CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 ottobre 2023
Cassazione n. 32516/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12440/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E FORESTALI, inpersona del Ministro pro - tempore , rappresentato e difeso dall’ Avvo- caturaGenerale dello St ato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], NICOLETTA OVANIe [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avversola sentenza n. 1531/2019 della CORTE D’APPELLO di AN- CONA,depositata il 25/10/2019; Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 12440/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 25/10/2019, la Corte d’appello di Ancona haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimentodella domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]- dellini,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato nullo il provvedimento con il qualeil Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimentari e Forestali aveva richiestoagli attori, anche ai sensi dell’art. 126, co. 3 - bis , della legge n.388/2000, la restituzione delle somme che il Ministero aveva corri- sposto ai creditori della cooperativa agricola APCAM (di cui [OSCURATO:PERSONA]– dante causa delle originarie parti attrici – era socio e garante), in esecuzione dei benefici previsti dalle disposizioni della legge n. 237/1993, secondo cui lo Stato era impegnato ad accollare su di sé (conliberazione dei soci gravati) le garanzie concesse dai soci di so- cietàcooperative agricole in stato di insolvenza che ne avessero fatto richiestae che presentassero i requisiti soggettivi previsti dalla legge; nelcaso di specie, secondo la corte territoriale, il tribunale aveva correttamenteritenuto che il provvedimento con il quale l’amministra- zioneministeriale aveva disposto la restituzione delle somme corrispo- ste ai creditori della cooperativa APCAM, fosse privo dei presupposti previstidalla legge per la sua emanazione, non essendo emerso alcuna concretacontribuzione causale di [OSCURATO:PERSONA] nella determinazione onell’aggravamento delle condizioni economiche della cooperativa AP- CAM(successivamente fallita), atteso che dal provvedimento di appli- cazionedella pena su richiesta adottato nei confronti dello stesso Giu- seppe Ovani per l’imputazione di bancarotta fraudolenta connessa al Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 12440/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri fallimentodella cooperativa APCAM non era emersa (anche unitamente allavalutazione degli altri elementi di prova acquisiti) alcuna dimostra- zione della ridetta contribuzione causale dell’Ovani al dissesto della cooperativa, con la conseguente insussistenza dei presupposti per il riconoscimentodel diritto del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], Alimen- tarie Forestali al conseguimento della restituzione delle somme corri- sposte; a vversola sentenza d’appello, il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di cin- quemotivi d’impugnazione; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eStefano Ovani, quali eredi del defunto [OSCURATO:PERSONA], resistono con controricorso,cui ha fatto seguito il deposito di memoria; consideratoche, conil primo motivo, il Ministero ricorrente censura la sentenza im- pugnataper violazione dell’art. 1, co. 1 - bis , del d.l. n. 149/93, intro- dottodalla legge di conversione n. 237/93, e dell’art. 4 del decreto del [OSCURATO:PERSONA] e Forestali del 2/10/95, non- chéper falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 126, co. 3 - bis , dellalegge n. 388/2000 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere lacorte territoriale erroneamente omesso di distinguere la struttura del procedimentodiretto al riconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 237/93(segnatamente articolata nella preliminare ammissione al be- neficioe nell’eventuale successiva prefigurazione del diritto dell’ammi- nistrazionestatale alla restituzione delle somme eventualmente corri- sposte),trascurando di evidenziare come in relazione a ciascuna delle duefasi fosse del tutto diversa la ripartizione degli oneri probatori tra Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 12440/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri leparti, poiché, mentre ai fini del diniego dell’accollo statale deve rite- nersi sufficiente l’eventuale sussistenza di un elemento soggettivo ostativo (come quello concernente la pendenza di eventuali procedi- mentipenali nei confronti degli interessati), ai fini del diritto dello Stato allaripetizione delle somme accollate deve ritenersi viceversa neces- sariala dimostrazione del ricorso di un contributo causale del socio al dissestodella cooperativa; nelcaso di specie, il solo riscontro della pendenza del procedimento penaledi bancarotta fraudolenta a carico dell’Ovani (in relazione a fatti connessial dissesto della cooperativa di cui era socio) avrebbe dovuto giustificare di per sé l’accertamento dell’insussistenza del diritto del socioall’accollo statale, non essendo imponibile, a carico dell’ammini- strazione dello Stato (come erroneamente affermato nella sentenza impugnata),alcun onere probatorio in ordine all’efficienza causale della condotta contestata all’Ovani nel determinare lo stato di insolvenza dellacooperativa; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 115, co. 1, c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 1, co-1-bis, del decreto - legge n. 149/93 (introdotto dalla legge di con- versionen. 