CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13492/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32342-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio legale, sito in Messina, alla via [OSCURATO:PERSONA], is. 157, n. 77, è elettivamente domiciliato; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2298/02/2020 della Commissione tributaria regionale della SICILIA, depositata in data 27/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, e letta la memoria depositata dalla ricorrente, osserva quanto segue. In controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento emesso ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta individuale "Eurocar 2001 di [OSCURATO:PERSONA]" per l'anno d'imposta 2004, con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR rigettava l'appello proposto dal contribuente che condannava alle spese processuali. Avverso la citata sentenza della CTR, il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui replica l'intimata con controricorso, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 301 cod. proc. civ. per non avere i giudici di appello dichiarato l'interruzione d.lgs. n. 546 del 1992 processo per morte del proprio unico difensore. Il motivo di ricorso è fondato e va accolto. Invero, è noto che «La morte dell'unico difensore della parte costituita, che intervenga nel corso del giudizio, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, e preclude ogni ulteriore attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata; ove, tuttavia, il processo sia irritualmente proseguito, nonostante il verificarsi dell'evento morte, la causa interruttiva può essere dedotta e provata in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 2 c.p.c., mediante la produzione dei documenti necessari, ma solo dalla parte colpita dal predetto evento a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza» (cfr., ex multis, Cass. n. 1574 del 2020). Nella specie il ricorrente, che è la parte colpita dal dedotto evento, ha allegato al ricorso il certificato di morte del difensore che dalla sentenza impugnata risulta essere l'unico incaricato della difesa e al riguardo nulla ha eccepito la controricorrente, che ha ammesso la circostanza limitandosi a sostenere la non condivisibile tesi secondo cui «tra la morte del difensore (14.07.2018) e l'udienza di discussione dell'appello (in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]), ben avrebbe potuto il contribuente costituirsi in giudizio dando mandato ad un nuovo difensore» (controricorso, pag. 4). Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata a alla Commissione tributaria regionale territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 22/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] s, / ce 3