CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13036/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità; Ritenuto che il motivo è inammissibile, in quanto privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e cli:attesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag.6 sulla non configurabilità della ipotesi delittuosa di cui all'art. 73, comma 5, ,J.P.R. n. 309/1990, dove, all'esito della valutazione globale del fatto, si rimarci:ino la quantità e la qualità della sostanza stupefacente e le modalità dell'azionK,quali elementi ostativi al chiesta riqualificazione della condotta) - rispetto ai quali il ricorrente propone censure meramente contestative nonchè oriennto a sollecitare una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibilp, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so"n ma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amrrie lde. Così decis