 /202 1 del [OSCURATO:PERSONA] , depositata il giorno 5 marzo2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del7 marzo 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale diNapoli ha dichiarato improponibile l’opposizione agli atti esecutivi spiegata da Antonio [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 9534/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione del medesimo ufficio giudiziario aveva rigettato l ’ istanza di assegnazione del credito dal Buonomo pignorato in danno dell’[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro presso il terzo tesoriere [OSCURATO:SOCIETA].. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], articolandotre motivi. Non svolgono difese in grado di legittimità l ’ [OSCURATO:PERSONA] 1 Centro e ilBanco di [OSCURATO:SOCIETA].. 3. All’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo rileva nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112, 132, num. 4, 487, 617 e 618 cod. proc. civ. nonché degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, cod. proc. civ.; deduce il ricorrente che il ricorso in opposizione agli atti era stato depositato «presso il Ruolo Generale» del Tribunale partenopeo, «in adesione ad una prassi dell’ufficio»; «a seguito dell’iscrizione al contenzioso», rilevato che il procedimento era stato «assegnato direttamente al giudice della cognizione » , aveva formulato istanza di trasmissione degli atti al giudice dell ’ esecuzione, rigettata però dal giudice designato per la trattazione. Tale la sequenza della vicenda, ad avviso del ricorrente «lo stesso giudice del merito implicitamente esauriva la fase sommaria», sicché «il mancato coinvolgimento del giudice dell’esecuzione nella fase preliminare dell’opposizione agli atti non poteva ritenersi riconducibile ad una scelta, ovvero ad un errore o omissione della parte, per cui la domanda andava esaminata nel merito». 2. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156, terzo comma, 617 e 618 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.; si sostiene che gli elementi r.g. n. 9534/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] valorizzati nella sentenza impugnata per ritenere la sussistenza dell’errore nella predisposizione dell’atto non s ia no significativi allo scopo, in quanto: (a) l’iscrizione della causa al ruolo generale degli affari civilinon determina nullità, quando l’atto sia indirizzato al giudice dell’esecuzione; (b) l’indicazione nell’intestazione dell ’ atto , quale A.G. competente, del Tribunale di Napoli, senza la specifica menzione del giudice dell’esecuzione, è invece un dato neutro, da leggere unitamente ad altri elementi - quali la denominazione dell ’ atto come «ricorso»e la richiesta di provvedimenti indilazionabili – attesta n ti, in modo inequivoco, che «l’istanza,in prima battuta, era diretta al giudice dell’esecuzione presso il Tribunale di Napoli». 3. Il terzo motivo eccepisce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 39, terzo comma, e 156, terzo comma, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, numm. 3 e 4, del codice di rito.E si contesta la negata efficacia sanante della istanza di trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione proposta dall’opponente ( qui ricorrente ), disattesa « perché formulata solo quanto era ampiamente decorso il termine di decadenza ex art. 617 cod. proc. civ.»: in tal modo, però, ad avviso del ricorrente , « si riconduce la tempestività di un atto (il deposito dell’opposizione agli atti esecutivi) non già alla data del suo deposito in Cancelleria, bensì al momento in cui perviene materialmente al giudice competente». 4. Ponendo nel corretto ordine logico di trattazione le censure, va in primo luogo esaminato il secondo motivo, poiché concernente la configurabilità nella specie di un vizio di nullità inficiante l’atto di opposizione, in tutta evidenza preliminare rispetto alla valutazione della eventuale sanatoria dello stesso. 4.1. La doglianza è infondata. È fermo approdo dell’elaborazione del giudice della nomofilachia la struttura di giudizi unitari a bifasicità eventuale delle opposizioni r.g. n. 9534/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] esecutive in senso stretto (con tale locuzione intendendosi le opposizioni proposte dopo l’inizio della procedura esecutiva): controversie articolate in una prima fase, a carattere necessario, svolta nelle forme del rito camerale innanzi al giudice dell’esecuzione, funzionalmente competente all’adozione di provvedimenti incidenti sul corso della procedura, ed in una seconda fase, meramente eventuale, da celebrarsi innanzi il giudice competente ai sensi dell’art. 27, secondo comma, cod. proc. civ., secondo le modalità del processo ordinario di cognizione (ovvero, nei casi previsti dall’art. 618-bis c od. proc. civ. , secondo il rito speciale),avente ad oggetto il merito della lite. Nella scansione così descritta, il paradigmatico modus ingrediendi delle controve rsi e oppositive è costituito da un ricorso direttamente indirizzato al giudice dell’esecuzione, da depositarsi nel fascicolo del procedimento esecutivo già pendente, teso a consentire l’espletamento della preliminare fase sommariadel giudizio, indefettibile per esigenze pubblicistiche di economia processuale, di efficienza e regolarità del processo esecutivo e di deflazione del contenzioso ordinario. Più specificamente, questa Corte, con la sentenza 11/10/2018, n. 25170 (confermata da plurimi arresti successivi), ha puntualizzato che «l’atto introduttivo dell’opposizione non rispetta quindi il modello legale se non si tratti