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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 1974

Cassazione n. 31452/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pyb [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato preliminarmente che l'istanza di rinvio dell'udienza avanzata dal difensore del ricorrente per ragioni dovute ad un impedimento fisico non può trovare accoglimento in quanto l'udienza odierna non prevede la presenza del difensore il quale, nella specie, ha potuto esercitare le sue prerogative difensive attraverso la presentazione del ricorso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., non è consentito poiché non risulta connotati dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., essendo fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagg. 3-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base del decisum, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata recidiva, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 4), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'irnpugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, oltre che generica per indeterminatezza poiché non indica gli elementi alla base della censura formulata, è altresì manifestamente infondata in quanto non tiene conto della contestata recidiva qualificata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Pyb [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato preliminarmente che l'istanza di rinvio dell'udienza avanzata dal difensore del ricorrente per ragioni dovute ad un impedimento fisico non può trovare accoglimento in quanto l'udienza odierna non prevede la presenza del difensore il quale, nella specie, ha potuto esercitare le sue prerogative difensive attraverso la presentazione del ricorso; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen., non è consentito poiché non risulta connotati dai requisiti, richiesti a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., essendo fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano le pagg. 3-4 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non caratterizzati da un effettivo confronto con le ragioni poste a base del decisum, e dunque non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla contestata recidiva, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda, in particolare, pag. 4), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'irnpugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che la richiesta di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, oltre che generica per indeterminatezza poiché non indica gli elementi alla base della censura formulata, è altresì manifestamente infondata in quanto non tiene conto della contestata recidiva qualificata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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