237/93), dell’art. 126, co. 3 - bis , della legge n. 388/2000 e dell’art.4 del decreto del Ministero delle Risorse agricole alimentari e forestalidel 2 ottobre 95 (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere lacorte territoriale erroneamente violato il principio dispositivo e quello dell’onere della prova, avendo imposto all’amministrazione statale l’onere di comprovare il contributo causale eventualmente fornito dall’Ovani al dissesto della cooperativa di cui era socio, senza tener contodella sufficienza, ai fini del diniego del beneficio dell’accollo sta- Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 12440/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tale,dell’avvenuta produzione in giudizio della sentenza di patteggia- mento della pena per il reato di bancarotta fraudolenta allo stesso Ovanicontestato in relazione a fatti relativi al fallimento della coope- rativa; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessoesame di un fatto decisivo controverso (in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di esaminare il do- cumentodecisivo costituito dalla sentenza di patteggiamento emessa acarico dell’Ovani per il reato di bancarotta fraudolenta, di per sé tale dacomprovare l’effettiva contribuzione dello stesso Ovani all’aggrava- mentodella situazione di difficoltà economica della cooperativa di cui erasocio; conil quarto motivo, il Ministero ricorrente censura la sentenza im- pugnata per violazione dell’art. 115, co. 1, c.p.c., degli artt. 2729 e 2697c.c. e dell’art. 444 c.p.p. (in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.), peravere la corte territoriale erroneamente disconosciuto il valore di prova presuntiva (del fatto che l’Ovani avesse concretamente contri- buitoad aggravare la situazione di difficoltà della cooperativa di cui era socio)all’applicazione di pena su richiesta in relazione al reato di ban- carotta fraudolenta della ridetta cooperativa, nonché all’autocertifica- zioneresa dal medesimo Ovani circa la disposta condanna penale per fatticonnessi allo stato di insolvenza della cooperativa di cui era socio; conil quinto motivo, il ricorrente si duole della nullità della sentenza impugnata per difetto o apparenza di motivazione, in violazione dell’art.111 Cost., dell’art. 132, n. 4, c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/92e dell’art. 118 disp att. c.p.c. (in relazione all’art. 360 nn. 3 o 4c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione mera- mente apparente in relazione al punto concernente la mancanza di Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 12440/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri provadell’avvenuta contribuzione dell’Ovani all’aggravamento della si- tuazionedi difficoltà economica della cooperativa di cui era socio; il primo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza dellerestanti censure; osservail Collegio come, ai sensi dell’art. 126 , co. 3 e 3 - bis , della leggen. 388/2000 : “3.L'intervento dello Stato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1 - bis, deldecreto - legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, nei confronti di soci, come individuatiai sensi del comma 2 del presente articolo, che abbiano ri- lasciatogaranzie, individualmente o in solido con altri soci di una stessa cooperativa,determina la liberazione di tutti i soci garanti. 3-bis.Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quanto corrisposto aseguito dell'intervento, nei confronti dei soci che abbiano comunque contribuitoalla insolvenza della cooperativa o che in ogni caso non ab- bianotitolo a beneficiare dell'intervento, subentrando nelle relative ga- ranzie”; sullabase di tali norme, il diritto dello Stato di ripetere quanto cor- risposto a seguito dell’intervento ‘liberatorio’ dei soci garanti, “resta salvo”nei confronti: 1)“dei soci che abbiano comunque contribuito alla insolvenza della cooperativa; 2)dei soci “ che in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell’in- tervento”; osserva incidentalmente il Collegio come l’espressione legislativa “restasalvo” di cui all’art. 3 - bis ( inserito con il d.l. n. 207/2008, con- vertito con modificazioni dalla legge n. 14/2009 ) debba indu rre a in- Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 12440/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri tenderne l’indole di interpretazione autentica d ella disciplina interpo- lata, ossia di norma destinata a ‘ fare salvo ’ un diritto (di recupero in favoredello Stato) già previsto dalla disciplina prev i gente; ciò posto, è agevole rilevare come l’avvenuto accertamento, da partedei giudici del merito, della nullità del provvedimento ammini- strativodi recupero delle somme in precedenza erogate dallo Stato , sia stato nella specie collegato , in via esclusiva , alla sola verifica del la mancatacontribuzione del socio Ovani all’insolvenza della cooperativa dallostesso garantita, senza tuttavia che fosse stata estesa, l’indagine deigiudici di merito, all’ulteriore verifica (“ in ogn i caso ”) di eventuali altripresupposti che avrebbero in ipotesi ostacolato la conferma della legittimitàdell’intervento di agevolazione finanziaria del socio , da parte dell’amministrazionepubblica; lamancata considerazione, da parte del giudice a quo , dell’ultimo incisodel comma 3 - bis cit. (“ Resta salvo il diritto dello Stato di ripetere quantocorrisposto a seguito dell'intervento, nei confronti dei soci che […]in ogni caso non abbiano titolo a beneficiare dell'intervento, suben- trandonelle relative garanzie ”) – attribuendo efficacia dirimente esclu- sivaalla sola mancanza di contribuzione , da parte dell’Ovani , all’insol- venza della cooperativa – impone l’accoglimento del primo motivo di ricorso(non potendosi in astratto escludere che l’avvenuta sottoposi- zionedell’Ovani a procedimento penale possa in concreto rilevare come causaincidente sul titolo a beneficiare dell’intervento dello Stato ), con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e l’affidamento, algiudice del rinvio, del compito di verificare se, effettivamente, l’Ovani avesseo meno titolo a beneficiare dell’intervento ai sensi dell’art. 126, co.3-bis cit. ; Adunanzadel26 ottobre 2023 - R.G. n. 12440/2020 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sullabase di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo (assorbitii restanti), dev’essere disposta la cassazione della sentenza impugnata,con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversacomposizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regola- zionedelle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M