di “ricorso al giudice dell’esecuzione”, cioè: a) se abbia una forma diversa dal ricorso; b) se la domanda giudiziale in esso contenuta non sia rivolta direttamente al giudice dell’esecuzione, ma genericamente all’ufficio giudiziario, o addirittura espressamente al giudice competente a decidere la fase di merito della opposizione stessa; c) se l’atto non venga depositato agli atti del fascicolo del processo esecutivo già pendente, ma venga iscritto direttamente nel ruolo contenzioso ordinario perché sia formato un distinto fascicolo processuale.L’atto, nelle ipotesi indicate, presenta certamente un vizio formale che ne determina la nullità per la sua difformità dal modello r.g. n. 9534/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] legale, ai sensi dell’art. 156, secondo comma, cod. proc. civ.: non si tratta infatti di un atto idoneo a raggiungere il suo scopo». In conformità a detti princìpi (qui da intendersi ribaditi, ed invero nemmeno contrastati dall’impugnante) è statacompiuta la valutazione dal giudice territoriale. La nullità dell’atto introduttivo della opposizione (pur rivestito dalla forma del ricorso) è stata infatti ravvisata sulla scorta dell’unitario e combinato apprezzamento di due degli elementi rivelatori del vizio individuati dalla richiamata giurisprudenza di questa Corte: la generica direzione dell’atto al « Tribunale di Napoli » e l ’ iscrizione diretta della causa (evinta dal contenuto della relativa nota) al ruolo degli affari contenziosi ordinari, in luogo del deposito agli atti del fascicolo del processo esecutivo. 5. Il primo ed il terzo motivo meritano congiunto scrutinio, per l’intrinseca connessione delle questioni prospettate, per diversi aspetti relative alla possibile sanatoria della nullità dell’atto di opposizione. 5.1. Essi sono infondati. Giova, sul punto, nuovamente richiamare il percorso argomentativo sviluppato dalla citata Cass. n. 25170 del 2018. In tale sentenza si legge: «tale nullità può però rimanere sanata, ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., laddove il predetto atto comunque abbia raggiunto il suo scopo, cioè laddove sia stato comunque tempestivamente trasmesso al giudice dell’esecuzione ed acquisito agli atti del fascicolo del processo esecutivo, su iniziativa dell’ufficio o su richiesta della stessa parte opponente, di modo che venga assicurato l’immediato svolgimento della fase preliminare sommaria dell’opposizione davanti al giudice dell’esecuzione. Perché sia raggiunto lo scopo indicato ed operi la sanatoria rispetto alla mera proposizione dell’opposizione, determinando il potere dovere del giudice dell’esecuzione di dar corso alla fase sommaria, è necessario e r.g. n. 9534/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sufficiente che l’atto introduttivo difforme dal modello legale pervenga agli atti del fascicolo dell’esecuzione. Altra questione è quella del momento in cui può ritenersi operante la sanatoria in questione, questione naturalmente rilevante per i casi in cui la proposizione dell’opposizione debba avvenire entro un determinato termine. In considerazione delle finalità per le quali la legge ha imposto il peculiare regime di introduzione delle opposizioni successive all’inizio dell’esecuzione (e cioè la forma del ricorso rivolto direttamente al giudice dell’esecuzione), la sanatoria per raggiungimento dello scopo dell’atto introduttivo che non rispetti il modello legale richiede che il giudice dell’esecuzione sia comunque effettivamente messo in condizione di esaminare l’atto di opposizione tempestivamente, in relazione alla natura e ai motivi dell’opposizione. Non può del resto essere trascurato il fatto che la legge prevede uno stringente termine perentorio per la proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi, ed è chiaro che lo scopo di tale previsione non potrebbe ritenersi raggiunto, ma sarebbe al contrario vanificato, nel caso in cui si ritenesse che il relativo ricorso possa pervenire di fatto al giudice dell’esecuzione (a causa di un errore imputabile alla parte) solo a lunga distanza dalla scadenza del termine in questione». 5.2. Le considerazioni dianzi riportate – alle quali si intende dare convinta continuità – rendono palese l ’ infondatezza delle censure sollevate dall’impugnante. Quanto al primo motivo, infatti, la mera formulazione della istanza di trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione non produce di per sé alcun effetto sanante della già verificatasi nullità né, tampoco, surroga innanzi il giudice della causa iscritta al ruolo contenzioso la fase sommaria che avrebbe dovuto esplicarsi innanzi al giudice dell’esecuzione. r.g. n. 9534/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il terzo motivo, invece, nella specie il deposito di tale istanza - come ineccepibilmente r ilevato nella sentenza gravata - , siccome avvenuto quando era oramai elasso il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, era inidoneo a sanare la nullità, in quanto , pur ipotizzando un’immediata (finanche contestuale) trasmissione del fascicolo al giudice dell’esecuzione, quest’ultimo non avrebbe potuto tempestivamente esaminare l’opposizione ai fini della adozione dei provvedimenti di sua competenza. 6. Il ricorso è rigettato. 7. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado di giudizio, non avendo le parti intimate ivi svolto difese. 8.Atteso il rigetto del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell ’ art. 13, comma 1 - quate r , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. p. q. m. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo un