Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31264/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ig t OSSERVA

1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ne ha confermato la condanna per il delitto di possesso e fabbricazione di documenti falsi;

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto deduce vizi motivazionali in ordine al diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. ed è manifestamente infondato, in quanto asserisce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, vizi non emergenti dal provvedimento impugnato.

3. Rilevato, altresì, che la deduzione si pone in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati sulla capacità a delinquere dell'imputato desunta anche da precedenti giudiziari non definitivi, senza che ciò contrasti con la presunzione di innocenza dell'imputato sino alla condanna definitiva, rilevando esclusivamente ai fini previsti dall'art. 133, comma secondo, cod. pen» (Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, Rv. 281296 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, Rv. 281296 - 01).

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ig t OSSERVA 1. Visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Genova, che ne ha confermato la condanna per il delitto di possesso e fabbricazione di documenti falsi; 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto deduce vizi motivazionali in ordine al diniego del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. ed è manifestamente infondato, in quanto asserisce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, vizi non emergenti dal provvedimento impugnato. 3. Rilevato, altresì, che la deduzione si pone in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui «in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può fondare, in modo esclusivo o prevalente, il giudizio prognostico negativo circa la futura astensione del soggetto dalla commissione di nuovi reati sulla capacità a delinquere dell'imputato desunta anche da precedenti giudiziari non definitivi, senza che ciò contrasti con la presunzione di innocenza dell'imputato sino alla condanna definitiva, rilevando esclusivamente ai fini previsti dall'art. 133, comma secondo, cod. pen» (Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, Rv. 281296 - 01; in senso conforme, Sez. 3, n. 44458 del 30/09/2015, Rv. 281296 - 01). 4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 m
Sentenza Cassazione n. 31264/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris